L'utilizzo della riserva di rivalutazione per la copertura delle perdite, in sospensione d'imposta, è possibile senza obbligo di assoggettare la riserva alle imposte ordinarie. Risposta a interpello n. 219/E/25 delle Entrate.
L'utilizzo della riserva di rivalutazione per la copertura delle perdite rappresenta uno strumento fiscalmente neutro di fondamentale importanza per le imprese che si trovano ad affrontare risultati economici negativi. Con la risposta a interpello n. 219 del 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su questa operazione, confermando che non si verifica alcun presupposto impositivo quando la riserva viene utilizzata per finalità interne, senza attribuzione diretta o indiretta ai soci.
Il quadro normativo della riserva di rivalutazione
La riserva di rivalutazione trova la sua disciplina fondamentale nell'articolo 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che stabilisce il trattamento civilistico e fiscale del saldo attivo risultante dalle operazioni di rivalutazione. Questa norma, richiamata da tutte le successive leggi di rivalutazione, rappresenta il punto di riferimento per comprendere le modalità di utilizzo di tali riserve.
Il saldo attivo di rivalutazione deve essere imputato al capitale sociale o accantonato in una speciale riserva designata, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva così costituita assume la natura di riserva in sospensione d'imposta moderata, caratterizzata dal fatto che l'obbligo di tassazione sorge esclusivamente in caso di distribuzione ai soci, a differenza delle riserve in sospensione d'imposta radicale che si tassano in qualunque caso di utilizzo.
Caratteristiche della sospensione d'Imposta
Le riserve in sospensione d'imposta rappresentano incrementi patrimoniali che beneficiano di un regime fiscale agevolato, caratterizzato dal differimento dell'imposizione fiscale fino al momento della distribuzione ai soci o di altri eventi specificamente previsti dalla legge.
Queste riserve si suddividono in due categorie fondamentali: quelle radicali, soggette a imposizione in qualsiasi caso di utilizzo e quelle moderate, soggette a imposizione solo in caso di attribuzione ai soci. Le riserve in sospensione d'imposta moderata sono quelle per cui l'obbligo di tassazione sorge esclusivamente in caso di distribuzione ai soci. Tra queste rientrano i saldi attivi derivanti dalle rivalutazioni effettuate in base all'articolo 15 del decreto-legge n. 185/2008 e alle successive leggi di rivalutazione approvate dal 2000 in poi, tutte caratterizzate dal richiamo all'articolo 13 della legge n. 342/2000.
Questa distinzione è cruciale per comprendere che l'utilizzo della riserva di rivalutazione per la copertura delle perdite non comporta automaticamente la tassazione in capo alla società, purché non si verifichi una sostanziale attribuzione delle riserve ai soci, nemmeno in via indiretta.
Al contrario, le riserve in sospensione d'imposta radicale comportano l'obbligo di tass...
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