l MEF conferma la proroga dello split payment IVA fino al 30 giugno 2029. Nessuno stop dal 1° luglio: ecco le regole per i fornitori della
Lo split payment non si ferma il 30 giugno 2026. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato che il meccanismo della scissione dei pagamenti IVA continuerà a essere applicato senza interruzioni. A partire dal 1° luglio 2026, le imprese che forniscono beni e servizi alla Pubblica Amministrazione e agli altri enti coinvolti potranno procedere senza dover tornare improvvisamente al regime IVA ordinario.

La proposta UE e il via libera del Ministero
La continuità operativa è garantita dalla proposta di decisione COM(2026) 281 final, adottata dalla Commissione Europea il 17 giugno 2026, che autorizza l’estensione del meccanismo fino al 30 giugno 2029. L’Italia aveva originariamente richiesto una proroga fino alla fine del 2029, ma Bruxelles ha limitato l’orizzonte a metà anno, segnalando che questa dovrebbe essere l’ultima proroga concessa.
In attesa del via libera definitivo del Consiglio UE, previsto entro il 10 luglio, il MEF ha diffuso il comunicato n. 77 del 30 giugno 2026 per rassicurare i fornitori e assicurare l’efficacia della misura già dal 1° luglio.
Il sistema si conferma un solido presidio antievasione. Tuttavia, l’Europa ha chiesto all’Italia di presentare una relazione di monitoraggio sui tempi dei rimborsi IVA. Questo perché le imprese, non incassando l’imposta, si ritrovano spesso con posizioni a credito che impattano direttamente sulla loro liquidità.
Come funziona e chi deve applicarlo
Con lo split payment, il fornitore emette una regolare fattura con l’IVA esposta, ma riceve dal committente il pagamento del solo imponibile. L’imposta viene infatti versata direttamente nelle casse dell’Erario dalla Pubblica Amministrazione o dall’ente acquirente.
La base normativa è l’art. 17-ter del DPR 633/1972, applicato in deroga alla direttiva comunitaria. La platea dei soggetti obbligati include:
- Le Pubbliche Amministrazioni;
- Gli enti pubblici economici e le fondazioni;
- Le società controllate dalla Presidenza del Consiglio o dai Ministeri;
- Le società partecipate da amministrazioni pubbliche per almeno il 70 per cento.
Gli elenchi ufficiali dei soggetti tenuti ad applicare la scissione dei pagamenti (escluse le PA presenti nell’Indice IPA) sono aggiornati costantemente sul sito del Dipartimento delle Finanze. È importante verificare sempre la presenza in questi elenchi, poiché una società può entrare o uscire dalla platea da un anno all’altro.
Esclusioni
Il sistema non si applica universalmente. Le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB, ad esempio, sono state escluse dal perimetro di applicazione già a partire dal 1° luglio 2025.
Inoltre, rimangono fuori dallo split payment le seguenti categorie e casistiche:
- I contribuenti in regime forfettario o dei minimi.
- I professionisti che applicano la ritenuta d’acconto.
- Le operazioni soggette a reverse charge (inversione contabile, come in edilizia o pulizie), dove l’IVA è già a carico del committente.
- Le operazioni che rientrano nei regimi IVA speciali.
- Le operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione fiscale.
- Le cessioni all’esportazione non imponibili.