Requisiti di validità, autonomia del trustee e finalità meritevoli: la guida operativa per strutturare un trust che l'Agenzia delle Entrate non possa disconoscere.
Quando un imprenditore o professionista decide di trasferire la propria residenza fiscale in Italia dopo anni trascorsi all'estero, spesso si trova a gestire strutture patrimoniali complesse costituite durante la permanenza fuori confine. I trust esteri, particolarmente diffusi negli Stati Uniti per finalità successorie o di gestione immobiliare, rappresentano uno degli strumenti più delicati da trattare in fase di rientro. La posizione dell'Agenzia delle Entrate si è notevolmente irrigidita negli ultimi anni, con circolari e risposte a interpello che hanno delineato confini sempre più netti tra trust genuini e trust interposti.
Il rischio principale per chi rientra con trust già costituiti riguarda proprio la qualificazione fiscale dello strumento. L'Amministrazione finanziaria, attraverso la Circolare n. 34/E del 2022 e successive risposte come le n. 258/2024 e la n. 267/2023, ha chiarito che l'autonomia del trustee rappresenta l'elemento discriminante fondamentale. Quando questa autonomia viene meno, il trust diventa fiscalmente inesistente: i redditi vengono imputati direttamente al disponente o al beneficiario residente in Italia, con conseguenze significative sul piano tributario e dichiarativo.
Il trust istituito per gestire immobili di famiglia o regolare la successione, se non strutturato correttamente rispetto ai parametri italiani, rischia di trasformarsi da strumento di pianificazione in fonte di contestazioni. Comprendere i requisiti di validità, l'effettiva autonomia del trustee e la meritevolezza delle finalità perseguite diventa quindi essenziale per evitare accertamenti e sanzioni. I trust istituiti all'estero con beneficiari residenti in Italia devono rispettare criteri di sostanza, non solo di forma, per essere riconosciuti come strutture genuine e non mere interposizioni fittizie finalizzate al risparmio d'imposta.
La residenza fiscale del trust quando il beneficiario rientra in Italia
La determinazione della residenza fiscale di un trust rappresenta il primo passaggio per chi trasferisce il proprio domicilio dall'estero verso l'Italia. L'articolo 73 del TUIR stabilisce che un trust è considerato residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d'imposta, ha nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale. Per i trust, in assenza di una struttura organizzativa complessa, la sede dell'amministrazione tende a coincidere con il domicilio fiscale del trustee. Questo significa che un trust costituito negli Stati Uniti con trustee americano mantiene normalmente la residenza estera anche se il beneficiario si trasferisce in Italia.
Il legislatore ha però introdotto due presunzioni relative di residenza proprio per contrastare fenomeni di fittizia localizzazione all'estero. Si considerano residenti in Italia i trust istituiti in Stati...
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