Guida completa per consulenti finanziari all'estero: come gestire la tassazione delle code provvigionali, evitare la doppia imposizione e gestire correttamente Enasarco e fatturazione.
Sei un Consulente Finanziario che ha deciso di trasferirsi all'estero, magari in Portogallo, Svizzera o Emirati Arabi? O sei un ex-promotore in pensione che continua a percepire le cosiddette "code provvigionali" sul portafoglio costruito in decenni di carriera? Fai molta attenzione: per l'Agenzia delle Entrate, il fatto che tu non sia più fisicamente in Italia potrebbe non bastare. Esiste un conflitto normativo insidioso tra il TUIR (che vuole tassare quei redditi perché "prodotti" in Italia) e le Convenzioni Internazionali. Se non gestito correttamente, questo disallineamento porta alla doppia imposizione: tassato alla fonte in Italia (spesso al 30%) e tassato nuovamente nel tuo nuovo Paese di residenza. In questo articolo analizziamo come disinnescare la pretesa impositiva italiana sulle management fee percepite da non residenti, sfruttando i più recenti orientamenti della Cassazione recenti.
Definizioni chiave Management fee (o fee di mantenimento): Sono le commissioni ricorrenti che la mandante (Banca/SIM) riconosce al consulente finanziario calcolate in percentuale sulle masse in gestione (AUM). A differenza delle upfront fee (legate alla vendita), remunerano l'assistenza continuativa al cliente. Code provvigionali: Compensi che continuano a maturare anche dopo la cessazione del rapporto attivo o il pensionamento, derivanti dai diritti acquisiti sul portafoglio clienti. La qualificazione del reddito ai sensi dell'art. 23 TUIR Il primo scoglio da superare è la normativa domestica nazionale. Se ci fermassimo alla lettura del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, la situazione sarebbe critica per chi espatria. Il principio di attrazione territoriale L'articolo 23, comma 1, lettera d) del TUIR stabilisce un principio ferreo: si considerano prodotti in Italia (e quindi imponibili in Italia) i redditi di lavoro autonomo che derivano da attività esercitate nel territorio dello Stato. L'Agenzia delle Entrate adotta spesso un'interpretazione estensiva di questa norma nei confronti dei promotori finanziari, sostenendo che:
Il portafoglio clienti è stato "creato" in Italia quando il professionista era residente. I contratti con i clienti sono giuridicamente localizzati in Italia. Di conseguenza, anche se il promotore vive a Dubai e clicca un tasto dal computer, il reddito generato da quel portafoglio è "attratto" in Italia.
Il risultato pratico? La mandante italiana, in qualità di sostituto d'imposta, applica una ritenuta del 30% a titolo d'imposta (ex art. 25, DPR n. 600/73) sui compensi erogati a non residenti, oppure, se il rapporto è ancora attivo, una ritenuta d'acconto che obbliga alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia. Esiste una "exit tax" sul portafoglio clienti? Spesso si teme che il trasferimento di residenza comporti una tassazion...
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