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Superbonus 110%: nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate

NewsSuperbonus 110%: nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate

A seguito delle numerose istanze da parte di cittadini privati ed imprese, l’Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta sul Superbonus 110%, con importanti chiarimenti. Vediamo cosa ci dice la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020. 

Una delle iniziativi assunte dal Governo nella presente fase emergenziale, che ha suscitato grande interesse e dibattito, è il Superbonus 110%. Tramite il sistema in questione, le attività di ristrutturazione fino al 30 giugno 2022, come da recente intervento della legge di Bilancio, sono incentivate, attraverso una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico.

Proprio i molteplici interventi normativi sul punto, ha indotto l’Agenzia delle Entrate ad emanare una nuova Circolare, la n. 30/E del 22 dicembre 2020, al fine di indicare i cambiamenti apportati ed eliminare alcuni dubbi pervenuti.

Vediamo, allora, cosa dice il provvedimento.

Superbonus 110%

Le principali novità: Accesso autonomo

Ci sembra opportuno brevemente chiarirti quali sono le novità introdotto dalla circolare dell’Agenzia, che ci accingiamo ad analizzare.

In primo luogo viene specificata accuratamente la nozione di accesso autonomo, che era uno dei concetti sicuramente di dubbia interpretazione, soprattutto a chi non ha espresse competenze in materia.

Quindi la circolare si premura di ribadire cosa si intende per accesso autonomo dall’esterno, individuando anche le modifiche di quorum, che sono state recentemente apportate. Allo stato, infatti, risulta esser necessario che le maggioranze condominiali che approvino i lavori di ristrutturazione.

Inoltre, l’Agenzia chiarisce definitivamente, si auspica, la definizione di accesso autonomo. Questa è riconosciuta ove l’immobile, da ristrutturare, abbia l’accesso su:

  • di una strada, privata o in multiproprietà
  • o da un passaggio comune ad altri immobili che affaccia su strada
  • oppure da terreno di utilizzo non esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione.

I soggetti beneficiari

Il documento, oltre ad individuare la predetta caratteristica che deve possedere il bene, indica anche i soggetti che possono beneficiare del Superbonus 110%, ossia colui che:

  • Possiede l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di
    titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • Detiene l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Sono, inoltre, ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Tuir.

Superbonus 110% e Onlus

Il documento, infine, apporta anche alcuni chiarimenti riguardano alle Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale.

Queste, si dice, possono fruire del Superbonus senza alcuna limitazione sulla tipologia di immobili oggetto di intervento. Il Superbonus spetta sempre, senza distinguere in base alla categoria catastale e la destinazione dell’immobile. In questo caso si potrà accedere a tutti gli interventi trainati e trainanti.

Per tali soggetti non opera neanche la limitazione delle due unità immobiliari.

Mentre ai c.d. IACP non si applica lo split payment, rispetto alle cessioni di beni e prestazioni di servizi relativamente a interventi ammessi al Superbonus, eseguiti da istituti autonomi di case popolari (IACP) comunque denominati che optano per il cd. “sconto in fattura”, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione.

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