Il nuovo Testo Unico conferma il paracadute fiscale sulle liquidazioni. Nessuna stangata in arrivo sulla liquidazione.
L’abrogazione della clausola di salvaguardia della Legge 296/2006 ha sollevato forti preoccupazioni, ma si tratta di un’operazione di riordino legislativo. L’articolo 21 del D.Lgs. 117/2026 conferma integralmente il paracadute fiscale sulla liquidazione dei lavoratori.
Negli ultimi giorni si sono rincorse notizie relative a una presunta “stangata” sulla tassazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) a partire dal 1° gennaio 2027. La notizia ha generato apprensione tra i lavoratori ed è diventata al centro del dibattito politico, spingendo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a intervenire pubblicamente il 15 settembre 2026 per smentire qualsiasi ipotesi di inasprimento fiscale sulle liquidazioni.
L’analisi del quadro normativo introdotto con il decreto legislativo n. 117/2026 (nuovo Testo unico delle imposte sui redditi) evidenzia come le tutele per i contribuenti rimangano inalterate.
L’origine del malinteso: Articolo 376 contro Articolo 21
L’allarme nasce da una lettura parziale dell’articolo 376 del D.Lgs. 117/2026, che dispone la formale abrogazione dell’articolo 1, comma 9, della Legge n. 296/2006. Questa norma storica stabiliva la cosiddetta clausola di salvaguardia, un meccanismo introdotto per impedire che il passaggio ai nuovi scaglioni IRPEF penalizzasse i lavoratori al momento del calcolo d’imposta sul TFR.
L’abrogazione prevista dall’articolo 376 non corrisponde tuttavia alla cancellazione del beneficio fiscale:
- L’articolo 376 elimina la norma nella sua vecchia collocazione legislativa del 2006.
- Il medesimo principio di tutela è stato contestualmente recepito e ricollocato all’articolo 21, comma 11, del nuovo Testo Unico.
- La sostanza della protezione fiscale resta quindi pienamente operativa anche a partire dal 2027.
Come funziona il “paracadute fiscale” del TFR
Il TFR non si somma ai redditi ordinari dell’anno di erogazione, ma è soggetto al regime della tassazione separata per evitare che la liquidazione di un importo maturato in più anni subisca un’eccessiva progressività d’imposta.
In sede di riliquidazione definitiva dell’imposta sul TFR e sulle altre indennità di fine rapporto, l’Agenzia delle Entrate effettua un doppio calcolo comparativo:
- Calcolo IRPEF corrente: determina il prelievo applicando la struttura IRPEF vigente (con aliquote del 23%, 33% e 43%).
- Calcolo con clausola di salvaguardia: simula la tassazione secondo aliquote e scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (con fasce al 23%, 33%, 39% fino a 100.000 euro e 43% oltre tale soglia).
Tra i due risultati, il sistema applica automaticamente il valore d’imposta più basso, garantendo sempre la soluzione fiscalmente più conveniente per il lavoratore.
Cosa cambia dal 2027
| Aspetto normativo | Regime fino al 2026 | Nuovo Testo Unico (dal 2027) | Impatto pratico per il lavoratore |
| Riferimento di legge | Art. 1, c. 9, L. 296/2006 | Art. 21, c. 11, D.Lgs. 117/2026 | Nessuna variazione sostanziale |
| Clausola di salvaguardia | Attiva | Confermata | Resta il confronto con gli scaglioni 2006 |
| Modalità di calcolo | Tassazione separata | Tassazione separata | Riliquidazione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate |
| Aumento della tassazione | No | No | Nessun costo aggiuntivo sulla liquidazione |
Chi beneficia maggiormente della clausola di salvaguardia
La presenza del paracadute fiscale produce vantaggi differenziati in base al reddito di riferimento del dipendente:
- Redditi medio-alti (oltre 50.000 euro): la clausola del 2006 risulta particolarmente vantaggiosa grazie allo scaglione intermedio del 39% compreso tra 33.500 e 100.000 euro, che evita l’applicazione immediata dell’aliquota massima del 43% prevista dall’IRPEF attuale oltre i 50.000 euro.
- Redditi medio-bassi: non registrano variazioni significative, poiché la tassazione corrente risulta già pari o inferiore rispetto ai parametri del 2006.
Distinzione tra TFR aziendale e Fondi Pensione
Rimane inalterata la distinzione tra la tassazione del TFR mantenuto in azienda (o versato al Fondo di Tesoreria INPS) e quello destinato alla previdenza complementare:
- TFR in azienda o Fondo Tesoreria INPS: sottoposto al regime della tassazione separata con la clausola di salvaguardia dell’art. 21.
- TFR nei Fondi Pensione: soggetto alle regole proprie della previdenza complementare, con una ritenuta a titolo d’imposta agevolata compresa tra il 15% e il 9% in funzione degli anni di adesione al fondo.
La revisione del quadro normativo con il D.Lgs. 117/2026 costituisce quindi un riordino formale della materia fiscale. Fatti salvi futuri interventi legislativi espressi, la disciplina di tutela del TFR continuerà ad applicarsi senza penalizzazioni economiche per i lavoratori.