Il Reddito di Cittadinanza è una indennità fruibile dal mese successivo a quello della richiesta per un periodo non superiore a 18 mesi. Requisiti, limiti di reddito, cumulabilità del bonus e condizioni di decorrenza. Tutte le informazioni per ottenere il Reddito di Cittadinanza da Aprile 2019.
La disciplina sul Reddito di Cittadinanza (RDC) è operativa da Aprile 2019. Il DL n 4/2019 che lo ha introdotto è adesso in attesa di conversione in Legge in Parlamento.
Si tratta di una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Attraverso questa misura di sostegno al reddito il Governo vuole offrire una possibilità ai soggetti che hanno perso il lavoro.
L’ottenimento di questa indennità, infatti, è accompagnata all’effettuazione di corsi di perfezionamento e alla possibilità di accettare nuove offerte di lavoro.
L’obiettivo del Reddito di Cittadinanza è, infatti, quello di:
- Migliorare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- Integrare il reddito delle famiglie;
- Consentire un più veloce reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti che lo hanno perso.
Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più soggetti di età pari o superiore a 67 anni, il RDC viene denominato “Pensione di cittadinanza“, quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane.
Ruolo centrale nel RDC è dato ai Centri per l’Impiego, che hanno la possibilità di individuare le offerte di lavoro per i soggetti che beneficiano del Reddito di Cittadinanza.
Vediamo, quindi, come funzione operativamente il Reddito di Cittadinanza.
Indice degli Argomenti
- Come funziona il Reddito di Cittadinanza?
- Importo del Reddito di Cittadinanza
- Decorrenza del Reddito di Cittadinanza
- Condizioni per la fruizione del Reddito di Cittadinanza
- Pensione di Cittadinanza
- Reddito di Cittadinanza: esempi pratici
- Reddito di Cittadinanza: le sanzioni
- Reddito di Cittadinanza: incentivi per il datore di lavoro
- Assegno di Ricollocazione
- Reddito di Cittadinanza: conclusioni
- Tabella Requisiti ottenimento del Reddito di Cittadinanza
- Reddito di cittadinanza: consigli di lettura
Come funziona il Reddito di Cittadinanza?
Per accedere al Reddito di Cittadinanza il richiedente deve essere cittadino italiano o comunitario. In alternativa deve trattarsi di un familiare dello stesso titolare del diritto di soggiorno (anche permanente) in Italia.
Può richiedere la misura anche un soggetto proveniente da Paesi che hanno in essere convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale con l’Italia. Ovvero un cittadino straniero in possesso dell’apposito permesso UE per i soggiornanti di lungo periodo.
E’, inoltre, richiesta la residenza in via continuativa in Italia da almeno dieci anni al momento della presentazione della domanda.
I requisiti per la richiesta del Reddito di Cittadinanza
Per chiedere il Reddito di Cittadinanza è requisita anche la sussistenza di requisiti collegati a parametri di natura reddituale e patrimoniale.
Parametri Reddituali per il Reddito di Cittadinanza
E’ necessario avere un valore ISEE inferiore a € 9.360. Oppure un reddito familiare inferiore alla soglia di € 6.000 annui.
Valore da moltiplicarsi secondo i parametri individuati da un’apposita scala di equivalenza, ossia pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente over 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino a un massimo di 2,1.
La predetta soglia possa essere incrementata a € 7.560 per l’accesso alla pensione di cittadinanza e a € 9.360 qualora il nucleo familiare risieda in un’abitazione in locazione.
Parametri patrimoniali per il Reddito di Cittadinanza
Sono poi previsti alcuni parametri legati al valore del patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione.
In questo caso è prevista una soglia massima di € 30.000, sempre ai fini ISEE e mobiliare non superiore ai € 6.000. Nonché condizioni di esclusione dal beneficio laddove si possiedano specifici beni durevoli (automobili di cilindrata superiore ai 1.600 cc, barche, ecc.).
In particolare il limite di € 6.000 è aumentato di € 2.000 per ogni familiare dopo il primo fino ad un massimo di € 10.000. Il limite è aumentato di € 1.000 per ogni figlio dopo il secondo e € 5.000 per ogni componente disabile.
Nel limite di € 30.000 deve ritenersi esclusa la prima casa.
Inoltre, va ricordato che per accedere al beneficio in questione è richiesta la stipula di un Patto per il Lavoro o di un Patto per l’Inclusione sociale.
Richiesta la stipula di un Patto per il lavoro o per l’inclusione sociale, sono indispensabili per questa misura di sostegno del reddito.
In estrema sintesi, il beneficio è condizionato alla dichiarazione, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, di immediata disponibilità al lavoro. Nonché all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.
Si tratta di un percorso che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi. Nonché altri impegni individuati dai servizi competenti.
Importo del Reddito di Cittadinanza
Andiamo a vedere adesso l’importo del reddito di cittadinanza.
Il beneficio economico si compone di:
- Una componente di integrazione del reddito familiare fino alla soglia di € 6.000 annui (€ 7.560 per la Pensione di cittadinanza). Importo da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della predetta scala di equivalenza. Nonché di
- Una somma integrativa per i nuclei familiari che risiedono in abitazioni in locazione. Somma pari all’ammontare del relativo canone annuo, fino a un massimo di € 3.360 annui (€ 1.800 per la Pensione di Cittadinanza).
Tale ultima integrazione può essere altresì concessa nella misura della rata mensile del mutuo, e fino a un massimo di € 1.800 annui. Questo per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà per il cui acquisto (o costruzione) sia stato contratto un mutuo da parte dei componenti.
Valore minimo e massimo del RDC
In ogni caso, il valore complessivo del Reddito di Cittadinanza non può superare la soglia annua di € 9.360. Importo sempre da moltiplicare in base alla predetta scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare.
Il beneficio non può mai essere inferiore a € 480,00.
Compatibilità con altre misure a sostegno del reddito
Il Reddito di Cittadinanza è:
- Compatibile con il godimento della NASpI (Prestazione di assicurazione sociale per l’impiego) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria;
- Incompatibile con il Reddito di inclusione.
Decorrenza del Reddito di Cittadinanza
Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello della richiesta.
A partire dal 5 marzo 2019 è possibile presentare la domanda per il RDC tramite l’INPS, Poste Italiane, o Centri di Assistenza Fiscale.
Dal 27 aprile 2019, invece, i beneficiari dell’agevolazione riceveranno sulla Carta Reddito di Cittadinanza l’accredito della somma spettante.
La misura viene erogata per un periodo non superiore ai 18 mesi.
Rinnovo del RDC
Il beneficio in esame può essere rinnovato:
- Previa sospensione dell’erogazione dell’importo spettante, per un periodo di un mese, nel caso si tratti di RDC;
- Senza che operi la sospensione di un mese, nel caso si tratti di Pensione di cittadinanza.
Inoltre, il beneficio può essere rinnovato previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.
La predetta sospensione non opera invece con riferimento alla pensione di cittadinanza.
La predetta sospensione non opera invece con riferimento alla pensione di cittadinanza.
Erogazione del RDC
Le modalità di erogazione del beneficio saranno definite da un DM adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 4/2019.
In merito all’erogazione, tuttavia, si precisa che:
- Il RDC è suddiviso per ogni singolo componente del nucleo familiare maggiorenne;
- La Pensione di cittadinanza è, invece, divisa in parti uguali tra i componenti del nucleo familiare.
Variazione delle condizioni occupazionali
Se uno o più componenti del nucleo familiare, nel corso dell’erogazione del Rdc, iniziano un’attività di lavoro subordinato, determinando così una variazione della condizione occupazionale:
- Il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80%;
- A decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non sia ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera annualità.
Il lavoratore è tenuto a dare comunicazione all’INPS della nuova attività lavorativa:
- Entro 30 giorni dal suo inizio;
- A pena di decadenza dal beneficio.
Se uno o più componenti del nucleo familiare, nel corso dell’erogazione del RDC, avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione:
- Deve esserne data comunicazione entro 30 giorni dall’inizio della stessa, a pena di decadenza;
- Il reddito viene individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività e deve essere comunicato entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno.
In questo caso, a titolo di incentivo, il beneficiario continuerà a fruire del RDC per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, senza modifiche dell’importo. Successivamente, il beneficio sarà aggiornato ad ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.
Variazione dei requisiti patrimoniali e di godimento dei beni durevoli: la comunicazione
Il beneficiario è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, ogni variazione patrimoniale che determini la perdita dei requisiti reddituali e patrimoniali, nonché riferiti al godimento dei beni durevoli.
Variazione del nucleo familiare
Se il nucleo familiare subisce una variazione in corso di fruizione del beneficio, il limite temporale massimo di fruizione, pari a 18 mesi, si applica al nucleo familiare modificato o a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione.
Ciò, a condizione che:
- Vengano mantenuti i requisiti che danno diritto al beneficio;
- Sia presentata una DSU aggiornata entro 2 mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo.
Modalità di fruizione e importi non spesi
Il RDC deve essere fruito mediante la un’apposita Carta di pagamento elettronica (Carta Reddito di cittadinanza), attualmente emessa da Poste Italiane, entro il mese successivo a quello di erogazione.
L’importo non speso o non prelevato viene sottratto nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato. Fanno eccezione gli importi ricevuti a titolo di arretrati. È prevista inoltre la decurtazione dalla Carta degli importi complessivamente non spesi o non prelevati nei 6 mesi precedenti, ad eccezione di una mensilità.
Interruzione della fruizione del Rdc
In caso di interruzione della fruizione del RDC, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva massima pari al periodo residuo non goduto.
Se l’interruzione è dovuta ad una variazione della situazione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella predetta nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.
Condizioni per la fruizione del Reddito di Cittadinanza
Il RDC viene erogato a condizione che i componenti maggiorenni del nucleo familiare, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione:
- Rendano la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (c.d. “DID”);
- Aderiscano ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale
Soggetti esclusi ed esonerati
Sono esclusi dall’adempimento di tali obblighi:
- I beneficiari della PDC ovvero i beneficiari del RDC titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni;
- I componenti del nucleo familiare affetti da disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato.
Possono essere inoltre esonerati i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza:
- Di soggetti minori di 3 anni;
- O di componenti del nucleo familiare affetti da disabilità grave o non autosufficienza.
Rilascio della DID
Il richiedente e i componenti del nucleo familiare riconosciuti beneficiari del Reddito di Cittadinanza, che non siano stati esclusi dai predetti obblighi devono pertanto rendere la DID:
- Tramite l’apposita piattaforma istituita presso l’ANPAL, nell’ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL);
- Entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.
Convocazione ai Centri per l’impiego e stipula del Patto di lavoro
Il soggetto richiedente viene convocato dai Centri per l’impiego:
- Entro il termine di 30 giorni dal riconoscimento del beneficio;
- Nel caso in cui appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente, tra quelli tenuti ai predetti obblighi, in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
- Assenza di occupazione da non più di 2 anni;
- Età inferiore a 26 anni;
- Essere beneficiario della NASpI o di un altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o, altrimenti, averne terminato la fruizione da non più di un anno;
- Aver sottoscritto, negli ultimi 2 anni, un Patto di servizio22 in corso di validità presso i Centri per l’impiego.
In tale sede:
- Il richiedente può presentare la DID, nel caso in cui non abbia ancora provveduto;
- Sono individuati eventuali altri componenti esonerati di predetti obblighi, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura;
- Il richiedente può comunicare la propria eventuale condizione di esclusione o esonero dagli obblighi, individuando contestualmente un componente del nucleo che non sia escluso o esonerato, affinché si presenti al primo incontro presso lo stesso Centro per l’impiego.
Il Patto per il Lavoro
Presso il Centro per l’impiego, il beneficiario del Rdc stipula il “Patto per il lavoro“, che ha le stesse caratteristiche del Patto di servizio personalizzato, ma, rispetto a quest’ultimo, deve essere integrato da una serie di condizioni.
In particolare, i beneficiari devono:
- Collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro;
- Accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:
- registrarsi sull’apposita piattaforma SIUPL e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro;
- svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;
- accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale o progetti per favorire l’auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni;
- sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
- accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue.
Offerta di lavoro congrua
La congruità dell’offerta di lavoro si definisce facendo riferimento:
- Alla durata di fruizione del beneficio del RDC;
- Al numero di offerte rifiutate.
Convocazione presso i Servizi competenti per il contrasto alla povertà e stipula del Patto per l’inclusione sociale
I soggetti che non integrino i requisiti richiesti per la sottoscrizione del Patto di lavoro vengono convocati dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.
Prima della sottoscrizione viene svolta una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare beneficiario del Rdc e:
- Laddove tali bisogni risultino prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i componenti sottoscrivono il Patto per il lavoro entro i successivi 30 giorni;
- Se, invece, i bisogni risultino complessi e multidimensionali, i beneficiari sottoscrivono il Patto per l’inclusione sociale
Carta Rdc
Il beneficio economico viene erogato con la Carta Rdc che, oltre al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, permette29:
- Il prelievo di contante entro il limite massimo di 100,00 euro al mese per ogni componente, moltiplicato per la scala di equivalenza;
- Nonché, nel caso in cui l’importo del Rdc abbia subìto l’integrazione prevista in caso di residenza in un’abitazione in locazione o di proprietà per la quale sia stato contratto un mutuo, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore o dell’intermediario che ha concesso il mutuo.
Il beneficiario entra in possesso della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato, che la mette a disposizione dopo il 5° giorno di ciascun mese.
Pensione di Cittadinanza
Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 65 anni, la misura in questione prenderà la denominazione di pensione di cittadinanza.
Questa agevolazione è da intendersi, pertanto, come misura di contrasto alla povertà delle persone anziane.
Attraverso la Pensione di Cittadinanza è possibile ricevere un’integrazione sino a € 780,00 per tutti i pensionati che ricevono un’assegno di importo inferiore a tale soglia.
Invalidi, pensioni minime, assegni sociali in possesso dei requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza potranno ottenere l’agevolazione.
Reddito di Cittadinanza: esempi pratici
Secondo l’ISTAT un nucleo familiare che non raggiunge i € 780,00 netti al mese è sotto la soglia di povertà. L’obiettivo del Reddito di cittadinanza è quello di evitare ai nuclei familiari di essere sotto a questa soglia.
Facciamo alcuni esempi.
Famiglia con una persona senza reddito. Ha diritto a € 500,00 + € 280,00 di contributo per l’affitto. Per cui si raggiunge la soglia di € 780,00. Mentre, se sta pagando il mutuo l’integrazione al reddito è di € 150,00.
Se la famiglia è composta dai due coniugi più un figlio maggiorenne e due minorenni l’integrazione è pari a € 1.330 nette al mese.
Reddito di Cittadinanza: le sanzioni
L’impianto sanzionatorio prevede:
- La reclusione da 2 a 6 anni in caso di utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, nonché di omissione di informazioni dovute;
- La reclusione da 1 a 3 anni in caso di omessa comunicazione delle variazioni di reddito o del patrimonio. Nonché di altre informazioni rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio.
La condanna definitiva o la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti determinano di diritto la revoca immediata del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. In tal caso, il beneficio può essere richiesto solo dopo che siano trascorsi almeno 10 anni decorrenti dalla condanna.
La revoca immediata e la restituzione di quanto indebitamente percepito viene altresì disposta quando l’amministrazione erogante accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza o l’omessa successiva comunicazione di variazioni del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare.
Reddito di Cittadinanza: incentivi per il datore di lavoro
Per i datori di lavoro che assumano a tempo pieno e indeterminato percettori del Rdc viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Misura dell’incentivo
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali spetta:
- al datore di lavoro che comunichi alla piattaforma digitale dedicata al Rdc nell’ambito del SIUPL le disponibilità dei posti vacanti e che su tali posti assuma, alle predette condizioni, un soggetto percettore di Rdc;
- nel limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore al momento dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780,00 euro mensili e non inferiore a 5 mensilità.
Il datore di lavoro che licenzi il beneficiario di Rdc è tenuto a restituire l’incentivo fruito, salvo i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.
Il predetto esonero spetta anche se, invece, l’assunzione a tempo pieno e indeterminato si verifica in seguito alla stipula presso i Centri per l’impiego, da parte degli enti di formazione accreditati, di un Patto di formazione che garantisca al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.
In tal caso, l’esonero spetta:
- nel limite della metà dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione;
- per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 390,00 euro mensili e non inferiore a 6 mensilità, per metà dell’importo del Rdc.
La restante metà spetta, invece, all’ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti.
Condizioni di applicazione dell’incentivo
L’esonero contributivo previsto spetta a condizione che il datore di lavoro:
- realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato;
- rispetti gli ulteriori principi generali di fruizione degli incentivi previsti dall’articolo 31 comma 1 lettera f) del DLgs n 150/2015.
Avviamento di un’attività lavorativa autonoma
Ai soggetti beneficiari che, entro i primi 12 mesi di fruizione del Rdc, avviino un’attività lavorativa in forma autonoma, sotto forma di impresa individuale o una società cooperativa spetta:
- un beneficio addizionale versato in un’unica soluzione;
- pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780,00 euro mensili.
Compatibilità con altri incentivi
L’esonero in esame è:
- compatibile e aggiuntivo rispetto agli incentivi occupazionali per il Mezzogiorno, previsti dall’art. 1 co. 247 della L. 30.12.2018 n. 145 (c.d. “legge di bilancio 2019”);
- fruibile sotto forma di credito di imposta per i datori di lavoro che abbiano esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta L. 145/2018.
Assegno di Ricollocazione
Fino al 31.12.2021, per ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, al beneficiario del Rdc stipulante il Patto per il lavoro viene riconosciuto direttamente dall’ANPAL;
- l’assegno di ricollocazione (AdR), graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i Centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati;
- decorsi 30 giorni dalla data di liquidazione del Rdc.
Entro 30 giorni dal riconoscimento dell’assegno in esame, a pena di decadenza dal beneficio del Rdc, occorre scegliere il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva.
Reddito di Cittadinanza: conclusioni
L’applicazione del Reddito di Cittadinanza consente ai soggetti che ne hanno i requisiti di porsi in una situazione di diritto/dovere con lo Stato.
Lo Stato ti eroga un reddito per il tuo sostegno per il fatto di aver perso il lavoro e di trovarti in situazione di disagio. In cambio il lavoratore si impegna a corsi di formazione e all’obbligo di accettare una proposta di lavoro che arriva dal Centro per l’Impiego (max 3 possibilità concesse).
Il lavoratore, quindi, si deve rendere disponibile per effettuare, in questo periodo (max 18 mesi), ad effettuare 8 ore a settimana di lavoro per il Comune. Esatto, ogni Sindaco avrà a disposizione gratis tutti i soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza per effettuare lavori socialmente utili.
Il tutto, fino a quando non arriva la proposta di lavoro giusta dal Centro per l’Impiego.
Il Reddito di Cittadinanza è quindi, una misura di sostegno al reddito, ma non universale. E’ una misura condizionata e temporanea volta ad aiutare i soggetti che hanno perso il lavoro e si trovano in situazioni disagiate. Questo, in cambio di formazione, e disponibilità ad effettuare lavori socialmente utili.
Tabella Requisiti ottenimento del Reddito di Cittadinanza
Requisiti | A chi Spetta |
Cittadinanza | Il componente richiedente deve essere in possesso: Cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte UE, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno (anche permanente), ovvero cittadino di Paesi terzi con permesso di soggiorno UE (soggiornanti di lungo periodo). |
Essere senza lavoro | Il reddito di cittadinanza spetta a: disoccupati; inoccupati; con reddito da lavoro sotto la soglia di povertà ISTAT, € 780 netti mese. |
Limite ISEE | Limite Isee ISEE: il limite di reddito Isee è inferiore a € 9360; Limite reddito familiare: per chi è solo il limite massimo è pari a € 6000, o € 7560 per la Pensione di cittadinanza. Oppure, a € 9.630 per nucleo familiare che abita in una casa in affitto come da DSU ai fini ISEE. Il limite del reddito familiare è parametro in funzione alla Scala di equivalenza (numero di componenti del nucleo familiare). Limite patrimonio mobiliare ai fini ISEE: inferiore a € 6000 + 2000 per ogni familiare dopo il primo fino ad un massimo di € 10.000, incrementati di € 1000 per ogni figlio dopo il secondo e di € 5000 per ogni componente disabile. Per chi ha una casa di proprietà, l’importo dell’RdC scende a € 500. Limite di reddito mobiliare: fino a € 6000, aumentato a € 10000 per i nucleo di 3 persone + ulteriori € 1000 per ogni figlio successivo al secondo, più altri € 5000 per ogni componente con disablità. Limite reddto immobliare: € 30000, ad esclusione della prima casa di abitazione. |
Residenza in Italia | Residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2, consideratial momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo. |
Reddito di cittadinanza: consigli di lettura
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