Abbonati
In evidenza
Premium

Testo Unico adempimenti 2027: tabella di concordanza normativa

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
4 min di lettura
In sintesi

Testo Unico adempimenti 2027: tabelle di raccordo tra vecchie e nuove norme su dichiarazioni, comunicazioni, codice fiscale e monitoraggio

Dal 1° gennaio 2027 si applicano le disposizioni del nuovo Testo Unico degli adempimenti e dell’accertamento. Le tabelle individuano i principali raccordi tra la normativa precedente e i nuovi articoli, con attenzione alle abrogazioni e alle disposizioni che continuano ad applicarsi.


Il D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 ha approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, riordinando norme precedentemente contenute in numerosi provvedimenti.

La Parte I, composta dagli articoli 1–88, disciplina adempimenti, comunicazioni e dichiarazioni fiscali. La nuova numerazione, applicabile dal 1° gennaio 2027, richiede di aggiornare i riferimenti normativi utilizzati da imprese, professionisti e intermediari.

Le tabelle che seguono riportano le principali corrispondenze tra vecchi e nuovi articoli, individuate attraverso le disposizioni di provenienza indicate nel Testo Unico. Il raccordo non implica necessariamente che ogni previsione sia stata riprodotta senza modifiche: prima di utilizzare un riferimento occorre verificare la disposizione applicabile, gli eventuali commi interessati e le abrogazioni.

Testo-Unico-adempimenti-dichiarazioni-infografica

Come sono organizzati gli adempimenti nel nuovo Testo Unico?

La Parte I del Testo Unico è suddivisa in tre Titoli, distinti dalla disciplina dei controlli e dell’accertamento contenuta nella Parte II.

Sezione Articoli Principali materie
Titolo I – Adempimenti 1–48 Anagrafe tributaria, codice fiscale, rapporti finanziari, scritture contabili, opzioni e servizi digitali.
Titolo II – Comunicazioni 49–51 Indici sintetici di affidabilità fiscale e comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.
Titolo III – Dichiarazioni 52–88 Dichiarazioni fiscali, attività estere, dichiarazione precompilata, assistenza fiscale e certificazioni.

Il decreto legislativo è entrato in vigore il 7 agosto 2026, mentre l’art. 368 stabilisce l’applicazione delle disposizioni del Testo Unico dal 1° gennaio 2027.

La distinzione è rilevante soprattutto per gli adempimenti riferiti ad annualità precedenti: la nuova collocazione legislativa non determina automaticamente una modifica della disciplina sostanziale applicabile al singolo periodo d’imposta.

Tabella di raccordo tra vecchie e nuove disposizioni

La concordanza consente di individuare rapidamente il nuovo riferimento partendo dalle disposizioni precedentemente utilizzate.

Abbonati per continuare a leggere

Accedi a tutti i contenuti premium di Fiscomania.com

Abbonamento trimestrale

72€ / 3 mesi
24,00€/mese
  • Accesso a tutti gli articoli premium
  • Guide operative, checklist e modulistica
  • Newsletter settimanale su fiscalità internazionale
  • Disdici quando vuoi — garanzia 14 giorni
Abbonati ora
Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

Richiedi la tua consulenza fiscale

Risposta entro 24 ore lavorative · Dati protetti

Qual è il tuo profilo fiscale?

Scegli per personalizzare la consulenza.

Descrivi brevemente la tua situazione

Più dettagli ci dai, più la nostra risposta sarà mirata. Bastano 2-3 frasi.

Come ti contattiamo?

Solo nome ed email sono obbligatori. Il telefono velocizza la risposta.

Conferma e invia

Controlla i dati e invia la richiesta. Ti rispondiamo entro 24 ore lavorative.