Contributi INPS su utili non distribuiti del socio SRL: la tesi INPS, le sentenze contrarie e le ordinanze Cassazione 2026.
Il socio lavoratore di SRL iscritto alla Gestione Commercianti versa contributi anche sugli utili non distribuiti, secondo la posizione dell’INPS. Una serie di sentenze di merito esclude questo obbligo. La Cassazione ha rinviato la questione a pubblica udienza con le ordinanze n. 5476/2026 e n. 8570/2026.
Il socio lavoratore di SRL iscritto alla Gestione Commercianti INPS deve versare i contributi anche sugli utili non distribuiti dalla società, secondo la posizione dell’Istituto fondata sull’art. 3-bis del D.L. n. 384/1992 e sulla circolare INPS n. 84/2021.
Una serie di sentenze di merito, tra cui Corte d’Appello di Firenze n. 555/2023, Tribunale di Foggia del 17 settembre 2024 e Tribunale di Catania n. 3447/2026, ha invece escluso l’assoggettamento a contribuzione degli utili accantonati a riserva, valorizzando l’autonomia patrimoniale della S.r.l. e l’art. 47 del TUIR. La Corte di Cassazione, con le ordinanze interlocutorie n. 5476 dell’11 marzo 2026 e n. 8570 del 6 aprile 2026, ha rimesso la questione a pubblica udienza per la sua rilevanza nomofilattica. La materia resta quindi priva di un orientamento di legittimità consolidato.

Il nodo interpretativo: l’art. 3-bis del D.L. 384/1992
L’articolo 3-bis, comma 1, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, stabilisce che il contributo annuo dovuto dai soggetti iscritti alla Gestione Ivs artigiani e commercianti è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno di riferimento. La norma ha sostituito il precedente criterio fisso previsto dalla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, comma 1, che ancorava il contributo al 12% del reddito da attività d’impresa dichiarato ai fini IRPEF per l’anno precedente.
Il termine “totalità” è il punto da cui origina la disputa. La norma non specifica se il reddito d’impresa rilevante sia solo quello effettivamente percepito dal socio o comprenda anche la quota parte di utile che la SRL ha deciso di non distribuire, mantenendolo accantonato a riserva. Su questo margine di ambiguità si sono formate due letture opposte, esaminate nei paragrafi seguenti.
La posizione dell’INPS
Per l’INPS, la quota di reddito d’impresa della SRL attribuibile al socio lavoratore in base alla partecipazione agli utili concorre alla base imponibile contributiva a prescindere dall’effettiva distribuzione. Lo ha affermato la circolare INPS n. 84 del 10 giugno 2021, che distingue i redditi di partecipazione a società di capitali nelle quali il socio non svolge attività lavorativa (redditi di capitale ex art. 44 TUIR, esclusi dalla base imponibile) dai redditi del socio lavoratore, per i quali continua ad applicare il criterio della totalità del reddito d’impresa dichiarato dalla società.
Il riferimento operativo resta il rigo RN1 (Reddito) al netto del rigo RN5 (Perdite) della dichiarazione dei redditi della SRL, rapportato alla quota di partecipazione del socio: una regola di calcolo illustrata in dettaglio a proposito dei contributi INPS commercianti nel quadro RR, qui richiamata solo nel suo presupposto interpretativo. La circolare INPS 12 giugno 2003, n. 102 muove dalla stessa premessa, occupandosi del rapporto tra reddito di partecipazione e mensilizzazione del contributo in caso di ingresso o uscita del socio in corso d’anno.
L’Istituto ha confermato questa impostazione anche in sede di istruzioni successive: la circolare INPS 7 giugno 2023, n. 52, relativa alla compilazione del quadro RR per l’anno d’imposta 2022, ribadisce che rilevano ai fini contributivi i redditi figurativi corrispondenti al reddito conseguito dalla SRL, anche se non distribuiti. La linea dell’Istituto poggia su un argomento di sostanza economica: subordinare la contribuzione alla delibera di distribuzione consentirebbe, secondo questa lettura, di differire o eludere l’obbligo contributivo tramite la mera decisione di accantonare l’utile a riserva, aggirando la ratio dell’art. 3-bis, che è quella di evitare che lo schermo societario sottragga alla contribuzione previdenziale il reddito riferibile al lavoro del socio.
Le sentenze di merito contrarie alla posizione INPS
Un filone giurisprudenziale di merito, sviluppatosi a partire dal 2019, esclude gli utili non distribuiti dalla base imponibile contributiva del socio lavoratore quando la SRL non ha optato per il regime di trasparenza fiscale ex art. 116 TUIR. Il principio cardine è la separazione tra il patrimonio della società e quello del socio: finché l’assemblea non delibera la distribuzione, l’utile resta nella disponibilità della SRL in virtù della sua autonomia patrimoniale perfetta, e non costituisce un reddito effettivamente conseguito dalla persona fisica.
A sostegno di questa lettura viene richiamato l’art. 47 del TUIR, secondo cui gli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali concorrono a formare il reddito del socio solo nel periodo d’imposta in cui sono percepiti, cioè all’atto della distribuzione. Su questa base, il reddito accantonato a riserva non rientra nella nozione di reddito d’impresa denunciato ai fini IRPEF dal socio richiamata dall’art. 3-bis del D.L. 384/1992, perché quel reddito, fiscalmente, non è mai stato imputato alla persona fisica.
La sentenza più recente della serie è quella del Tribunale di Catania n. 3447 del 23 luglio 2026, che ha esplicitamente ricondotto la propria decisione a un orientamento già consolidato in altre sedi di merito.
| Autorità giudiziaria | Provvedimento | Esito |
|---|---|---|
| Tribunale di Bologna | Sent. n. 210/2019 | Utili non distribuiti esclusi dalla base imponibile |
| Corte d’Appello di Bologna | Sent. n. 487/2020 | Conferma esclusione |
| Corte d’Appello di Genova | Sent. n. 73/2021 | Conferma esclusione |
| Tribunale di Arezzo | Sent. n. 3/2022 | Utili non distribuiti esclusi dalla base imponibile |
| Tribunale di Spoleto | Sent. n. 157/2022 | Conferma esclusione |
| Corte d’Appello di Firenze | Sent. 20 dicembre 2023, n. 555 | Conferma Trib. Arezzo n. 3/2022 |
| Tribunale di Foggia, sez. Lav. | Sent. 17 settembre 2024 | Utili non distribuiti esclusi dalla base imponibile |
| Tribunale di Venezia | Sent. n. 289/2025 | Conferma esclusione |
| Tribunale di Catania | Sent. n. 3447 del 23 luglio 2026 | Conferma esclusione |
Le ordinanze interlocutorie della Cassazione n. 5476 e n. 8570 del 2026
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è stata investita di due distinti procedimenti sullo stesso nodo interpretativo, con esiti di appello opposti. Con l’ordinanza interlocutoria n. 5476 dell’11 marzo 2026, la Corte ha rimesso a pubblica udienza il ricorso dell’INPS contro una sentenza della Corte d’Appello di Genova favorevole al contribuente, che aveva escluso gli utili non distribuiti dalla base imponibile. Con l’ordinanza interlocutoria n. 8570 del 6 aprile 2026, ha rimesso a pubblica udienza il ricorso del contribuente contro una sentenza della Corte d’Appello di Palermo favorevole all’INPS, di segno opposto.
La scelta di rinviare entrambi i procedimenti a pubblica udienza, anziché deciderli con la procedura camerale ordinaria, segnala che la Corte ha riconosciuto alla questione una rilevanza nomofilattica, cioè la necessità di fissare un principio di diritto uniforme data l’esistenza di orientamenti di merito contrapposti. Alla pubblica udienza partecipa anche il Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Cassazione, che formula le proprie conclusioni prima della decisione: un passaggio procedurale assente nella trattazione camerale, riservato alle questioni di maggiore complessità o portata sistemica.
A queste due ordinanze si affianca un ulteriore procedimento pendente, relativo a una sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 696/2023 favorevole al contribuente, per il quale un’ordinanza del 29 gennaio 2026 ha egualmente disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Il rapporto tra questo terzo procedimento e le ordinanze n. 5476 e n. 8570 riguarda il fatto che la Cassazione ha, in tempi ravvicinati, riconosciuto a più riprese la necessità di un chiarimento nomofilattico sullo stesso tema.
Reddito di capitale e reddito d’impresa: perché la distinzione conta
Reddito di capitale e reddito d’impresa: perché la distinzione conta
La disputa esaminata riguarda esclusivamente il socio che, oltre a detenere la partecipazione, svolge attività lavorativa abituale e prevalente nella SRL, presupposto già trattato nella guida su doppia contribuzione INPS socio amministratore di SRL, qui assunto come acquisito. Per il socio che non lavora in azienda, la partecipazione agli utili genera un reddito di capitale ai sensi dell’art. 44 TUIR, categoricamente estraneo alla base imponibile della Gestione Commercianti. Su questo punto la Cassazione, con la sentenza n. 23790/2019, ha già affermato un principio di legittimità recepito dall’INPS stesso nella circolare 84/2021: mancando la prestazione di attività lavorativa, il reddito da partecipazione non può essere equiparato al reddito d’impresa rilevante ai fini contributivi.
Per il socio lavoratore, invece, l’INPS qualifica la medesima quota come reddito d’impresa ex art. 55 TUIR, rapportato dall’art. 3-bis alla “totalità” dichiarata dalla società: è su questa qualificazione, non contestata nel suo principio ma nella sua estensione agli utili non distribuiti, che si concentra il contenzioso descritto nei paragrafi precedenti.
| Profilo del socio | Qualificazione del reddito | Norma TUIR | Rilevanza contributiva |
|---|---|---|---|
| Non lavoratore in azienda | Reddito di capitale | Art. 44 | Esclusa (Cass. n. 23790/2019) |
| Lavoratore abituale e prevalente | Reddito d’impresa | Art. 55 | Oggetto del contenzioso in corso |
Un esempio pratico: come cambia la base imponibile
Una SRL commerciale dichiara un reddito d’impresa di 100.000 euro (rigo RN1, al netto di eventuali perdite pregresse). Il socio unico, lavoratore abituale e prevalente e iscritto alla Gestione Commercianti, detiene il 100% delle quote. L’assemblea delibera di distribuire 40.000 euro e di accantonare a riserva i restanti 60.000 euro.
Secondo la tesi dell’INPS, la base imponibile contributiva del socio è pari all’intero reddito d’impresa a lui attribuibile in ragione della quota di partecipazione, quindi 100.000 euro, a prescindere dalla delibera di distribuzione: i 60.000 euro accantonati rientrano nel computo esattamente come i 40.000 distribuiti. Secondo la tesi accolta dal filone di merito descritto sopra, la base imponibile si ferma invece a 40.000 euro, cioè alla sola quota che l’assemblea ha deliberato di distribuire: i 60.000 euro accantonati restano nella disponibilità della società e, in assenza di percezione da parte del socio, non concorrono alla base contributiva.
La differenza tra le due tesi riguarda dunque l’ammontare della base imponibile su cui si applicano successivamente aliquote, minimale e massimale annuo, il cui meccanismo di calcolo è illustrato nella guida ai contributi INPS commercianti nel quadro RR. Su una base imponibile di 100.000 euro anziché di 40.000 euro, l’incidenza pratica per il socio non è marginale, ma il suo valore esatto dipende dalle aliquote e dai limiti in vigore per l’anno di riferimento.
Utili non distribuiti e contributi INPS: verifica la tua posizione
La contribuzione sugli utili accantonati resta un’area di rischio finché la Cassazione non si pronuncia. Se hai ricevuto un avviso di addebito o stai valutando la politica di distribuzione degli utili della tua SRL, richiedi un’analisi della tua posizione.
Richiedi una consulenza →Il rischio pratico in attesa della decisione
L’incertezza sull’esito del contenzioso si traduce in tre situazioni operative distinte, in cui la scelta più prudente non coincide necessariamente con quella più favorevole in caso di esito positivo per il contribuente.
Chi sta valutando se distribuire o accantonare gli utili di una SRL con soci lavoratori si trova a pianificare senza sapere se, tra qualche mese, la scelta risulterà fiscalmente indifferente sul piano contributivo o meno. Accantonare oggi confidando in un ribaltamento dell’orientamento espone al rischio di doversi comunque adeguare alla posizione dell’INPS se la Cassazione dovesse confermarla.
Chi ha già ricevuto un avviso di addebito basato sugli utili non distribuiti dispone, per impugnarlo, di un argomento difensivo concreto: le sentenze di merito richiamate in questo articolo. Il loro utilizzo non garantisce l’esito del giudizio, perché nessuna di esse vincola il giudice di un procedimento diverso, e l’INPS continua a fondare i propri avvisi sulla lettura dell’art. 3-bis illustrata sopra.
Chi ha già un contenzioso pendente sullo stesso tema può valutare, con il proprio difensore, se richiedere la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Cassazione, evitando una decisione di merito che rischierebbe di essere superata dal principio di diritto che sarà enunciato in sede di legittimità.
Cosa considerare in attesa della pronuncia definitiva
Fino alla decisione della Cassazione, non esiste una linea di condotta priva di rischio: seguire la posizione dell’INPS significa versare contributi che potrebbero rivelarsi non dovuti secondo il principio che sarà affermato; adeguarsi all’orientamento di merito favorevole significa esporsi a un accertamento fondato sulla posizione tuttora ufficiale dell’Istituto.
La scelta tra le due strade dipende da fattori specifici del caso concreto, entità degli utili accantonati, propensione al contenzioso, tempistiche del procedimento pendente, che un’analisi generale non può risolvere in astratto.
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Richiedi una consulenza →Domande frequenti
Devo pagare i contributi INPS sugli utili non distribuiti della SRL?
Secondo l’INPS sì, perché la base imponibile è la totalità del reddito d’impresa attribuibile al socio, a prescindere dalla distribuzione. Una serie di sentenze di merito esclude invece questo obbligo, ma la questione è al vaglio della Cassazione e non ha ancora un orientamento di legittimità consolidato.
Le sentenze di merito favorevoli al socio sono già applicabili oggi?
Le sentenze citate vincolano solo le parti dei singoli giudizi in cui sono state pronunciate e non l’INPS in via generale. Possono essere utilizzate come argomento difensivo contro un avviso di addebito, ma non eliminano il rischio di un esito diverso in un altro procedimento.
Cosa hanno deciso le ordinanze Cassazione n. 5476 e n. 8570 del 2026?
Entrambe rimettono a pubblica udienza il giudizio, riconoscendo alla questione una rilevanza nomofilattica. Riguardano due casi con esiti di appello opposti: uno favorevole al contribuente (Corte d’Appello di Genova) e uno favorevole all’INPS (Corte d’Appello di Palermo).
Quando la Cassazione si pronuncerà in modo definitivo?
Non è possibile indicare una data certa: le ordinanze interlocutorie del 2026 hanno solo disposto il rinvio a pubblica udienza, senza fissarne il calendario. L’esito definitivo richiederà il deposito della sentenza successiva a quell’udienza.
Che differenza c’è tra reddito di capitale e reddito d’impresa ai fini INPS?
Il reddito di capitale (art. 44 TUIR) riguarda il socio che non lavora in azienda ed è escluso dalla base imponibile contributiva, come confermato dalla Cassazione n. 23790/2019. Il reddito d’impresa (art. 55 TUIR) riguarda il socio lavoratore ed è oggetto del contenzioso descritto in questo articolo.
Cosa fare se arriva un avviso di addebito INPS sugli utili non distribuiti?
È possibile impugnare l’avviso richiamando le sentenze di merito favorevoli al contribuente, valutando con il proprio difensore anche l’opportunità di una sospensione in attesa della pronuncia della Cassazione. L’esito non è garantito, data l’assenza di un orientamento di legittimità consolidato.