Servizi internazionali: non imponibilità IVA ex art. 9

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I servizi internazionali, ai sensi dell'articolo 9 del DPR IVA sono operazioni "non imponibili" e si classificano in trasporti internazionali e gli altri servizi connessi con gli scambi internazionali. 

Ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 633/1972 i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali sono operazioni non imponibili IVA. L'agevolazione concessa dal legislatore, ovvero la non imponibilità si giustifica in quanto si tratta di operazioni collegate gli scambi internazionali.
Per servizi internazionali si intendono le prestazioni di trasporto di persone o cose e di altri servizi collegati. Si tratta di prestazioni che, in genere, vengono svolte solo in parte in Italia. Questo perché costituiscono parte di operazioni a carattere internazionale o collegate agli scambi internazionali. I servizi internazionali possono essere suddivisi in due categorie:

I trasporti internazionali e servizi connessi;
Gli altri servizi connessi agli scambi internazionali.

Come abbiamo detto, le prestazioni di servizi internazionali sono non imponibili ai fini IVA, quando sono territorialmente rilevanti in Italia. Altrimenti sono escluse da IVA. In altre parole, prima di stabilire se una concreta operazione rientra nel regime di non imponibilità, è necessario stabilire se quel determinato servizio sia astrattamente rilevante, ai fini della territorialità. Pertanto, tali prestazioni, quando sono rese a favore di committenti soggetti passivi stabiliti all'estero, sono fuori campo IVA. Invece, quando sono rese nei confronti di committenti soggetti passivi stabiliti in Italia sono non imponibili. Si tratta, quindi, operazioni che danno diritto alla detrazione od al rimborso dell'imposta assolta sugli acquisti effettuati dal prestatore del servizio. Andiamo ad analizzare, quindi, con maggiore dettaglio le prestazioni di servizi internazionali ai fini IVA.
Che cosa sono i servizi internazionali ai fini IVA?
I servizi internazionali e quelli connessi agli scambi internazionali, quando risultano territorialmente rilevanti, ai fini IVA, beneficiano del regime di non imponibilità, in quanto prestazioni collegate ad operazioni estere. L'art. 6, lett. b) dell'art. 21 del DPR n. 633/72 prevede l'emissione obbligatoria della fattura per le operazioni imponibili di cui all'art. 9 del DPR n. 633/72. Sul documento deve essere indicato che tratta si di "operazione non imponibile". Al momento dell'emissione della fattura elettronica, per le operazioni non imponibili deve essere indicato, nel campo "natura" il codice "N3.4" (Non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione).
Tabella: elenco dei servizi internazionali ai fini IVA

Trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto (art. 9 n. 1 DPR n. 633/72)

Trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile dell’imposta in dogana (art. 9 n. 2 DPR n. 633/72)

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