I fondi comuni sono strumenti di investimento, gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR) che riuniscono i risparmi di più soggetti aderenti per investirle formando un unico patrimonio, detenuto in diverse attività finanziarie (azioni, obbligazioni, titoli di stato, etc.) o, per alcuni di essi, in immobili, rispettando regole volte a ridurre i rischi. I fondi armonizzati e non sono soggetti a tassazione sostitutiva al 26%.
Il regime fiscale di tassazione dei fondi comuni si caratterizza per un’imposta sostitutiva del 26% sui capital gain, con importanti eccezioni per specifiche categorie di investimenti che godono di aliquote agevolate. La corretta applicazione di queste norme fiscali può fare la differenza tra un investimento efficiente e uno penalizzato da un carico tributario eccessivo.
Oggi i fondi comuni di investimento rappresentano il principale strumento del risparmio gestito. Il motivo del successo di questo strumento di investimento è dato dal fatto che un intermediario raccoglie i risparmi di vari soggetti per investirli in asset sicuri e creare così nuovo valore. Si tratta di strumenti adatti anche a chi ha disposizione risparmi non ingenti. Sono sufficienti anche poche centinaia di auro per poter acquistare la quota di un fondo. Con questa potrai partecipare agli utili (o alle perdite) dello stesso.
Indice degli argomenti
Definizione e caratteristiche
I fondi di investimento sono gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che svolgono la funzione di raccogliere liquidità da più risparmiatori al fine di costituire un patrimonio unitario da investire in attività finanziarie come azioni, obbligazioni o titoli di Stato, oppure in immobili o, ancora, in attività diverse (ad esempio, crediti). Sono costituiti da patrimoni autonomi, formati dalle quote sottoscritte dalla pluralità dei partecipanti, ma ben distinti sia dal patrimonio della società che li gestisce che da quello dei sottoscrittori.
Come funziona concretamente un fondo
Immagina il fondo di investimento come una gigantesco lago ove confluisce acqua (denaro) da parte di una pluralità di fiumi affluenti (gli investitori). Immagina che l’acqua del lago non resti ferma, ma venga dirottata in una serie di canali (tipologie di investimento: titoli di stato, obbligazioni, azioni, ETF, etc) da pare di vari operatori (società di gestione del risparmio SGR).
Le Società di Gestione del Risparmio (SGR) sono degli operatori finanziari certificati ed obbligati all’iscrizione in un apposito Albo che ne verifica l’idoneità e i requisiti. Lo scopo principale di un fondo comune di investimento è quello di ottenere, attraverso una gestione collettiva, vantaggi in termini di rendimento.
Mi spiego meglio. Se investo il denaro facendo un unica operazione ho minori costi rispetto ad effettuare tantissime piccole operazioni separate. In breve questo è il vantaggio del fondo di investimento, lo sfruttamento di una economia di scala e di minori costi di transazione in ambito finanziario. Accanto a questo la dimensione del fondo è in grado di garantire anche minori costi, ed un maggiore potere contrattuale, quindi condizioni migliori per gli investitori.
Schema di funzionamento
Prima di effettuare qualsiasi tipo di investimento finanziario è necessario approfondire cosa si sta andando ad acquistare e la procedura da seguire, al fine di evitare brutte sorprese. Molto schematicamente, possiamo dire che il funzionamento di un fondo comune di investimento è legato al seguente schema:
- Acquisizione delle quote del fondo. Direttamente oppure tramite il tuo istituto finanziario di fiducia è possibile acquistare le quote del fondo comune di investimento prescelto. In questo modo si diventa un “fondista” (nome di coloro che acquistano quote del fondo) e si ha la possibilità di partecipare ai profitti e alle perdite del fondo secondo la percentuale detenuta;
- Gestione del patrimonio del fondo da parte della SGR. La società di gestione del risparmio di riferimento gestirà in autonomia il patrimonio del fondo. Ogni SGR solitamente gestisce più fondi diversi per investitori diversi;
- Detenzione dei titoli presso una banca depositaria. I titoli del fondo vengono custoditi da una banca depositaria che ha lo scopo di verificare la legittimità e la correttezza delle attività svolte.
Per quanto riguarda, invece, la sottoscrizione delle quote del fondo comune di investimento, può avvenire seguendo una di queste due modalità:
- Versamento in un’unica soluzione (PIC);
- Con un piano di accumulo di capitale (PAC).
Questi ultimi, detti piani di accumulazione o PAC, dovrebbero rappresentare la modalità di investimento più naturale. Infatti, nelle famiglie i risparmi tendenzialmente si formano mese dopo mese, anno dopo anno.
Calcolo del rendimento
Al fine di valutare la redditività dell’investimento effettuato è necessario andare ad individuare come si calcola il rendimento di un fondo comune di investimento. Come detto, acquistando la quota di un fondo diventi proprietario dello stesso limitatamente alla quota detenuta.
Il valore delle quote viene calcolato il metodo NAV (Net Asset Value). Si tratta di una valutazione del rendimento del portafoglio di asset detenuto dal portafoglio.
Esso viene calcolato come segue:
NAV = attività degli asset – passività / quote in circolazione
In pratica, il calcolo del valore del fondo comune di investimento è determinato dalla differenza tra asset investiti (attività) e debiti del Fondo (passività). La differenza tra queste voci, rappresenta il Valore Netto del Fondo. Tale valore è quello che remunera tutti gli investitori. Per il l’investitore ci sarà stato un guadagno se il valore del fondo al momento della vendita delle quote è superiore al valore di acquisto delle quote stesse. Il guadagno è, di fatto, una plusvalenza, mentre in caso di perdita si realizza una minusvalenza.
Fondi aperti e chiusi
I fondi comuni possono essere di due tipi: aperti o chiusi. In base alla loro denominazione hanno delle diverse caratteristiche, che permettono al fondo di operare in modo differente. Andiamo ad analizzare, di seguito, le differenze per l’investitore tra fondi di investimento aperti e chiusi.
Fondi di investimento aperti
I fondi di investimento aperti sono caratterizzati da un capitale variabile. Si tratta di quei fondi dove è libero l’ingresso di nuovi sottoscrittori di quote. Questo significa che, teoricamente, ogni risparmiatore che ha sottoscritto una quota è libero di poter rientrare del proprio investimento, che viene liquidato dalla società di gestione in base al valore della quota. Ogni soggetto, quindi, può decidere sempre di lasciare il fondo quando lo ritiene più opportuno. Il valore della quota liquidato dalla società di gestione del risparmio gli sarà liquidato sul conto corrente, al netto dell’imposizione fiscale (eventuale) a carico del risparmiatore.
Il valore del singolo patrimonio viene calcolato giornalmente in base ai prezzi di mercato dell’intero portafoglio ed al numero di quote esistenti in quel preciso giorno. I fondi di investimento aperti sono a sua volta divisi in due differenti tipologie:
- Fondi di investimenti aperti armonizzati. Fondi conformi alle Direttive comunitarie n. 611/85 e 220/88 recepite nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo n. 83/92;
- Fondi di investimenti aperti non armonizzati. Fondi che, non rispettando tali vincoli, possiedono una maggiore libertà di investimento del patrimonio. Tra questi troviamo i fondi speculativi, i fondi di fondi e soprattutto gli Hedge Funds. Questi ultimi richiedono una maggiore disponibilità di capitale rispetto agli altri.
Fondi di investimento chiusi
I fondi di investimento chiusi si caratterizzano invece per avere un capitale fisso. I partecipanti ad un fondo comune chiuso possono sottoscrivere la propria quota al momento di istituzione del fondo e riscattarla solo alla sua data di scadenza. Rispetto ai precedenti, si tratta di fondi di investimento “rigidi” che vengono proposti per lo più ad investitori selezionati e con capitale ingente da investire.
Il sistema di tassazione per le persone fisiche
Per quanto riguarda il regime fiscale di tassazione ai fini delle imposte dirette che grava sui partecipanti privati che detengono le quote di un fondo di investimento non immobiliare (al di fuori del regime di impresa) occorre prima di tutto distinguere tra:
- Soggetto percettore privato: si fa riferimento al regime di tassazione dei redditi di capitale (art. 44, co. 1 lett. g) del TUIR);
- Soggetto percettore impresa: in questo caso i proventi derivanti dalla partecipazione al fondo sono qualificati come redditi di impresa e tassati secondo le disposizioni del TUIR in relazione a questa categoria reddituale.
La tassazione dei proventi dei fondi di investimento mobiliare od organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) in capo alle persone fisiche residenti in Italia varia a seconda della collocazione del fondo e della compliance dello stesso rispetto alle direttive dell’Unione europea (UE) di settore. Ai fondi sono equiparate le società d’investimento a capitale variabile (SICAV) e le società d’investimento a capitale fisso (SICAF). Fra i proventi dei fondi si annoverano oltre alle distribuzioni della gestione anche la differenza fra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto (senza alcuna deduzione di spese).
Con le modifiche di cui agli artt. 10 e 11 D.Lgs. n. 44/2014 è stato eliminato dall’art. 26-quinquies del DPR n. 600/1973 il riferimento ai prospetti periodici dei fondi (NAV) e, di conseguenza, l’intera differenza fra il prezzo di cessione e il costo di acquisto è considerato ora reddito di capitale, mentre il differenziale negativo dà luogo a una minusvalenza (redditi diversi).
Soggetti passivi e ambito di applicazione
Il regime di tassazione sui fondi comuni si applica alle persone fisiche residenti in Italia che detengono quote di fondi al di fuori del regime di impresa. Per i soggetti che operano in regime di impresa, i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi sono qualificati come redditi di impresa e tassati secondo le disposizioni ordinarie del TUIR.
La distinzione fondamentale riguarda la natura dei redditi generati dai fondi comuni, che vengono classificati come redditi di capitale secondo l’articolo 44, comma 1, lettera g) del TUIR. Questa classificazione comporta l’applicazione di un regime fiscale specifico, caratterizzato dall’imposizione sostitutiva in luogo dell’IRPEF progressiva.
La tassazione trova applicazione solo nel momento in cui gli investimenti nel fondo vengono liquidati. Ovvero nel momento in cui l’investitore riceve i proventi del suo investimento. Naturalmente vige il “criterio di cassa“.
Meccanismo di calcolo della base imponibile
Il calcolo della base imponibile per la tassazione dei fondi comuni si basa sulla differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. Questo meccanismo, introdotto con le modifiche del D.Lgs. n. 461/1997, considera come reddito di capitale l’intera differenza tra prezzo di cessione e costo di acquisto.
Il sistema prevede che vengano considerate plusvalenze tassabili tutti i guadagni realizzati dalla vendita delle quote del fondo, mentre le eventuali minusvalenze possono essere utilizzate per compensare plusvalenze della stessa natura, secondo il principio della compensazione orizzontale previsto dalla normativa fiscale.
Applicazione della ritenuta
Sui redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR istituiti in Italia (fondi di diritto italiano), diversi dagli OICR immobiliari, e a fondi lussemburghesi storici, la ritenuta è applicata (art. 26-quinquies co. 4 del DPR n. 600/73):
- A titolo d’acconto nei confronti di soggetti che detengono le quote o azioni nell’esercizio di un’attività di impresa commerciale, e
- A titolo d’imposta, nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società.
Fondi armonizzati e non
Qualora i fondi siano di diritto estero occorre ulteriormente distinguere:
- Fondi conformi alla Direttiva n. 2009/65/CE, cd. “armonizzati” o “UCTIS” (art. 10-ter, comma 1, L. n. 77/1983);
- Fondi non conformi alla Direttiva n. 2009/65/CE, il cui gestore sia sottoposto a vigilanza ai sensi della Direttiva n. 2011/61/UE, e istituiti in un Paese membro dell’UE o appartenente allo Spazio economico europeo (SEE) nella white list, cd. “OICR UE/SEE non armonizzati” (art. 10-ter, commi 2 e 5, L. n. 77/1983);
- Tutti gli altri fondi.
Il regime degli OICR UE/SEE non armonizzati è stato equiparato a quello dei fondi armonizzati nel corso del 2014 (art. 11, comma 1, lett. c D.Lgs. n. 44/2014). A seguito di tale modifica, il regime fiscale dei proventi dei fondi sia armonizzati che non armonizzati è soggetto a ritenuta a titolo di imposta (art. 10-ter, commi 1 e 2, L. n. 77/1983) o a imposta sostitutiva nella misura del 26% (art. 10-ter, comma 5, L. n. 77/1983. Dal reddito del fondo vanno scorporati i redditi provenienti dai titoli white list, che mantengono la tassazione al 12,5%. Per tutte le altre tipologie di fondi mobiliari, i relativi proventi concorrono alla formazione del reddito complessivo e sono soggetti ad imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) progressiva (art. 10-ter, comma 6, L. n. 77/1983).
Fondi detenuti con intermediario italiano
La tassazione, in caso di intermediario italiano (SGR o banca) è gestita direttamente dall’intermediario attraverso il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito. In entrambi i casi l’investitore riceve direttamente sul proprio conto corrente la quota del fondo disinvestita al netto della tassazione. In questo caso l’investitore non deve fare niente e non è tenuto a dichiarare la somma nella propria dichiarazione dei redditi.
Fondi detenuti con intermediario estero
Cosa diversa, invece, se ci si affida ad intermediari non residenti in Italia. In questo caso, la tassazione deve essere effettuata dall’investitore che si vede accreditare sul conto corrente l’importo lordo. Il regime applicato in questo caso non può essere il risparmio gestito o amministrato, ma piuttosto il regime della dichiarazione. Nella propria dichiarazione dei redditi, l’investitore applicherà la ritenuta del 26% sulla plusvalenza percepita. Vi è però una differenza tra i fondi armonizzati UE e quelli invece non armonizzati UE, dal momento che hanno due modalità differenti di tassazione.
Fondi armonizzati UE viene infatti applicata la tassazione nel momento in cui vengono distribuiti i proventi, quindi non devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi. Diversamente i fondi non armonizzati UE non hanno la tassazione per competenza, ma devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi.
Tabella riepilogativa
Tipologia di provento | Aliquota di tassazione |
---|---|
Proventi da fondi armonizzati o con gestore UE | 26% |
Componente relativa a titoli di stato italiani e white list | 12,5% |
Altri fondi | Aliquota marginale IRPEF |
Regime operativo: risparmio amministrato vs dichiarativo
Quando i fondi comuni sono detenuti presso intermediari italiani (banche, SGR, SIM), la tassazione viene gestita automaticamente attraverso il regime del risparmio amministrato. L’intermediario applica direttamente l’imposta sostitutiva al momento della liquidazione delle quote, versando l’importo netto sul conto corrente dell’investitore.
Questo sistema garantisce la massima semplicità operativa per il contribuente, che non deve effettuare alcuna dichiarazione nella propria dichiarazione dei redditi per i fondi armonizzati UE. L’intermediario si occupa di tutti gli adempimenti fiscali, incluso il calcolo delle compensazioni tra plusvalenze e minusvalenze.
La detenzione di fondi presso intermediari non residenti comporta l’applicazione del regime dichiarativo, con obbligo per l’investitore di dichiarare autonomamente i proventi percepiti. In questo caso, l’investitore riceve l’importo lordo della liquidazione e deve applicare autonomamente l’imposta sostitutiva del 26% nella propria dichiarazione dei redditi.
Il regime dichiarativo richiede una maggiore attenzione operativa da parte del contribuente, che deve tenere adeguata documentazione delle operazioni effettuate e calcolare correttamente le plusvalenze e minusvalenze realizzate durante il periodo d’imposta.
Strategie di ottimizzazione fiscale
La gestione dei tempi di liquidazione rappresenta uno strumento fondamentale per ottimizzare l’impatto fiscale degli investimenti in fondi comuni. La possibilità di compensare plusvalenze e minusvalenze della stessa natura consente di pianificare strategicamente le operazioni di disinvestimento.
Una strategia efficace prevede il realizzo anticipato delle minusvalenze in presenza di plusvalenze maturate su altri investimenti, massimizzando l’effetto della compensazione fiscale. Questa tecnica, nota come “tax loss harvesting“, può ridurre significativamente il carico fiscale complessivo del portafoglio.
Diversificazione fiscale del portafoglio
La diversificazione fiscale attraverso l’investimento in fondi con diversi regimi di tassazione può ottimizzare l’efficienza fiscale complessiva del portafoglio. L’allocazione strategica tra fondi che investono in titoli di Stato (tassati al 12,5%) e fondi azionari (tassati al 26%) consente di bilanciare rendimento e impatto fiscale.
Questa strategia richiede una valutazione accurata del profilo di rischio-rendimento di ciascuna componente del portafoglio, considerando non solo le prospettive di crescita ma anche l’impatto fiscale differenziato delle diverse tipologie di investimento.
Piani di accumulo
I Piani di Accumulo del Capitale (PAC) offrono vantaggi fiscali indiretti attraverso la dilazione temporale degli investimenti. Questa modalità consente di ridurre l’impatto delle fluttuazioni di mercato e di distribuire nel tempo la realizzazione di eventuali plusvalenze.
Il sistema PAC permette inoltre di ottimizzare la gestione della liquidità familiare, investendo gradualmente i risparmi mano a mano che si formano, senza necessità di concentrare gli investimenti in momenti specifici che potrebbero risultare fiscalmente svantaggiosi.
Pianificazione successoria
Il trasferimento delle quote di fondi comuni per successione ereditaria è soggetto alle ordinarie norme dell’imposta di successione, con applicazione delle aliquote e franchigie previste per il grado di parentela tra defunto ed erede.
Le quote di fondi comuni vengono valutate al valore di mercato alla data del decesso, rappresentato dal Net Asset Value (NAV) del giorno della morte del de cuius. Questa valutazione forma la base imponibile per l’applicazione dell’imposta di successione.
La donazione di quote di fondi è soggetta all’imposta di donazione con le medesime aliquote e franchigie previste per l’imposta di successione. La valutazione delle quote avviene al valore di mercato alla data dell’atto di donazione.
Questa operazione può rappresentare uno strumento di pianificazione fiscale per trasferire ricchezza alle generazioni successive, sfruttando le franchigie disponibili e distribuendo nel tempo i trasferimenti per ottimizzare l’impatto fiscale complessivo.
La tassazione per le società
Per le società e gli enti di cui all’art. 73 del TUIR le norme di riferimento per il trattamento fiscale delle relative componenti valutative dei fondi comuni di investimento sono:
- L’art. 101 del TUIR, per i titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie;
- L’art. 94 del TUIR per i titoli collocati nell’attivo circolante.
Come detto, le quote di partecipazione a fondi di investimento possono essere considerate titoli aventi natura partecipativa, appartenenti alla categoria dei “titoli in serie o di massa“. Sul punto la Circolare n. 36/E/2004 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le quote di fondi di investimento mobiliare, anche se iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, rimangono escluse dalla disciplina della partecipation exemption, in quanto non rientranti nella categoria delle “azioni e quote di partecipazione in società ed enti“.
Per i titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, l’art. 101, co. 2 del TUIR rimanda alle disposizioni dell’art. 94 del TUIR, relative ai titoli iscritti nell’attivo circolante. Il valore fiscale è determinato secondo uno dei seguenti criteri:
- Costo specifico;
- Con LIFO, FIFO, costo medio ponderato.
Per i titoli quotati nei mercati regolamentati e iscritti nell’attivo circolante, il valore minimo fiscalmente riconosciuto deve essere determinato sulla base dei prezzi rilevati:
- Nell’ultimo giorno dell’esercizio, ovvero, in alternativa
- In base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.
Analogo criterio viene stabilito dall’art. 101 del T.U.I.R. per i titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, il cui valore minimo è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre (in parallelo con la valutazione civilistica degli stessi, secondo cui la svalutazione deve essere effettuata in presenza di una perdita durevole).
Attività di vigilanza sui fondi
Un ultimo aspetto che voglio portare alla tua attenzione riguarda gli organismi di vigilanza. Ovviamente, come per qualsiasi strumento finanziario, anche per i fondi esistono degli organi che si occupano di sorvegliare il fondo. A vigilare sui fondi ci pensano Consob e Banca d’Italia.
La Consob ha il compito di controllare l’operato e i requisiti richiesti per operare alle Società di Gestione del Risparmio. Qualsiasi aspetto che riguardi questi operatori è vigilato dalla Consob, ed è ad essa che bisogna rivolgersi nel caso in cui si riscontrino irregolarità.
La Banca d’Italia invece, autorizza, sentita la Consob, l’attività delle Società di Gestione del Risparmio. Inoltre, la Banca d’Italia approva il Regolamento di Gestione dei fondi e vigila sull’operato delle Banche depositarie.
Consulenza fiscale online
La corretta gestione fiscale dei fondi comuni di investimento richiede competenze specialistiche e aggiornamento costante sulle normative vigenti. Una pianificazione fiscale appropriata può comportare risparmi significativi e garantire la piena conformità agli obblighi tributari.
Per una consulenza fiscale personalizzata sulla gestione del tuo portafoglio di fondi e l’ottimizzazione del carico tributario, ti invito a contattarmi. Con oltre 15 anni di esperienza nella consulenza fiscale per investimenti finanziari, posso supportarti nell’implementazione delle strategie più efficaci per la tua situazione specifica.
Fonti normative
- D.Lgs. 461/1997 – Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Legge di Stabilità 2015
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 – Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E/2012 – Tassazione degli OICR