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Reato di falso in bilancio nelle società di capitali

Fisco NazionaleBilancioReato di falso in bilancio nelle società di capitali

Il reato di false comunicazioni sociali (detto anche falso in bilancio), è una fattispecie delittuosa, di cui all’art. 2621 c.c. per le società non quotate e all’art. 2622 c.c. per le società quotate.

Il reato di false comunicazioni sociali, comunemente conosciuto come falso in bilancio, è una fattispecie delittuosa disciplinata in due distinte disposizioni. Si tratta:

Dell'art. 2621 c.c., false comunicazioni sociali per le società non quotate;
Dell'art. 2622 c.c., false comunicazioni sociali per le società quotate.

Si tratta, in buona sostanza, di una fattispecie delittuosa connessa ad una compilazione non corretta del fascicolo di bilancio delle società di capitali. Deve esserci una volontà fraudolenta da parte del soggetto, solitamente un top manager, che altera le informazioni di bilancio allo scopo, ad esempio, di pagare meno tasse, oppure ottenere un vantaggio economico per se o per l'azienda che gestisce.
Nel nostro ordinamento giuridico il falso in bilancio è una fattispecie perseguibile e che può comportare l'applicazione di sanzioni penali per il soggetto che commette il reato. Per questo motivo, di seguito, andiamo ad analizzare le principali fattispecie che disciplinano il falso in bilancio per le società di capitali.
Falso in bilancio per le società non quotate - Reato di false comunicazioni sociali

Fattispecie di reato
Pena

Delitto di false comunicazioni sociali (falso in bilancio) nelle società non quotate
Reclusione da uno a cinque anni

L'art. 2621 c.c. prevede per il reato di false comunicazioni sociali nelle società non quotate quanto segue:

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi" 
Art. 2621 c.c.

Di fatto, la condotta sopra indicata, consiste in una esposizione nel bilancio, nella relazione sulla gestione o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è stata imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale questa appartiene, in modo da indurre altri in errore e le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società. Si tratta, quindi, di una fattispecie che prevede un danno per i soci o per i terzi.
Chi può comm...

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