Trust revocabile: tassazione degli utili di fonte estera

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Trust revocabile e modalità di applicazione dell'imposizione sui redditi di capitale di fonte estera e sui capital gains. Regimi del risparmio amministrato e gestito, credito per imposte estere.

Un trust revocabile è un accordo legale in cui un individuo (il disponente) trasferisce la proprietà di determinati beni a un trustee (che può essere lo stesso disponente o un terzo) affinché li gestisca a beneficio di uno o più beneficiari. La caratteristica fondamentale di questo istituto è che il disponente si riserva il diritto di modificare, emendare o revocare completamente il trust in qualsiasi momento durante la sua vita e senza il consenso dei beneficiari. Questo significa che il disponente mantiene il controllo sui beni trasferiti al trust.
Fiscalità del trust revocabile
Sotto il profilo fiscale il trust revocabile è considerato un istituto giuridico fiscalmente trasparente ove i proventi realizzati vengono imputati direttamente al disponente. Questo principio vale anche nel momento in cui vengono percepiti utili di fonte estera.
Muovendo da questo presupposto, anche le opzioni per il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito (ex artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/97), esercitate dal trustee per conto del trust, producono efficacia direttamente nei confronti del disponente. In merito ai dividendi di fonte estera percepiti dal trust revocabile (e quindi dal disponente persona fisica), non risulta possibile indicare in dichiarazione dei redditi l'ammontare "netto frontiera" da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26% (art. 27 co. 4-bis del DPR n. 600/73). Questo, qualora la ritenuta non sia stata operata da un intermediario residente che interviene nella riscossione.
Nel caso, infatti, opera l'impostazione per la quale, in caso la materiale riscossione degli utili distribuiti dai soggetti non residenti non dovesse avvenire per il tramite di un intermediario residente in qualità di sostituto d'imposta:

Trova applicazione l'art. 18 del TUIR, per il quale tali redditi devono essere assoggettati in Italia ad un'imposizione sostitutiva da applicare all'utile percepito;
Che tale dividendo deve essere considerato al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo.

Trust e utili di fonte estera: la situazione di partenza
La società ALFA SRL opera in qualità di Trustee del Trust BETA. Con l'Atto Istitutivo, il Disponente ha istituito il Trust, conferendo euro X ed individuando quale unico beneficiario finale il figlio. Ai sensi dell'Atto Istitutivo:

La durata del Trust Ã¨ individuata nel periodo intercorrente tra:

La data di sottoscrizione dell'Atto e l'ultima tra la:

Data di decesso del Disponente, e
Data di decesso del coniuge;

Al termine della durata del Trust, il Fondo Ã¨ trasferito al Beneficiario o, qualora lo stesso non sia più in vita, ai suoi figli;
Il Trust Ã¨ revocabile da parte del Disponente sino alla data del suo decesso.

Le somme apportate al Trust sono gestite attraverso tre relazioni bancarie intestate al Trust:

Un rapporto di gestione patrimoniale presso una stabile organizzaz...

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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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