Con la rottamazione bis delle cartelle esattoriali è possibile beneficiare della cancellazione delle sanzioni, degli interessi di mora e di dilazione, e delle altre sanzioni e delle somme aggiuntive: oneri accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali. Il debitore che aderisce alla definizione deve corrispondere l’aggio relativo alle sole somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, cioè agli importi che lo stesso debitore deve versare per ottenere l’estinzione del debito a titolo di sanzioni e interessi di mora. L’aggio non è invece dovuto sulle sanzioni. La guida.
Con la definizione agevolata è possibile beneficiare della cancellazione delle sanzioni, degli interessi di mora e di dilazione, e delle altre sanzioni e delle somme aggiuntive, cioé degli oneri accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali.
Nella rottamazione bis per la definizione agevolata del debito il contribuete è chiamato al pagamento di una parte del debito complessivo. Dovrà , infatti, corrispondere l’aggio relativo alle sole somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, cioé agli importi che lo stesso debitore deve versare per ottenere l’estinzione del debito.
L’aggio non è invece dovuto sulle sanzioni.
Il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 (D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, articolo 1, rubricato “Estensione della definizione agevolata dei carichi“), stabilisce che:
- I termini per il pagamento delle rate relative alla rottamazione prima versione, la cui domanda è stata presentata entro il 21 aprile 2017, in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017. I contribuenti che hanno già aderito alla prima rottamazione potranno effettuare, entro il 30 novembre, il pagamento delle rate scadute nei mesi di luglio e settembre. Chi non ha eseguito i versamenti delle prime due rate del 2017 è riammesso alla rottamazione senza ulteriore addebito;
- Potranno aderire alla prima rottamazione cartelle anche i contribuenti che non erano stati ammessi perché non erano in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016;
- La rottamazione bis potrà essere applicata ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1º gennaio al 30 settembre 2017.
Vediamo, quindi, tutte le informazioni utili per aderire alla rottamazione bis delle cartelle, che è attivà fin da subito.
Rottamazione bis: soggetti interessati
I contribuenti esclusi dalla prima rottamazione
I contribuenti che avevano aderito alla prima rottamazione, la cui domanda doveva essere presentata entro il 21 aprile 2017, ma che non sono stati ammessi perché non in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016, potranno nuovamente aderire, presentando, entro il 31 dicembre 2017, un’apposita istanza.
Istanza da presentare con le modalità che sono pubblicate sul sito internet dell’agente della riscossione.
Ecco il link per scaricare i modelli di domanda per la rottamazione bis: Modello di rottamazione Agenzia delle Entrate riscossione
In questo caso, i contribuenti sono tenuti a:
- Versare in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l’importo delle rate scadute e non pagate dei precedenti piani di dilazione, il cui importo sarà comunicato dall’agente della riscossione entro il 31 marzo 2018. In caso di mancato versamento, l’istanza di adesione alla rottamazione bis è improcedibile;
- Versare, nel numero massimo di tre rate di pari importo, con scadenza nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme dovute per la rottamazione (l’ammontare complessivo degli importi dovuti è comunicato dall’agente della riscossione entro il 31 luglio 2018).
Rottamazione bis per i carichi affidati dal 1º gennaio al 30 settembre 2017
La rottamazione bis potrà essere applicata ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1º gennaio al 30 settembre 2017.
I contribuenti dovranno presentare dichiarazione di adesione entro il 15 maggio 2018.
La dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata 2017 può essere presentata:
- Alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-2017, debitamente compilato in ogni sua parte. Unitamente alla copia del documento di identità . La domanda deve provenire anch’essa da una casella pec;
- Presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione utilizzando il Modello DA-2017 debitamente compilato, stampato e firmato.
Il versamento delle somme dovute per la definizione, che l’agente della riscossione comunicherà entro il 30 giugno 2018, potrà essere eseguito in un numero massimo di cinque rate di pari importo da pagare nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.
Effetti della presentazione della domanda
A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, per i debiti oggetto della stessa, e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione di adesione e relativi a precedenti piani di rateazione già in essere.
Infine, in deroga a quanto previsto dalla disciplina della definizione agevolata, la facoltà di rottamazione relativa ai carichi affidati dal 1º gennaio al 30 settembre 2017 può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.
Carichi esclusi dalla definizione agevolata
Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
- Risorse proprie tradizionali;
- Iva riscossa all’importazione;
- Somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- Crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (es. per emissione di assegni falsi, etc);
- Sanzioni per violazioni al Codice della strada, per le quali la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi.
Sanzioni escluse da rottamazione
Per l’Agenzia delle Entrate, sono sanzioni amministrative non tributarie e, pertanto, escluse dalla rottamazione:
- Le sanzioni relative all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato;
- Le sanzioni nei confronti dei soggetti pubblici o privati che hanno irregolarmente conferito incarichi a dipendenti pubblici.
Il perfezionamento della definizione agevolata
Per determinare le somme da versare per la definizione agevolata:
- Si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché di aggio e rimborso spese per le procedure esecutive e spese di notifica della cartella;
- Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, interessi di dilazione, interessi di mora e sanzioni e somme aggiuntive per i contributi previdenziali.
Perfezionamento dell’istanza
E` inoltre stabilito che il debitore, se per effetto di pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto per la rottamazione, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata, deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi, presentando la dichiarazione entro il termine di scadenza.
La definizione agevolata si intende perfezionata solo nel momento in cui tutte le somme dovute sono tempestivamente versate, tenendo conto delle proroghe disposte dalla rottamazione bis, per le rate della prima rottamazione, scadute nei mesi di luglio e settembre 2017, che potranno essere pagate entro il 30 novembre 2017.
Per fruire della rottamazione, il contribuente dovrà eseguire il pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite previsto:
- Delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- Degli aggi maturati a favore dell’agente della riscossione, sulle somme a titolo di capitale e interessi;
- Del rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché del rimborso delle spese di notifiche della cartella.
Carichi oggetto di giudizio
Nella dichiarazione di volersi avvalere della rottamazione cartelle, il contribuente deve indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto carichi cui si riferisce la dichiarazione, e deve assumere l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
Insomma, presentando la dichiarazione di definizione agevolata, il contribuente deve rinunciare al contenzioso in corso, di qualsiasi natura esso sia, tributario, previdenziale o altro, e in qualsiasi grado di giudizio sia pendente.
Sono ammessi alla rottamazione anche i contribuenti che non hanno presentato alcun ricorso.
La rottamazione può riguardare carichi che si sono resi definitivi per mancata impugnazione o a conclusione del giudizio, e carichi ancora in contestazione. Per questi ultimi, il debitore deve assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi. In caso di rinuncia al contenzioso, il giudizio prosegue solo per la parte non definita.
In riferimento al processo tributario, l’impegno a rinunciare al contenzioso non corrisponde strettamente alla rinuncia al ricorso.
Per l’Agenzia delle Entrate, quello che “assume rilevanza sostanziale ed oggettiva è il perfezionamento della definizione agevolata mediante il tempestivo ed integrale versamento del complessivo importo dovuto. L’efficace definizione rileva negli eventuali giudizi in cui sono parti l’agente della riscossione o l’ufficio o entrambi, facendo cessare integralmente la materia del contendere, qualora il carico definito riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia, ovvero superando gli effetti della pronuncia giurisdizionale eventualmente emessa. In sintesi, gli effetti che il perfezionamento della definizione agevolata produce di norma prevalgono sugli esiti degli eventuali giudizi“.
La cessazione della materia del contendere, comporta che:
“Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate“
Rottamazione bis: casi particolari
Carichi oggetto della definizione agevolata
La definizione agevolata può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato a seguito di avvisi di accertamento esecutivi e di irrogazione delle sanzioni o avvisi di addebito INPS emessi.
Per “singolo carico” si intende la singola partita di ruolo, che non è frazionabile ai fini della definizione.
Per fruire della rottamazione si devono perciò “pagare tutti gli importi compresi nel carico (da intendersi come partita). Oltre alle correlate somme maturate a favore dell’agente della riscossione, al netto solo di sanzioni e interessi di mora“.
Sono inoltre definibili i carichi che riguardano solo somme dovute a titolo di sanzione amministrativo – tributarie. In questi casi, sono dovute soltanto le somme spettanti all’agente della riscossione, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive. Nonché le spese di notifica della cartella di pagamento.
Rottamazione bis: consulenza
Se hai ricevuto delle cartelle esattoriali nel periodo 1° gennaio 30 settembre 2017 e vuoi aderire alla definizione agevolata, contattaci.
Valuteremo il tuo risparmio, in termini di sanzioni e interessi che decadranno sul totale dovuto. Successivamentepotremo predisporre la domanda di rottamazione bis da presentare all’Agente della riscossione.
Se sei interessato contattaci!