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Tassazione TFR dal 2027: stangata in arrivo o falso allarme? Cosa cambia davvero

Dott.ssa Elisa Migliorini
Dottore in Giurisprudenza | Consulente Legale
2 min di lettura
In sintesi

Il nuovo Testo Unico conferma il paracadute fiscale sulle liquidazioni. Nessuna stangata in arrivo sulla liquidazione.

L’abrogazione della clausola di salvaguardia della Legge 296/2006 ha sollevato forti preoccupazioni, ma si tratta di un’operazione di riordino legislativo. L’articolo 21 del D.Lgs. 117/2026 conferma integralmente il paracadute fiscale sulla liquidazione dei lavoratori.

Negli ultimi giorni si sono rincorse notizie relative a una presunta “stangata” sulla tassazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) a partire dal 1° gennaio 2027. La notizia ha generato apprensione tra i lavoratori ed è diventata al centro del dibattito politico, spingendo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a intervenire pubblicamente il 15 settembre 2026 per smentire qualsiasi ipotesi di inasprimento fiscale sulle liquidazioni.

L’analisi del quadro normativo introdotto con il decreto legislativo n. 117/2026 (nuovo Testo unico delle imposte sui redditi) evidenzia come le tutele per i contribuenti rimangano inalterate.

L’origine del malinteso: Articolo 376 contro Articolo 21

L’allarme nasce da una lettura parziale dell’articolo 376 del D.Lgs. 117/2026, che dispone la formale abrogazione dell’articolo 1, comma 9, della Legge n. 296/2006. Questa norma storica stabiliva la cosiddetta clausola di salvaguardia, un meccanismo introdotto per impedire che il passaggio ai nuovi scaglioni IRPEF penalizzasse i lavoratori al momento del calcolo d’imposta sul TFR.

L’abrogazione prevista dall’articolo 376 non corrisponde tuttavia alla cancellazione del beneficio fiscale:

  • L’articolo 376 elimina la norma nella sua vecchia collocazione legislativa del 2006.
  • Il medesimo principio di tutela è stato contestualmente recepito e ricollocato all’articolo 21, comma 11, del nuovo Testo Unico.
  • La sostanza della protezione fiscale resta quindi pienamente operativa anche a partire dal 2027.

Come funziona il “paracadute fiscale” del TFR

Il TFR non si somma ai redditi ordinari dell’anno di erogazione, ma è soggetto al regime della tassazione separata per evitare che la liquidazione di un importo maturato in più anni subisca un’eccessiva progressività d’imposta.

In sede di riliquidazione definitiva dell’imposta sul TFR e sulle altre indennità di fine rapporto, l’Agenzia delle Entrate effettua un doppio calcolo comparativo:

  1. Calcolo IRPEF corrente: determina il prelievo applicando la struttura IRPEF vigente (con aliquote del 23%, 33% e 43%).
  2. Calcolo con clausola di salvaguardia: simula la tassazione secondo aliquote e scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (con fasce al 23%, 33%, 39% fino a 100.000 euro e 43% oltre tale soglia).

Tra i due risultati, il sistema applica automaticamente il valore d’imposta più basso, garantendo sempre la soluzione fiscalmente più conveniente per il lavoratore.

Cosa cambia dal 2027

Aspetto normativoRegime fino al 2026Nuovo Testo Unico (dal 2027)Impatto pratico per il lavoratore
Riferimento di leggeArt. 1, c. 9, L. 296/2006Art. 21, c. 11, D.Lgs. 117/2026Nessuna variazione sostanziale
Clausola di salvaguardiaAttivaConfermataResta il confronto con gli scaglioni 2006
Modalità di calcoloTassazione separataTassazione separataRiliquidazione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate
Aumento della tassazioneNoNoNessun costo aggiuntivo sulla liquidazione

Chi beneficia maggiormente della clausola di salvaguardia

La presenza del paracadute fiscale produce vantaggi differenziati in base al reddito di riferimento del dipendente:

  • Redditi medio-alti (oltre 50.000 euro): la clausola del 2006 risulta particolarmente vantaggiosa grazie allo scaglione intermedio del 39% compreso tra 33.500 e 100.000 euro, che evita l’applicazione immediata dell’aliquota massima del 43% prevista dall’IRPEF attuale oltre i 50.000 euro.
  • Redditi medio-bassi: non registrano variazioni significative, poiché la tassazione corrente risulta già pari o inferiore rispetto ai parametri del 2006.

Distinzione tra TFR aziendale e Fondi Pensione

Rimane inalterata la distinzione tra la tassazione del TFR mantenuto in azienda (o versato al Fondo di Tesoreria INPS) e quello destinato alla previdenza complementare:

  • TFR in azienda o Fondo Tesoreria INPS: sottoposto al regime della tassazione separata con la clausola di salvaguardia dell’art. 21.
  • TFR nei Fondi Pensione: soggetto alle regole proprie della previdenza complementare, con una ritenuta a titolo d’imposta agevolata compresa tra il 15% e il 9% in funzione degli anni di adesione al fondo.

La revisione del quadro normativo con il D.Lgs. 117/2026 costituisce quindi un riordino formale della materia fiscale. Fatti salvi futuri interventi legislativi espressi, la disciplina di tutela del TFR continuerà ad applicarsi senza penalizzazioni economiche per i lavoratori.

Dott.ssa Elisa Migliorini

Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti

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