SRL artigiana: requisiti e condizioni

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Una SRL artigiana è una società commerciale con personalità giuridica limitata, il cui oggetto sociale è l’esercizio di un’attività artigiana svolta prevalentemente dall’imprenditore.

Molti imprenditori che operano nel settore artigianale si trovano di fronte a un bivio: mantenere la forma di impresa individuale o evolversi verso una struttura societaria che offra maggiore protezione patrimoniale. La SRL artigiana rappresenta la soluzione ideale per chi desidera combinare i vantaggi della responsabilità limitata con le agevolazioni riservate alle imprese artigiane.

La possibilità per le società a responsabilità limitata di ottenere la qualifica artigiana è stata introdotta dall’articolo 13 della Legge 5 marzo 2001, n. 57, che ha integrato l’articolo 5 della Legge Quadro sull’artigianato n. 443/1985. Questa normativa ha aperto nuove prospettive per gli artigiani che intendono strutturare la propria attività in forma societaria senza rinunciare ai benefici del settore.

Definizione e caratteristiche della SRL artigiana

Una SRL artigiana è una società a responsabilità limitata che svolge un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, caratterizzata dal prevalere del lavoro manuale e personale dell’imprenditore nel processo produttivo rispetto al capitale investito.

L’elemento distintivo fondamentale rispetto a una SRL ordinaria risiede nella natura dell’attività svolta e nel coinvolgimento diretto dei soci nel processo produttivo. La produzione deve essere prevalentemente artigianale, con sistemi automatizzati assenti o presenti solo in parte limitata del processo.

Secondo la Legge n. 443/85, sono escluse dal campo di applicazione le attività agricole, i servizi commerciali, le attività di intermediazione nella circolazione dei beni e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che queste ultime siano strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa artigiana.

Esempi di imprese artigiane

Ma quali sono, nella pratica, le attività svolte da imprese artigiane? Si tratta per esempio delle attività che offrono servizi alla persona, come:

  • Estetisti;
  • Parrucchieri;
  • Massaggiatori;
  • Tatuatori;

Ma sono anche incluse le attività vicine all’alimentazione, particolarmente diffuse nel paese, come ad esempio:

  • Gelaterie;
  • Gastronomie;
  • Pasticcerie;

Oppure, ancora, si tratta di attività svolte artigianalmente da professionisti che lavorano alcune materie prime, nel settore non alimentare, come ad esempio:

  • Fotografi;
  • Fabbri;
  • Falegnami;
  • Orafi;
  • Sarti;
  • Vetrai.

Tuttavia a queste attività più tradizionali, sono affiancate, sotto la qualifica di attività artigiane, anche alcune nuove attività, legate a professioni digitali sviluppate negli ultimi anni.

Requisiti per SRL artigiana unipersonale

La SRL artigiana unipersonale deve soddisfare requisiti specifici che riguardano esclusivamente il socio unico. Il socio deve:

Esercitare personalmente e professionalmente l’attività artigiana, assumendo la piena responsabilità e gestione dell’impresa. Questo requisito implica che il socio non può limitarsi alla mera gestione amministrativa, ma deve partecipare attivamente al processo produttivo.

Possedere i requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa settoriale quando richiesti per specifiche attività. Ad esempio, per attività come l’impiantistica, l’acconciatura o l’autoriparazione è necessario il possesso di specifiche qualificazioni professionali.

Essere titolare di una sola impresa artigiana. Il socio unico non può essere contemporaneamente titolare, socio lavorante o collaboratore familiare di altra impresa artigiana, garantendo così la prevalenza dell’attività nell’impresa di riferimento.

Il socio unico deve necessariamente ricoprire il ruolo di amministratore unico, assicurando il controllo diretto della gestione aziendale.

Requisiti per SRL artigiana pluripersonale

Per le SRL artigiane pluripersonali, introdotte con maggiore dettaglio dalla normativa del 2001, i requisiti sono più articolati e riguardano sia la composizione societaria che la gestione dell’impresa.

La maggioranza numerica dei soci deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo. In una società con sette soci, almeno quattro devono possedere e mantenere i requisiti di imprenditore artigiano.

Questi soci devono inoltre conferire e detenere la maggioranza del capitale sociale, non solo nella fase di costituzione ma durante l’intera vita della società. Questo requisito assicura che il controllo economico rimanga nelle mani di chi effettivamente svolge l’attività artigiana.

La maggioranza degli organi deliberanti deve essere detenuta dai soci artigiani, garantendo la rappresentanza della maggioranza del capitale sociale nell’assemblea e la maggioranza numerica nel consiglio di amministrazione. Questa disposizione assicura che le decisioni strategiche siano prese da chi partecipa direttamente al processo produttivo.

I soci lavoranti non possono essere titolari, soci lavoranti o collaboratori familiari di altre imprese artigiane, mantenendo così la caratterizzazione specifica dell’attività.

Limiti dimensionali e vincoli operativi

L’articolo 4 della Legge n. 443/1985 stabilisce precisi limiti dimensionali che l’impresa artigiana deve rispettare per mantenere la qualifica. Questi limiti variano in base al tipo di attività svolta:

Per le imprese che non lavorano in serie: massimo 18 dipendenti, compresi gli apprendisti che non possono superare il numero di 9. Il superamento di questi limiti comporta automaticamente la perdita della qualifica artigiana.

Per le imprese che lavorano in serie (purché con lavorazione non completamente automatizzata): massimo 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5.

Per le imprese dei settori artistici, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: il limite sale a 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16, con possibilità di arrivare a 40 se le unità aggiuntive sono apprendisti.

È concesso un superamento temporaneo dei limiti fino al 20% per un periodo non superiore a tre mesi nell’anno solare, permettendo di gestire picchi di produzione stagionali.

Nel calcolo dei dipendenti si considerano tutti i lavoratori indipendentemente dalla mansione, inclusi apprendisti e collaboratori familiari, ma non si calcolano il titolare, gli apprendisti passati in qualifica per due anni, i lavoratori a termine in sostituzione di assenti con diritto alla conservazione del posto e i portatori di handicap.

Modalità di calcolo dei dipendenti

Si calcolano:

  • Tutti i dipendenti indipendentemente dalla mansione svolta (lavoratori part-time in proporzione all’orario di lavoro);
  • Apprendisti;
  • Collaboratori familiari;
  • Soci artigiani tranne uno.

Non si calcolano:

  • Il titolare;
  • Apprendisti passati in qualifica per due anni;
  • Lavoratori a termine in sostituzione degli assenti con diritto alla conservazione del posto;
  • Associati in partecipazione;
  • Lavoratori a domicilio fino ad 1/3 dei lavoratori non apprendisti;
  • Portatori di handicap;
  • Dipendenti con contratto di formazione lavoro;
  • Lavoratori interinali.

Mantengono l’iscrizione all’Albo coloro che hanno superato il tetto dei dipendenti fino ad un massimo del 20% per un periodo non superiore a 3 mesi nell’anno solare. Se l’impresa – al termine dei tre mesi – NON rientra nei limiti di legge, la cancellazione avrà effetto dalla data iniziale in cui si è verificato il superamento delle maestranze.

Tabella di riepilogo sui limiti dimensionali

Tipologia di AttivitàDipendenti massimiApprendisti massimiNote
Imprese che NON lavorano in serie189Lavorazione prevalentemente manuale
Imprese che lavorano in serie95Con lavorazione NON completamente automatizzata
Lavorazioni artistiche, tradizionali e abbigliamento su misura3216Possibilità di arrivare a 40 se le unità aggiuntive sono apprendisti
Imprese di trasporto8Inclusi nel limite totaleSettore specifico con limiti ridotti
Imprese edili105Settore specifico
Tipo di derogaCondizioniDurata
Superamento temporaneoFino al 20% dei limitiMassimo 3 mesi/anno
Unità aggiuntive (artistiche/tradizionali)Solo apprendistiDa 32 a 40 dipendenti

Conseguenze del superamento dei limiti:

  • Superamento oltre 3 mesi: Cancellazione automatica dalla Sezione Speciale Artigianato;
  • Perdita retroattiva: La cancellazione ha effetto dalla data iniziale del superamento;
  • Perdita agevolazioni: Cessano tutti i benefici fiscali e contributivi collegati alla qualifica artigiana.

Procedura di iscrizione alla sezione speciale artigianato

L’iscrizione alla Sezione Speciale Artigianato del Registro Imprese è obbligatoria per le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 443/1985 e ha carattere costitutivo. Senza questa iscrizione non è possibile accedere alle agevolazioni riservate alle imprese artigiane.

La Regione Lombardia, con la Legge regionale 18 aprile 2012, n. 7, ha abolito l’Albo delle Imprese Artigiane trasferendo le funzioni amministrative alle Camere di Commercio. Questa riforma ha semplificato le procedure, eliminando le Commissioni provinciali per l’artigianato.

La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dal momento in cui l’impresa acquisisce i requisiti richiesti. Le Camere di Commercio verificano il possesso dei requisiti e, in caso positivo, provvedono all’annotazione nella sezione speciale.

L’annotazione viene trasmessa alla sede provinciale dell’INPS per consentire l’applicazione della legislazione previdenziale e assistenziale specifica per gli artigiani.

L’iscrizione all’albo ha natura costitutiva: pertanto, senza di essa non sarà possibile avere accesso alle agevolazioni che il nostro ordinamento riserva a questa tipologia di impresa. Di conseguenza è vietato adottare come ditta, insegna o marchio una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato senza essere preventivamente iscritti all’Albo.

Aspetti previdenziali e contributivi

I soci lavoratori di SRL artigiana devono iscriversi alla Gestione Artigiani INPS, con obblighi contributivi specifici che differiscono dalla gestione commercianti o dalla gestione separata.

La base imponibile per il calcolo dei contributi è costituita dalla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRES, prodotti nell’anno a cui il contributo si riferisce. Per i soci lavoratori, la base imponibile è determinata dalla parte del reddito d’impresa attribuita in ragione della partecipazione agli utili.

I contributi previdenziali sono calcolati sul reddito dichiarato dalla SRL ai fini fiscali, con l’applicazione di aliquote specifiche per la gestione artigiani. Nei casi di attività svolta per parte dell’anno, l’obbligo riguarda l’intero ammontare del reddito prodotto, garantendo il pagamento del minimale per i mesi di attività.

Costituzione e denominazione sociale

Nella fase di costituzione della SRL artigiana devono essere chiaramente identificati i soci artigiani in maggioranza, specificando nel dettaglio i requisiti di qualifica posseduti. L’atto costitutivo deve contenere clausole che rendano compatibile la struttura societaria con i vincoli previsti dalla disciplina artigiana.

Le clausole statutarie devono definire l’oggetto sociale in modo conforme alla definizione di impresa artigiana dell’articolo 3 della Legge n. 443/1985, specificando che l’attività ha “come scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi”.

È necessario prevedere clausole di prelazione per l’aumento di capitale sociale e per il trasferimento delle quote, al fine di assicurare il mantenimento della maggioranza del capitale in capo ai soci artigiani durante l’intera vita della società.

La denominazione sociale può fare riferimento all’artigianato solo dopo l’ottenimento della qualifica, essendo vietato utilizzare riferimenti all’artigianato senza la preventiva iscrizione alla Sezione Speciale.

Vantaggi fiscali e contributivi

L’ottenimento della qualifica artigiana apre l’accesso a specifiche agevolazioni fiscali e contributive non disponibili per le SRL ordinarie. Questi vantaggi rappresentano spesso il principale incentivo alla scelta di questa forma societaria.

Sul fronte contributivo, l’applicazione dei CCNL artigiani comporta un costo del lavoro significativamente inferiore rispetto ai contratti dell’industria, con benefici diretti sulla competitività aziendale.

Le agevolazioni fiscali variano nel tempo in base alle disposizioni normative vigenti, ma generalmente includono facilitazioni per investimenti, formazione del personale e innovazione tecnologica specificamente riservate al comparto artigiano.

Il riconoscimento della qualifica è inoltre condizione necessaria per partecipare a bandi di finanziamento pubblico riservati alle imprese artigiane, aprendo opportunità di sviluppo altrimenti precluse.

Incompatibilità e limitazioni operative

La normativa prevede specifiche incompatibilità per mantenere la qualifica artigiana. L’imprenditore artigiano o i soci lavoranti non possono essere contemporaneamente titolari, soci partecipanti o collaboratori di altre imprese artigiane.

È inoltre vietato l’impiego a tempo pieno in altre attività, salvo dimostrare che l’attività artigiana rimane quella prevalente. Questa limitazione garantisce che l’impegno principale sia effettivamente dedicato all’impresa artigiana.

Alcune attività richiedono titoli abilitativi specifici (acconciatura, estetica, trasporto merci, attività paramedicali) e il loro possesso è prerequisito per l’iscrizione alla Sezione Speciale Artigianato.

Il socio e la posizione da lavoratore dipendente

In linea generale un socio di SRL può essere dipendente della stessa società soltanto al verificarsi di alcune condizioni. Il punto di partenza di questa analisi è dato dall’art. 2094 del codice civile, il quale indica gli elementi essenziali di un rapporto di lavoro subordinato:

  • La sottoposizione al potere di direzione del datore di lavoro;
  • Continuità della prestazione;
  • Collaborazione offerta dall’impresa in cambio della corresponsione di una retribuzione.

In altre parole, affinché si possa ravvisare un contratto di lavoro dipendente è necessario che vi sia l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (etero–direzione), la persistenza continua dell’obbligo di prestare l’attività lavorativa in favore del datore di lavoro (anche discontinua, purché tra una prestazione e l’altra il lavoratore resti a disposizione del datore di lavoro) e un inserimento, continuo e sistematico, del dipendente all’interno dell’organizzazione tecnica, economica e amministrativa dell’impresa. Pertanto, ad esempio, l’amministratore unico di una Srl non può mai essere allo stesso tempo dipendente della stessa società (in quanto non vi può essere potere di direzione e controllo della società). Al contrario, invece, un socio di minoranza della Srl può assumere la veste di dipendente (con la sottoscrizione di un contratto di lavoro distinto dal contratto societario), in quanto può essere soggetto al potere di direzione e controllo della società.

Considerazioni operative e consigli pratici

La scelta di costituire una SRL artigiana richiede un’attenta valutazione dei vantaggi rispetto agli oneri aggiuntivi. I costi di costituzione sono superiori rispetto a una partita IVA individuale, ma i benefici in termini di protezione patrimoniale e accesso alle agevolazioni possono giustificare l’investimento.

È fondamentale mantenere costantemente i requisiti durante l’intera vita sociale, poiché la loro perdita comporta automaticamente la cancellazione dalla Sezione Speciale Artigianato con perdita di tutte le agevolazioni associate.

La gestione amministrativa richiede particolare attenzione al rispetto dei limiti dimensionali e alla corretta classificazione dei lavoratori, utilizzando quando possibile gli strumenti di flessibilità previsti dalla normativa (apprendisti, collaboratori familiari, superamenti temporanei).

Per le società pluripersonali è essenziale strutturare accordi parasociali che garantiscano il mantenimento dei requisiti anche in caso di modifiche nella compagine societaria, prevedendo clausole di gradimento e diritti di prelazione efficaci.

La pianificazione fiscale deve considerare le specificità del regime artigiano, sfruttando al meglio le agevolazioni disponibili e coordinando la strategia aziendale con gli obblighi contributivi specifici della gestione INPS artigiani.

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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