La segnalazione CRIF è la segnalazione effettuata alla Centrale Rischi Finanziari, società che gestisce la banca dati delle segnalazioni creditizie all’interno dei sistemi di informazioni creditizie (SIC) della Eurisc. Le informazioni che si trovano in questo archivio riguardano persone censite e imprese, e sono a disposizione degli istituti di credito. Quindi banche, finanziarie, enti associati.
Tale strumento consente alle imprese creditizie e alle banche di accertare l’affidabilità e l’attendibilità di un soggetto in qualità di debitore, laddove questo provveda a fare richiesta di un finanziamento.
In materia, l’art. 125, comma terzo, del Testo Unico Bancario, come modificato dall’art. 1 D.Lgs. n. 141 del 2010 prevede poi in capo all’impresa finanziatrice o alla banca, un particolare onere di preavviso: “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”.
La Corte di Cassazione recentemente si è interrogata circa le conseguenze del mancato preavviso. Scopriamo insieme cosa c’è da sapere.
Cos’è il CRIF?
CRIF è l’acronimo di Centrale Rischi Finanziari S.p.A., la sua funzione è quella di raccogliere le informazioni delle persone che richiedono prestiti, facendole confluire nel SIC – Sistema Informazioni Creditizie, ovvero una banca dati che offre agli enti creditizi uno strumento pratico e sempre aggiornato per valutare il rischio finanziario di ogni operazione. Per ogni soggetto che richiede un finanziamento il sistema assegna un punteggio di affidabilità, oltre a raccogliere tutta la sua storia finanziaria (prestiti richiesti, prestiti attivi, puntualità nei pagamenti, eventuali insoluti e protesti).
Che cos’è la segnalazione CRIF?
Con la segnalazione CRIF si intende la segnalazione effettuata alla Centrale Rischi Finanziari, la società che gestisce la banca dati delle segnalazioni creditizie all’interno dei sistemi di informazioni creditizie (SIC) della Eurisc.
Le informazioni che si trovano in questo archivio riguardano persone censite e imprese, e sono a disposizione degli istituti di credito. Quindi banche, finanziarie, enti associati.
A cosa serve tutto questo? Mediante CRIF è possibile andare a verificare l’affidabilità del debitore, nel momento in cui la banca o altra impresa concede prestiti. Laddove il debitore non paghi in tempo si provvede alla sengalazione.
Dunque, una visura CRIF si può rivelare utile in numerose circostanze. Tramite la visura si va a verificare si è stati segnalati come cattivi pagatori in CRIF, oppure se nel corso del rimborso di un finanziamento ci si è dimenticati di saldare due rate di seguito.
Per conoscere e monitorare la propria situazione creditizia è sufficiente effettuare l’accesso ai SIC, i Sistemi di Informazioni Creditizie. Questi non sono altro che gli archivi in cui vengono raccolte le informazioni relative ai finanziamenti che le imprese e i consumatori richiedono e ottengono.
In tal modo, le società finanziarie e gli istituti di credito hanno un criterio da valutare per avere un quadro più chiaro della situazione.
Per consultare il tuo profilo nel sistema basta seguire la procedura online sul sito ufficiale del CRIF.
Funzionamento della segnalazione
Il caso di ritardi e scoperti sulle rate di un prestito, l’ente che lo ha concesso il prestito è tenuto a contattare il cliente, informandolo che ha 15 giorni di tempo per evitare la segnalazione al CRIF. Trascorsi 15 giorni possono verificarsi tre situazioni differenti:
- Il cliente salda entro il termine, pertanto non c’è segnalazione al CRIF;
- Il cliente salda in ritardo, ma prima della scadenza della rata successiva, parte la segnalazione ma resta segreta;
- Il cliente non paga l’istituto manderà segnalazioni al CRIF ogni mese, senza dare comunicazione.
La trasmissione dei dati creditizi sul SIC viene effettuata dalla banca, dalla società finanziaria o dall’ente partecipante solo se chi richiede il finanziamento ha ricevuto l’informativa specifica. L’informativa che deve essere fornita dall’ente finanziatore riporta le modalità con cui i dati vengono trattati nel SIC, gli estremi della società che gestisce il SIC, i tempi di conservazione di tali dati, le categorie di società che possono accedervi, i principali diritti riconosciuti all’interessato.
Per approfondire: “Sconfinamento bancario: quando si verifica?”.
Quanto dura la segnalazione?
La conservazione delle segnalazioni raccolte è regolata da un codice deontologico che ne definisce gli intervalli temporali massimi a seconda del numero delle rate saltate e dei comportamenti successivi. In caso di ritardi nel versamento di una o due rate, ad esempio, la segnalazione dura 12 mesi, se la persona torna a pagare regolarmente.
La durata della segnalazione può arrivare a 24 mesi se le rate in ritardo sono tre, e a 36 mesi per morosità più gravi. Una volta scaduto il contratto di finanziamento, le segnalazioni possono restare nel sistema per 5 anni al massimo.
I tempi di conservazione dei dati
Le informazioni, così come segnalate e aggiornate dagli enti partecipanti, sono conservate sul SIC di CRIF nel rispetto dei tempi di conservazione stabiliti dal Codice di Condotta di riferimento, e cioè, come riporta la tabella del sito ufficiale del CRIF:
Operazione | Tempi di conservazione |
---|---|
Finanziamento richiesto in corso di valutazione | 180 giorni dalla data richiesta |
Richieste di finanziamento rinunciate/rifiutate | 90 giorni dalla data con l’esito di rinuncia/rifiuto |
Finanziamenti rimborsati regolarmente | 60 mesi dalla data di estinzione effettiva del rapporto di credito, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tale data |
1 o 2 rate (o mensilità) pagate in ritardo | 12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 12 mesi i pagamenti siano sempre regolari |
3 o più rate (o mensilità) pagate in ritardo anche su transazione | 24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 24 mesi i pagamenti siano sempre regolari |
Finanziamenti non rimborsati (ossia eventi negativi non sanati, quali morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) | 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui l’ente Partecipante ha fornito l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso) e comunque al massimo fino a 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto. |
Cancellazione
La legge non permette di cancellare il proprio nominativo dal CRIF. Le uniche eccezioni concesse riguardano le vittime di errori o frodi fiscali.
Cosa succede se pago in ritardo una rata del mutuo?
Il ritardo nel pagamento delle rate di un finanziamento comporta una sorta di procedura di segnalazione. Questa si sostanzia, preliminarmente, nell’iscrizione in alcune banche dati.
In tal modo, si consentirà agli istituti di credito di aver conoscenza della posizione creditore dell’inadempiente al finanziamento.
Tuttavia, le conseguenze sono bene distinte a seconda del tipo di ritardo. Infatti, il ritardo potrebbe essere circoscritto ad un piccolo importo. Diverse sarebbero, invece, le conseguenze laddove si tratti di un grave inadempimento.
Ma se il debitore non procede a versare una o due rate soltanto, si procede ad una mera segnalazione della parte creditrice ai c.d. SIC.
I c.d. SIC sono società private le quali hanno il compito di raccogliere i dati concernenti i finanziamenti ed inserirli all’interno di appositi elenchi consultabili.
In tali elenchi verrà indicato:
- la richiesta di finanziamento da parte di una persona;
- il fatto che l’interessato abbia eventualmente rinunciato;
- l’accettazione o il rifiuto da parte dell’Istituto di credito;
- il pagamento puntuale o ritardato delle rate, il mancato pagamento;
- i debitori virtuosi, non solo i debitori insolventi verranno indicati nell’elenco, ma anche coloro che adempiono nel rispetto delle scadenze.
Diverse sono, invece, le conseguenze in caso di grave inadempimento.
In questo caso, ove si raggiungano determinate soglie, sarà necessario che l’Istituto di credito segnali il nominativo del debitore alla Centrale rischi della Banca d’Italia. In predetto elenco sono indicati anche i debitori in stato di insolvenza, ossia che versano in crisi economica tale da rendere impossibile l’adempimento.
La Autorità, infatti, gestisce un elenco nel quale vengono iscritti tutti coloro che banche e finanziarie considerano inaffidabili.
Segnalazione CRIF: Mancato preavviso
L’art. 4 della delibera del Garante della privacy n. 8 del 2004 (c.d. Codice deontologico e di buona condotta dei sistemi di informazione creditizia) stabilisce che:
Analoga norma si ritrova nell’art. 4 del provvedimento del 12 settembre 2019, n. 163 – Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.
L’art. 125, comma terzo, del Testo Unico Bancario, come modificato dall’art. 1 D.Lgs. n. 141 del 2010 prevede poi in capo all’impresa finanziatrice o alla banca, un particolare onere di preavviso: “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”.
Talvolta, da tale previsione è stata fatta discendere, in giurisprudenza, la dichiarazione di illegittimità della segnalazione in CRIF, quando non è preceduta dal preavviso. La banca, tra l’altro, ne deve dare prova producendo la documentazione che dimostri la ricezione dello stesso.
Cosa accade in caso di mancato preavviso segnalazione CRIF?
Il tema affrontato dalla Cassazione è stato, da sempre, oggetto di forte dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Come dicevamo poc’anzi la giurisprudenza di merito, sovente, aveva dichiarato illegittima la segnalazione alla Crif (Centrale dei rischi finanziari) del nominativo di una debitrice effettuata da una Banca, in relazione a plurimi inadempimenti alle obbligazioni di pagamento derivanti da un contratto di mutuo.
Tale conclusione verteva proprio sulla mancata comunicazione del preavviso previsto dalle norme sopracitate.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, nella sentenza 39769 del 13 dicembre 2021, ha assunto una posizione divergente. Richiamando una propria precedente posizione sul tema della segnalazione alla Crif ha detto che l’onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, vale solo ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo.
Ha infatti ripreso il seguente passaggio di una precedente pronuncia: “il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all’onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo (…) dalla mancanza di prova del perfezionamento dell’avviso presso il destinatario non può essere tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione, ove questa riguardi, invece, finanziamenti non destinati nei termini detti, vale a dire non destinati specificamente al consumo” ( Cass. Civ., I sez., ord. 25 maggio 2021, n. 14382 ).
Conclusioni Cassazione
Nel caso esaminato dalla cassazione, la norma primaria era individuata allart. 125 T.u.b.. Questa, invero, nella fattispecie in esame, ha una rilevanza limitata poiché riguarda il credito al consumo. Ciò in quanto, la norma sembra avere una limitata applicazione a questa categoria di crediti, come risulta testualmente sia dal terzo comma, sia dall’essere la norma inserita nel capo II del titolo VI, “Credito ai consumatori“.
Infatti, l’art. 125 T.U.B. non trova applicazione “i finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato“, come affermato all’art. 122, primo comma, lett. e).
Sulla base delle norme citate, la Cassazione prende atto che, nella fattispecie, dalla motivazione della sentenza non emerge se sia stato o meno analizzato il rapporto contrattuale sottostante alla segnalazione, ma è stata affermato solo l’inadempimento all’obbligo di preavviso.
La Cassazione, dunque, ha sostenuto che “l’estensione dell’art. 125 T.u.b. e della rilevanza effettuale della disciplina dell’onere di preventivo avviso dettata dal Codice di deontologia non risulta congruamente giustificata sul piano giuridico“.
In conclusione la sentenza del Tribunale è stata dunque cassata con rinvio, al fine di uniformarsi al principio di diritto espresso dalla menzionata pronuncia n. 14382 del 2021.