Anche per il 2025, il lavoratore che hanno subito omissioni contributive dal datore di lavoro può recuperare i periodi non coperti. Con la Circolare n. 48 del 24 febbraio 2025, l’INPS ha fornito istruzioni sulle modalità per riscattare i contributi non versati, anche in caso di prescrizione.
Tuttavia, rispetto all’anno passato c’è una novità, infatti, a partire dal 12 gennaio 2025 il lavoratore può richiedere la costituzione della rendita vitalizia a proprio carico, se il datore di lavoro non ha versato i contributi obbligatori e il diritto è già prescritto.
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Riscatto contributi non versati
Il lavoratore che ha periodi di contribuzione obbligatoria non versati da parte del datore di lavoro può versarli all’INPS anche dopo la prescrizione, chiedendo la costituzione della rendita vitalizia per quei periodi. Chiarisce l’INPS nella Circolare in commento:
“A decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 203 del 2024 (12 gennaio 2025) – spiega l’Inps – si introduce un nuovo diritto, spettante esclusivamente al lavoratore e ai propri superstiti, di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, per i contributi omessi dai datori di lavoro e prescritti”.
Rendita vitalizia INPS
La costituzione della rendita vitalizia ha l’obiettivo di sanare un’omissione contributiva nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione alla quale si sia verificata la prescrizione, e presuppone l’inadempimento di un obbligo contributivo da parte del datore di lavoro. L’obiettivo è evitare che i lavoratori subiscano una perdita sulla futura pensione.
Fino ad ora, la richiesta di costituzione della rendita vitalizia poteva essere fatta dal datore di lavoro o, in alcuni casi, dal lavoratore in sostituzione del datore, rispettando un termine di prescrizione di dieci anni.
Con le nuove regole introdotte, il lavoratore può chiedere la costituzione della rendita vitalizia anche dopo la prescrizione, purché si faccia interamente carico dei costi.
“Il nuovo diritto, prosegue l’Inps, è attribuito al lavoratore, in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro, e sorge solo quando sia prescritto il diritto di chiedere la rendita vitalizia, ovvero quando la rendita vitalizia non possa più essere richiesta all’Istituto né dal datore di lavoro ai sensi del comma primo né dal lavoratore ai sensi del comma quinto in sostituzione del datore di lavoro”.
La principale novità introdotta dalla legge n. 203/2024 riguarda l’introduzione del comma settimo all’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, che prevede la possibilità per il lavoratore di chiedere la costituzione della rendita vitalizia anche dopo la prescrizione dei contributi persi.
L’onere, in questo caso è totalmente a carico del lavoratore.
Chi può usufruirne?
La costituzione della rendita vitalizia o riscatto può essere richiesta:
- Dal datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi e effettua il pagamento degli stessi rimediando al danno causato al dipendente;
- Dal lavoratore stesso, in sostituzione del datore di lavoro, sia nel caso in cui presti ancora attività lavorativa sia nel caso in cui abbia già ottenuto la pensione;
- Dai superstiti del lavoratore.
Quali contributi possono essere recuperati
Non tutti i contributi persi possono essere recuperati senza l’intervento del datore di lavoro e senza prescrizione. Per poter effettuare la ricostituzione di rendita vitalizia a proprio carico, il lavoratore o lavoratrice devono assicurarsi che i contributi persi siano prescritti (cioè non più recuperabili direttamente dall’INPS dal datore di lavoro). Inoltre, deve essere dimostrata l’esistenza del rapporto di lavoro per il periodo di contribuzione mancante e l’istanza deve essere presentata con la documentazione necessaria per il calcolo dell’importo dovuto.
Importo da versare
L’INPS calcola l’onere per la costituzione della rendita vitalizia utilizzando la riserva matematica, che varia dall’importo dei contributi non versati, tabelle annuali Inps, età del lavoratore o lavoratrice al momento della richiesta. In ogni caso, la cifra può essere rateizzato secondo le disposizioni INPS.
La formula semplificata è: Oneri di riscatto=(Retribuzione annua×Aliquota contributiva)×Coefficiente attuariale
Il coefficiente attuariale è determinato sulla base della tabella INPS per il calcolo delle riserve matematiche.
Come presentare domanda?
Per presentare domanda, occorre effettuare una distinzione a seconda dei soggetti:
- Datore di lavoro: può presentare domanda solo se il diritto alla rendita vitalizia non è prescritto. In caso contrario, l’INPS respingerà l’istanza;
- Lavoratore o suoi superstiti: possono presentare l’istanza se il diritto alla rendita non è prescritto, la richiesta rientra nel comma quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962;
- Lavoratore con diritto prescritto: se la prescrizione è già maturata, può comunque presentare domanda assumendosi l’intero onere.