Hai contributi nella Gestione separata INPS e nella tua Cassa professionale (come Cassa Forense o CNPADC)? Da novembre 2025 puoi finalmente riunirli in un’unica posizione previdenziale. Ti spieghiamo cosa cambia, come funziona la ricongiunzione e quali vantaggi concreti ottieni.
Gestisci contributi frammentati tra Gestione separata INPS e Cassa professionale? Il 21 novembre 2025 il Ministero del Lavoro con un comunicato ufficiale ha chiarito che puoi ricongiungere questi periodi contributivi per ottenere un’unica pensione. Questa apertura mette fine a oltre vent’anni di incertezze normative e contenziosi che hanno penalizzato professionisti con carriere diversificate.
La questione riguarda principalmente chi ha svolto dottorati, specializzazioni o collaborazioni coordinate continuative prima di iscriversi alla propria Cassa ordinistica. Fino a oggi, l’INPS si opponeva sistematicamente a queste richieste, sostenendo l’incompatibilità tra sistemi di calcolo. Ora questa barriera cade definitivamente.
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Ricongiunzione gestione separata: cosa cambia
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la ricongiunzione dei contributi è possibile anche quando coinvolge la Gestione separata INPS. Puoi trasferire i periodi contributivi in due direzioni: dalla Gestione separata verso le Casse professionali, oppure dalle Casse verso la Gestione separata. L’operazione segue le regole previste dalla Legge n. 45 del 5 marzo 1990, che disciplina la ricongiunzione per i liberi professionisti.
La novità elimina un’anomalia che aveva creato situazioni paradossali. Un commercialista con cinque anni di dottorato nella Gestione separata e vent’anni nella CNPADC vedeva quei contributi sostanzialmente inutilizzabili ai fini pensionistici, a meno di ricorrere a strumenti meno vantaggiosi come la totalizzazione. Ora può riunire tutto presso la propria Cassa, valorizzando pienamente la sua storia contributiva.
L’INPS dovrebbe pubblicare una circolare operativa entro pochi giorni con le istruzioni dettagliate. Fonti del Ministero confermano che la ricongiunzione sarà a titolo oneroso, quindi comporterà dei costi per il professionista. Questi oneri variano in base all’età, all’anzianità contributiva e agli importi da trasferire.
Verifica subito il tuo estratto conto contributivo nella Gestione Separata INPS. Spesso i professionisti dimenticano vecchi versamenti effettuati a inizio carriera (magari per collaborazioni occasionali o Co.co.co) che ora diventano preziosi.
Il contesto normativo che ha generato il problema
La Gestione separata INPS nasce con la Legge n. 335/95, nota come riforma Dini. Sin dall’origine, questo fondo adotta esclusivamente il sistema di calcolo contributivo. All’epoca, invece, la maggior parte delle gestioni previdenziali applicava ancora il sistema retributivo o si trovava in una fase di transizione.
Questa disomogeneità ha spinto l’INPS a interpretare restrittivamente la Legge n. 45/90. L’Istituto sosteneva che la ricongiunzione potesse operare solo tra gestioni omogenee per metodo di calcolo. Inoltre, argomentava che la Gestione separata non rientrasse tra i fondi “esclusivi, sostitutivi ed esonerativi” dell’assicurazione generale obbligatoria, categoria a cui la normativa fa riferimento.
Questa posizione creava una discriminazione evidente. L’INPS ammetteva la ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata, ma la negava in uscita. Un libero professionista poteva portare contributi da altre gestioni nella Gestione separata, ma non poteva fare il percorso inverso verso la propria Cassa professionale.
La battaglia giurisprudenziale che ha aperto la strada
La svolta arriva dalla giurisprudenza, che ha progressivamente smontato le obiezioni dell’INPS. Il punto di partenza è la sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 28 aprile 1999. Con questa pronuncia, la Consulta dichiara costituzionalmente illegittimi gli articoli 1 e 2 della Legge n. 45/90 nella parte in cui non riconoscono al professionista strumenti alternativi alla ricongiunzione onerosa.
La Corte afferma un principio fondamentale: il professionista deve poter scegliere liberamente tra ricongiunzione, totalizzazione e cumulo. Nessuno di questi istituti può essere imposto escludendo gli altri. Da questa pronuncia discende che non esistono limiti alla portabilità delle posizioni contributive, nemmeno quando riguardano gestioni con sistemi di calcolo diversi.
La Corte di Cassazione applica questo principio al caso specifico della Gestione separata con la sentenza n. 26039 del 15 ottobre 2019. Il caso riguardava un dottore commercialista che chiedeva di ricongiungere presso la CNPADC i contributi versati nella Gestione separata INPS. L’INPS aveva respinto la richiesta, ma sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano dato ragione al professionista.
La Cassazione conferma questo orientamento, affermando che l’articolo 1, comma 2 della Legge n. 45/90 riconosce esplicitamente la possibilità di ricongiungere i contributi AGO nella gestione presso cui l’interessato risulta iscritto come libero professionista. Questa facoltà opera senza limitazioni e a prescindere dall’omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle diverse gestioni.
Seguono numerose altre sentenze favorevoli. La Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 97 del 2022 ribadisce il principio per un consulente del lavoro. Il Tribunale di Como con la sentenza n. 151 del 2022 lo applica a un odontoiatra. Il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 4788 del 2024 conferma nuovamente il diritto alla ricongiunzione dalla Gestione separata verso l’ENPAM.
L’ordinanza della Cassazione n. 3635 del 2023 generalizza ulteriormente il principio, affermando che questo orientamento vale per tutti i professionisti iscritti alle Casse. Nonostante queste pronunce, l’INPS ha continuato a opporsi caso per caso, costringendo i professionisti a ricorrere al giudice.
Come funziona la ricongiunzione per i professionisti
La Legge n. 45/90 riconosce al libero professionista la facoltà di ricongiungere presso la Cassa a cui è iscritto tutti i periodi di contribuzione versati in altre gestioni obbligatorie. L’operazione serve ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione. Riunendo i contributi, questi diventano pienamente utili per raggiungere i requisiti pensionistici e per calcolare l’importo dell’assegno.
Puoi presentare domanda di ricongiunzione se sei attualmente iscritto a una gestione previdenziale e vuoi trasferire periodi contributivi accumulati presso altre gestioni. Non serve aver raggiunto l’età pensionabile: puoi chiedere la ricongiunzione in qualsiasi momento della tua carriera professionale. Anche se sei stato cancellato da un albo professionale, mantieni comunque questo diritto.
La domanda si presenta presso l’ente che deve ricevere i contributi. Se vuoi ricongiungere nella tua Cassa professionale i periodi maturati nella Gestione separata, ti rivolgi alla Cassa. Se invece vuoi fare il percorso inverso, presenti domanda all’INPS. Ogni ente ha procedure telematiche specifiche che trovi sul proprio sito istituzionale.
Devi indicare nella domanda tutti i periodi che intendi ricongiungere. L’operazione deve comprendere l’intera contribuzione maturata presso le gestioni cedenti, non puoi scegliere solo alcuni spezzoni. I periodi ricongiungibili includono la contribuzione obbligatoria, quella volontaria, quella figurativa e i periodi eventualmente riscattati.
Esistono alcuni limiti temporali. Se hai già presentato una domanda di ricongiunzione in passato, puoi presentarne una seconda solo dopo aver maturato almeno dieci anni di contribuzione, di cui almeno cinque in modo continuativo. In mancanza di questi requisiti, puoi chiedere una nuova ricongiunzione solo al momento del pensionamento e solo nella stessa gestione della prima domanda.
Gli oneri economici della ricongiunzione
La ricongiunzione è a titolo oneroso per i periodi che ricadono nel sistema retributivo o che vengono valorizzati con tale metodo dalla gestione accentrante. Il costo si determina calcolando la riserva matematica necessaria per coprire la maggior quota di pensione che deriva dalla ricongiunzione.
Il calcolo della riserva matematica segue l’articolo 13 della Legge n. 1338 del 12 agosto 1962. Devi moltiplicare l’incremento della quota di pensione per specifici coefficienti attuariali che variano in base all’età anagrafica e all’anzianità contributiva. Questi coefficienti sono fissati dal Decreto Ministeriale 31 agosto 2007 per i lavoratori dipendenti e da decreti specifici per le Casse professionali.
Dalla riserva matematica così calcolata si sottrae l’ammontare dei contributi trasferiti dalla gestione cedente, maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50%. La differenza costituisce l’onere a tuo carico. Nelle ricongiunzioni verso l’INPS, questo onere viene ulteriormente abbattuto del 50%. Nelle ricongiunzioni verso le Casse professionali, invece, l’abbattimento non opera, rendendo l’operazione generalmente più costosa.
Alcune Casse prevedono forme di ricongiunzione gratuita per specifiche categorie di contributi. Ad esempio, Inarcassa consente la ricongiunzione gratuita dei periodi antecedenti al 31 dicembre 2012, a condizione che vengano valorizzati con il sistema contributivo anziché retributivo. Questa scelta riduce l’importo della pensione futura, ma azzera i costi immediati.
Puoi pagare l’onere in un’unica soluzione oppure rateizzarlo. La legge consente una rateizzazione fino a un massimo pari alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti. Le rate sono maggiorate di interessi in misura pari alla variazione media annua dell’indice dei prezzi al consumo.
Il versamento delle prime tre rate rende la domanda irrevocabile. Da quel momento non puoi più rinunciare alla ricongiunzione né accedere alla totalizzazione o al cumulo per gli stessi periodi. Valuta quindi attentamente la convenienza prima di impegnarti.
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Ricongiunzione, cumulo e totalizzazione: quale scegliere
Hai tre strumenti per valorizzare contributi sparsi in gestioni diverse. Ciascuno ha logiche, costi e vantaggi specifici. La scelta migliore dipende dalla tua situazione personale, dall’età, dall’anzianità contributiva e dagli obiettivi pensionistici.
Ricongiunzione
La ricongiunzione trasferisce fisicamente i contributi in un’unica gestione. Ottieni una sola pensione erogata da un unico ente, calcolata secondo le regole di quell’ente. Questo può essere molto vantaggioso se la gestione accentrante applica un sistema di calcolo retributivo o ha coefficienti di rendimento migliori. Paghi però un onere che può essere anche molto elevato.
Totalizzazione
La totalizzazione somma virtualmente i periodi assicurativi senza trasferire i contributi. Ogni gestione eroga la propria quota di pensione, ma tutte calcolate con il sistema contributivo puro. Non paghi nulla, ma rinunci ai vantaggi del sistema retributivo anche se hai maturato anzianità in quel regime. I requisiti di accesso sono inoltre più penalizzanti: serve l’età di vecchiaia senza possibilità di pensione anticipata.
Cumulo
Il cumulo funziona in modo simile alla totalizzazione, ma preserva i sistemi di calcolo di ciascuna gestione. Se hai contributi in sistema retributivo, quella quota viene calcolata con il retributivo. Anche il cumulo è gratuito e consente di accedere a tutte le forme di pensione previste dall’ordinamento, compresa la pensione anticipata.
Per un professionista giovane, completamente nel sistema contributivo, il cumulo è quasi sempre la scelta migliore. Ottieni lo stesso risultato della ricongiunzione senza pagare nulla. Per un professionista che ha contributi in sistema retributivo, invece, la ricongiunzione verso una gestione che mantiene quel sistema può aumentare significativamente la pensione finale, giustificando l’esborso economico.
Vantaggi concreti della ricongiunzione per i professionisti
La possibilità di ricongiungere dalla Gestione separata apre scenari importanti per diverse categorie professionali. I medici che hanno svolto specializzazioni possono finalmente valorizzare quegli anni presso l’ENPAM. Gli avvocati con dottorati di ricerca possono riunire tutto presso Cassa Forense. Gli architetti e ingegneri con collaborazioni coordinate continuative possono portare quei contributi in Inarcassa.
L’operazione ha senso soprattutto quando i contributi nella Gestione separata derivano da attività qualificate e ben retribuite. Un dottorato di ricerca o una specializzazione medica generano contributi consistenti che, se lasciati isolati, non producono alcun effetto pensionistico significativo. Ricongiungendoli nella Cassa professionale, invece, questi periodi si sommano agli anni di attività ordinistica e concorrono pienamente alla pensione.
Ottieni anche un vantaggio di semplificazione amministrativa. Gestisci un’unica posizione previdenziale anziché due. Al momento della pensione, ti relazioni con un solo ente e ricevi un unico assegno mensile. Eviti le complessità del cumulo o della totalizzazione, che richiedono il coordinamento tra più gestioni.
Un altro beneficio riguarda i superstiti. In caso di decesso prima della pensione, i tuoi familiari hanno diritto alla pensione indiretta calcolata sull’intera contribuzione ricongiunita. Questo garantisce una protezione più ampia rispetto alla frammentazione in gestioni diverse.
La deducibilità fiscale dell’onere rappresenta un ulteriore vantaggio. L’articolo 10, comma 1, lettera e) del DPR n. 917/86 prevede che i contributi versati facoltativamente alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza sono deducibili dal reddito complessivo. Puoi quindi dedurre l’intero importo pagato per la ricongiunzione, riducendo il carico fiscale nell’anno del versamento o negli anni della rateizzazione.
Aspetti operativi e tempi della procedura
L’ente presso cui presenti domanda deve comunicarti l’esito entro 60 giorni dalla richiesta. Entro questo termine, l’ente contatta le gestioni cedenti per ottenere tutti gli elementi necessari. Le gestioni cedenti devono rispondere entro 90 giorni fornendo la certificazione contributiva completa.
Ricevuti questi dati, l’ente accentrante calcola l’eventuale onere a tuo carico e ti propone il prospetto di ricongiunzione. Questo documento indica l’ammontare dell’onere, le possibili modalità di pagamento e i benefici pensionistici attesi. Hai tempo per valutare attentamente la convenienza dell’operazione.
Puoi accettare la proposta pagando in un’unica soluzione o scegliendo la rateizzazione. Puoi anche rinunciare senza conseguenze, a meno che non abbia già versato le prime tre rate. La domanda non accettata ti consente di presentarne una nuova dopo dieci anni, purché maturi i requisiti contributivi richiesti.
Se accetti e completi il pagamento, le gestioni cedenti trasferiscono i contributi maggiorati del 4,50% annuo. L’ente accentrante accredita questi periodi nella tua posizione assicurativa. Da quel momento, l’intera contribuzione ricongiunita vale ai fini del diritto e della misura della pensione secondo le regole della gestione accentrante.
I tempi complessivi della procedura variano generalmente tra 6 e 12 mesi dalla domanda iniziale. Dipendono dalla rapidità con cui le gestioni cedenti forniscono i dati richiesti e dalla complessità della posizione contributiva da ricostruire.
Fonti
- Legge n. 45 del 5 marzo 1990
- Legge n. 335 del 17 agosto 1995
- Corte Costituzionale, sentenza n. 61 del 28 aprile 1999
- Corte di Cassazione, sentenza n. 26039 del 15 ottobre 2019
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 3635 del 2023
- DPR n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 10
- Comunicato Ministero del Lavoro del 21 novembre 2025