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Sospensione rate del mutuo per il 2021. Chi potrà beneficiarne?

NewsSospensione rate del mutuo per il 2021. Chi potrà beneficiarne?

Il Decreto Sostegni Bis ha previsto l’estensione fino al 31 dicembre 2021, della sospensione delle rate del mutuo. La sospensione non opera in modo automatico, occorre effettuare la richiesta da parte dell’interessato.

Il Decreto Sostegni bis prevede la proroga del Fondo Gasparrini per la sospensione delle rate del mutuo anche per il 2021. Il Fondo Gasparrini è un Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. La sua finalità è quella di sostenere i cittadini che, avendo comprato casa mediante un mutuo, non riescono a pagare le rate a causa di problemi economici.


Sospensione rate mutuo: chi può beneficiarne?

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini) è stato istituito con la legge n. 244 del 24/12/2007 che all’articolo 2, commi 475 e ss., ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Il Decreto Sostegni Bis ha prorogato al 31 dicembre la possibilità di accedere al Fondo Gasparrini per un massimo di 18 mesi. Possono beneficiare:

  • I lavoratori subordinati o atipici che sono rimasti disoccupati;
  • Lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno registrato un calo del fatturato;
  • Chi già fruisce del Fondo di garanzia;
  • Cooperative edilizie a proprietà indivisa;
  • Chi ha già beneficiato di 18 mesi o di due periodi di sospensione, a patto che sia stato ripreso, regolarmente e per almeno 3 mesi, il pagamento delle rate;
  • Quando intercorre la morte dell’intestatario del mutuo o l’invalidità civile di almeno l’80%.

Condizioni 

Le condizioni per accedere al Fondo sono:

  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • Cessazione dei rapporti di lavoro atipici, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • Morte
  • Handicap grave
  • Invalidità civile non inferiore all’80%.

Inoltre, potranno accedervi:

  • I lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
  • I lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
  • Il mutuo non deve superare i 400.000 euro.
  • I titolari di mutui che fruiscono del Fondo di garanzia prima casa.

Come fare domanda?

Per ottenere la sospensione del mutuo, occorre presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo.

Per fare richiesta di sospensione delle rate, va compilato e consegnato alla propria banca il modulo per la richiesta della sospensione che viene pubblicato anche da Consap Spa.

Giovani e acquisto della prima casa

Tra le misure previste dal Decreto Sostegni bis c’èl’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale fino al 31 dicembre 2022 per i giovani under 36.  Per le vendite soggette ad IVA, viene invece riconosciuto un credito d’imposta di pari importo.

Pertanto, i giovani under 36 che acquistano la prima casa possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale, mentre per le vendite soggette ad IVA, viene riconosciuto un credito d’imposta di pari importo.

Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni
e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche o può essere utilizzato in compensazione.

Le domande per i giovani under 36 anni che procedono all’acquisto della prima casa possono essere presentate a partire dal 24 giugno 2021 fino al 30 giugno 2022.

Per maggiori informazioni: “Bonus prima casa giovani under 36: domande dal 24 giugno”

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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