L’Agenzia delle Entrate nella risposta all’Interpello n. 572 del 9 dicembre 2020 ha chiarito che, nel caso di edifici commerciali e residenziali, il Superbonus 110% trova applicazione soltanto per gli appartamenti.

L’amministratore del Condominio istante, dichiara che, l’edificio è composto da 10 negozi e 10 appartamenti al 1° piano, e che ciascuna unità, residenziale e commerciale, dispone di impianto termico autonomo.

Ciascun negozio al piano terra dispone di ingresso indipendente, mentre gli appartamenti dispongono dell’ingresso da un ballatoio comune servito da due scale poste ai lati dello stesso.

Si rivolge pertanto, all’Agenzia delle Entrate per sapere se può beneficiare del Superbonus 110% per le seguenti tipologie di interventi relativamente a soli appartamenti residenziali:

  • Isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che confinano con gli
    appartamenti stessi (intervento trainante);
  • Sostituzione degli infissi (intervento trainato);
  • Sostituzione delle schermature solari nel lato sud (intervento trainato).
Superbonus

Superbonus 110% soltanto per gli appartamenti

Il caso sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate, è un condominio di un edificio composto da 10 negozi al piano terra e 10 appartamenti al primo piano. Il quesito rivolto concerne la possibilità di beneficiare del Superbonus 110% in relazione alla seguente tipologia di interventi:

  • Isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che confinano con gli appartamenti stessi, intervento trainante;
  • Sostituzione degli infissi, intervento trainato;
  • Sostituzione delle schermature solari nel lato sud, intervento trainato.

L’art. 119 del Decreto Rilancio riporta requisiti tecnici per beneficiare del Superbonus. Gli interventi da effettuare per beneficiare della detrazione fiscale prevista, sono su:

  • Parti comuni di edifici residenziali in condominio (sia interventi trainanti, sia interventi trainati);
  • Unità immobiliari residenziali indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze;
  • Singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Interventi trainanti e trainati

Sotto il profilo oggettivo, per gli interventi trainanti, il Superbonus spetta, per le spese sostenute per:

interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi
autonomi dall’esterno.

In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, chiarisce, l’Agenzia delle Entrate, che, le spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza.

Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali.

Qualora la percentuale sia inferiore, è ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

L’Agenzia prosegue, chiarendo che, il Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori di unità immobiliari residenziali che potranno, peraltro, fruire del Superbonus anche per interventi trainati realizzati sui propri immobili, sempreché questi ultimi non rientrino tra le categorie catastali escluse (A/1, A/8 e A/9).

Con l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata, deve essere dimostrato che dagli interventi realizzati derivi il miglioramento di almeno due classi energetiche
ovvero, se non possibile in quanto, l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.

Approvazione dell’assemblea condominiale

Nel caso in esame, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, che, l’assemblea condominiale approverà gli interventi di isolamento termico e, pertanto, qualora gli stessi assicurino un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio, gli stessi potranno beneficiare del Superbonus relativamente alle sole spese a carico dei condomini delle unità site al primo piano, sia con riferimento agli interventi trainanti che trainati, nel rispetto di tutte le condizioni ed adempimenti previste dalle sopra richiamate disposizioni.

Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui
imputata
in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili.

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