Scadenza Rottamazione-quinquies 31 luglio: i 5 giorni di tolleranza valgono solo per l'unica soluzione. Ecco le regole su rate e decadenza.
- La Rottamazione-quinquies è la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023, introdotta dall’art. 1, commi 82-101, della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025).
- Il mancato pagamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2026 (tolleranza di 5 giorni solo per chi paga in un’unica soluzione) comporta la decadenza dai benefici e il ripristino di sanzioni, interessi e aggio sull’intero debito residuo.
- Chi ha scelto l’addebito diretto deve verificare di aver ricevuto la conferma di attivazione SDD; in caso contrario deve predisporre il pagamento tramite portale AdER, app EquiClick o bollettino entro il 31 luglio.
- Alla stessa data del 31 luglio scadono anche la tredicesima rata della Rottamazione-quater e la quinta rata della Riammissione alla Rottamazione-quater.
L’art. 1, commi 82-101 della L. 199/2025 fissa al 31 luglio 2026 la prima rata della Rottamazione-quinquies. Chi paga con SDD deve avere conferma AdER entro il 17 luglio. La Rottamazione-quinquies (Legge 199/2025, art. 1, commi 82-101) fissa al 31 luglio 2026 la prima o unica rata. Chi ha scelto l’addebito diretto (SDD) deve ricevere conferma da AdER entro il 17 luglio, o dovrà usare altri canali di pagamento.

Come pagare senza SDD attivo
Se il mandato SDD non risulta confermato in tempo, il versamento della prima o unica rata resta comunque dovuto entro il 31 luglio, ma andrà effettuato con altri strumenti: il portale istituzionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’app EquiClick, i bollettini precompilati allegati alla Comunicazione delle somme dovute (utilizzabili presso sportelli bancari, uffici postali, home banking, ricevitorie e tabaccai abilitati CBILL, ATM Postamat), oppure prenotando un appuntamento agli sportelli AdER. Chi non ha ricevuto o ha smarrito la Comunicazione delle somme dovute (inviata entro il 30 giugno) può richiederne una copia tramite il nuovo servizio online attivato dall’Agenzia, senza necessità di credenziali SPID.
Il rischio operativo: la decadenza cambia a seconda di come paghi
È qui che si annida l’insidia meno compresa della misura. Le regole di decadenza previste dalla norma non sono uguali per tutti i contribuenti, ma dipendono dalla modalità di pagamento scelta in fase di adesione:
| Caso | Pagamento in unica soluzione | Piano rateale (fino a 54 rate) |
|---|---|---|
| Scadenza rilevante | 31 luglio 2026 | Prima rata: 31 luglio 2026 |
| Tolleranza di 5 giorni | Sì, fino al 5 agosto 2026 | No sulla prima rata e sulle intermedie; sì solo sull’ultima rata del piano |
| Causa di decadenza | Omesso o insufficiente versamento dell’unica rata | Omesso o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata |
| Interessi | Nessuno | 3% annuo dal 1° agosto 2026 |
In altre parole: chi ha scelto di pagare tutto in un’unica soluzione ha un margine di cinque giorni prima di perdere i benefici, ma un solo pagamento mancato o parziale è già causa di decadenza. Chi ha scelto la rateazione non ha alcuna tolleranza sulla rata del 31 luglio, ma la decadenza scatta solo dopo il mancato pagamento di due rate (anche non consecutive) o dell’ultima. Ogni versamento successivo a una rata saltata viene imputato d’ufficio alla rata più vecchia rimasta scoperta: un meccanismo che può spostare il problema in avanti fino a farlo emergere proprio sull’ultima rata del piano.
Le FAQ ufficiali pubblicate da Agenzia delle Entrate-Riscossione (aggiornate al 5 giugno 2026, FAQ n. 11) confermano questo meccanismo: il mancato pagamento della sola prima rata non comporta di per sé la decadenza dalla Rottamazione-quinquies. Il beneficio si perde solo quando, per effetto di ritardi od omissioni, risultano complessivamente non versate due rate anche non consecutive, oppure quando a restare scoperta è l’ultima rata del piano.
Se la decadenza si verifica, gli effetti sono netti: i versamenti già effettuati restano acquisiti come semplice acconto, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero del credito, possono ripartire le procedure esecutive sospese e il debito residuo non può più accedere alla rateizzazione ordinaria ex art. 19 DPR 602/1973.
Le conseguenze per chi salta la prima rata
Se il pagamento della prima rata non prevede tolleranza, è altrettanto vero che saltare la prima rata non comporta l’immediata decadenza dalla Rottamazione-quinquies.
A differenza delle sanatorie precedenti, la norma attuale prevede che l’inefficacia della definizione agevolata (con conseguente ripresa delle procedure esecutive per il debito originario) si concretizzi esclusivamente al mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive.
Questo significa che un contribuente che non riesce a saldare la rata del 31 luglio manterrà valido il piano di rateazione, ma si troverà con il “jolly” esaurito: il mancato pagamento di una qualsiasi rata successiva determinerà l’immediata e irrevocabile decadenza dai benefici.
Il doppio adempimento del 31 luglio: quinquies e quater insieme
Il 31 luglio non riguarda solo la Rottamazione-quinquies. Alla stessa data scadono anche la tredicesima rata della Rottamazione-quater e la quinta rata della Riammissione alla Rottamazione-quater, entrambe con la consueta tolleranza di 5 giorni, che rende validi i pagamenti eseguiti entro il 5 agosto 2026.
C’è però una differenza importante tra le due misure: per la Rottamazione-quater la tolleranza di 5 giorni si applica a ogni rata del piano, non solo alla prima o all’ultima come previsto per la quinquies. Chi ha piani attivi su entrambe le definizioni agevolate deve quindi tenere sotto controllo due calendari di pagamento distinti, con regole di tolleranza diverse tra loro, per evitare di applicare per errore le condizioni di una misura all’altra.
Domande frequenti
Si compila il form nell’area riservata del sito AdER (o allo sportello), indicando IBAN e consenso al trattamento dei dati. Il sistema invia una mail di presa in carico con il codice della richiesta e, dopo le verifiche interbancarie, l’e-mail di riscontro che rende operativo l’addebito.
L’addebito automatico non sarà operativo sulla rata del 31 luglio: il versamento va effettuato con un altro canale (portale AdER, app EquiClick, bollettino) entro la scadenza. Una volta confermato, il mandato resterà comunque valido per le rate successive.
Sì, a condizione che il titolare del conto autorizzi l’addebito in fase di attivazione del mandato.
Sì, tramite lo stesso servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” nell’area riservata.
No. La tolleranza fino al 5 agosto si applica solo a chi paga in un’unica soluzione e all’ultima rata del piano; sulla prima rata e sulle rate intermedie del piano rateale non è prevista alcuna tolleranza.
I 5 giorni di tolleranza si applicano esclusivamente ai contribuenti che pagano la Rottamazione-quinquies in un’unica soluzione, spostando il termine ultimo di pagamento al 5 agosto 2026. Per chi ha optato per il pagamento a rate, non c’è tolleranza: la scadenza del 31 luglio è perentoria.
Saltare o pagare in ritardo la prima rata del 31 luglio non comporta la decadenza immediata dalla sanatoria. Il pagamento viene formalmente considerato omesso, ma il piano di rateazione rimane attivo e valido.
La decadenza definitiva dai benefici della sanatoria si innesca unicamente al mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive. Una volta saltata la seconda rata, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riprende le procedure esecutive sul debito originario.