Molti si chiedono come funziona il Superbonus 110% quando si decide di svolgere determinati tipi di lavoro su un immobile di proprietà e sono presenti delle pertinenze. Le pertinenze sono tutte quelle parti aggiuntive alla struttura principale dell’immobile, come ad esempio: cantine, garage, magazzini, autorimesse, tettoie e così via.

Queste pertinenze fanno parte della proprietà dell’immobile, tuttavia non sempre è facile stabilire con certezza quando è possibile applicare specifiche agevolazioni fiscali per l’edilizia includendo anche questi immobili, e con quali limiti di spesa agevolabile. Una risposta a questo proposito è arrivata dall’Agenzia delle Entrate, tramite risposta ad interpello n.806/2021.

Secondo questa risposta, è possibile ottenere le agevolazioni fiscali anche sui lavori effettuati presso le pertinenze di un immobile, tuttavia cambiano i limiti di spesa massima agevolabile se le pertinenze fanno parte dell’immobile principale, o se queste sono distaccate dall’immobile principale. Vediamo i dettagli nell’articolo.

Superbonus 110% e pertinenze

Il Superbonus 110% è tornato nel 2022 per permettere ai cittadini un risparmio relativo alle spese per effettuare alcuni tipi di lavori. Sono inclusi, riassumendo questa misura, i seguenti lavori per ottenere l’agevolazione:

  • Isolamento termico degli involucri;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su parti comuni;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti;
  • Interventi antisismici.

Come già visto nel 2021, a questi lavori definiti come trainanti si possono conseguire anche altri tipi di lavori, quelli trainati, agevolabili in aggiunta a quelli visti sopra. In questo caso si tratta di lavori di efficientamento energetico, l’installazione di pannelli solari, di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, o di eliminazione delle barriere architettoniche.

Fatte queste premesse, bisogna individuare quali parti sono considerate pertinenze rispetto ad un immobile. Si tratta di parti che possono essere annesse direttamente alla struttura principale, o che possono discostare di posizione. Le pertinenze sono garage, depositi, tettoie, autorimesse, depositi di diverso tipo o dimensione.

L’agevolazione del Superbonus 110% è applicabile anche per le pertinenze, e secondo le più recenti conferme dell’Agenzia delle Entrate si devono fare alcune distinzioni tra pertinenze in base a come sono collocate rispetto alla struttura principale.

Pertinenze: l’accesso alle detrazioni

Nella domanda ad interpello all’Agenzia delle Entrate, i soggetti coinvolti hanno richiesto come funzionano le agevolazioni fiscali del Superbonus 110% quando sono effettuati interventi antisismici, con miglioramento di classi energetiche, sia sulla struttura principale che sulla pertinenza, che viene demolita e ricostruita. Si tratta in questo caso di un edificio condominiale con più unità, e due pertinenze esterne.

La richiesta si compone in questo modo:

“In particolare, l’Istante chiede di sapere se per il calcolo della spesa massima agevolabile, ai fini del Superbonus nel caso di interventi antisismici effettuati sulle parti comuni del fabbricato principale rilevino anche le pertinenze situate in un fabbricato accessorio e separato dal predetto fabbricato principale ma ubicato nella medesima area cortiliva.”

In totale nel caso specifico sono presenti quattro unità distinte che sono collegate tra loro, e ci sono alcune parti comuni definite in termini di condominio. Su queste parti il limite di spesa massimo per poter richiedere l’agevolazione è di 96.000 euro, per ogni unità immobiliare presente in tutto l’edificio.

Il calcolo per l’agevolazione fiscale deve includere anche le pertinenze, che sono agevolabili in ugual modo tramite Superbonus 110%. Tuttavia secondo la risposta dell’Agenzia delle Entrate, non vanno conteggiate in queste agevolazioni le pertinenze che fanno parte di un altro edificio. Inoltre la risposta dell’Agenzia delle Entrate ricorda che è possibile fruire delle agevolazioni anche se i lavori vengono effettuati solamente su una o diverse pertinenze, e non includono la struttura principale.

Detrazioni Superbonus 110%: pertinenze separate

La risposta dell’Agenzia delle Entrate risulta interessante perché rimanda ad una distinzione tra pertinenze unite alla struttura principale e pertinenze separate. Per quanto riguarda l’edificio principale, per ogni unità a sé stante è possibile accedere ad un limite di spesa agevolabile di 96.000 euro per ciascuna pertinenza.

Per quanto riguarda invece le pertinenze separate, queste vanno trattate a sé stante rispetto alle altre strutture, e il limite massimo complessivo è fissato su 96.000 euro totali. Ricapitolando:

  • Interventi condominiali: il limite di spesa è fissato su un calcolo che moltiplica 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare presente nell’edificio;
  • Interventi sulle pertinenze separate: limite di spesa unico fissato a 96.000 euro totale, che non rientra nelle agevolazioni della prima struttura, ma è a sé stante.

Le pertinenze quindi non vanno calcolate nel limite di spesa della prima struttura, ma si tratta di una richiesta di agevolazioni a sé stante, con caratteristiche proprie nel caso di pertinenze separate. Questo significa che le pertinenze non vanno conteggiate quando si trovano in un edificio staccato da quello principale, ovvero non si può fare il calcolo: 96.000 per 4, in riferimento alle 4 unità (2 immobiliari + 2 pertinenze).

Chiarimenti sull’accesso al Superbonus 110%

La risposta dell’Agenzia delle Entrate propone anche alcuni chiarimenti a proposito dei soggetti che possono richiedere l’accesso all’agevolazione del Superbonus 110%. Possono avere accesso alle detrazioni i soggetti proprietari di un immobile, o dell’edificio su cui vengono effettuati i lavori, tuttavia sono anche inclusi nel diritto altri soggetti collegati:

  • Il coniuge del soggetto proprietario;
  • Un componente dell’unione civile;
  • Parenti fino al terzo grado;
  • Affini entro il secondo grado;
  • Conviventi di fatto, purché concorrano alla spesa per i lavori, per l’immobile in cui i due soggetti convivono stabilmente.

Come spiega la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello visto prima, la motivazione per cui il calcolo delle spese massime viene fatto in modo separato tra unità immobiliari e pertinenze non è da ricondurre alla diversa proprietà delle stesse (le pertinenze in questione sono di proprietà della coniuge convivente del soggetto richiedente):

“Pertanto, nel caso di specie, ai fini del calcolo della spesa massima ammessa al Superbonus, per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio in condominio, non devono essere considerate le pertinenze dell’unità immobiliare di proprietà del coniuge dell’Istante in quanto situate in un edificio diverso da quello condominiale.”

La causa è da rilevare nella zona in cui sono situate le pertinenze, ovvero fuori dall’edificio condominiale principale. Questo esempio in ogni caso non nega la possibilità di svolgere lavori di ristrutturazione agevolabili solamente presso l’edificio principale oppure solamente presso la pertinenza dell’immobile, anche quando distaccata. In questo modo si può sempre procedere con una singola richiesta, e con limite massimo di 96.000 euro.

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Valeria Oggero
Classe 1992, laureata in Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Torino, da sempre sono appassionata di scrittura. Dopo alcune esperienze all'estero, ho deciso di approfondire tematiche inerenti la fiscalità nazionale relativa alle persone fisiche ed alle partite Iva. Collaboro con Fiscomania.com per la pubblicazione di articoli di news a carattere fiscale. Un settore complesso quello fiscale ma dove non si finisce mai di imparare.

4 COMMENTI

  1. Buongiorno sono proprietario, con mia sorella di un edificio residenziale composto da: 2 ambulatori al piano terra + 1 appartamento al 1° piano + 2 appartamenti al 2° piano + sottotetto catastato C2 (75% di mia proprietà + 25% di mia moglie) di pertinenza all’appartamento sottostante con botola di collegamento, dotato di presa di corrente a cui all’occorrenza viene collegato anche un calorifero.
    Chiedo se per il calcolo del numero di quote per il superbonus 110 rientra anche la pertinenza e se, come trainati è possibile sostituire i serramenti (2 porte per i balconcini ed i lucernai).
    Grazie

  2. Il proprietario unico di Un condominio costituito da 3 unità abitative collegate e da 3 pertinenze aggiuntive (box interrati e in superficie) distaccate dall’edificio in oggetto ma dello stesso mappale, può usufruire delle agevolazioni fiscali del Superbonus per il risparmio energetico e per quanti massimali posso calcolare il limite di spesa?

  3. Buongiorno, le pertinenze staccate devono godere di accesso autonomo per fruire de supersismabonus?

  4. Buonasera, per un edificio unifamiliare inagibile composto da una unità abitativa a7 e un garage c6, a quanti sisma onus ho diritto in caso di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso del garage

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