La Risposta a interpello n. 80/E/26 dell'Agenzia delle Entrate apre alla possibilità di una proroga progressiva del regime fiscale di favore per docenti e ricercatori rientrati prima del 2020, legata alla nascita di nuovi figli durante il periodo agevolato.
La proroga degli incentivi per il rientro dei ricercatori (art. 44 D.L. n. 78/2010) può essere estesa progressivamente dagli 8 fino agli 11 o 13 periodi d'imposta in caso di nascita di ulteriori figli. Il requisito della prole deve sussistere al momento dell'esercizio dell'opzione, che si perfeziona con il versamento di una "fee" d'ingresso pari al 10% o 5% dei redditi agevolati. Fee legata ai soli rientri in Italia pre 2020.
Il quadro normativo per i ricercatori rientrati prima del 2020 Il regime di favore per docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia rappresenta una delle agevolazioni più impattanti del nostro sistema tributario, prevedendo l'esclusione dalla formazione del reddito del 90% degli emolumenti percepiti. Per chi è rientrato entro il periodo d'imposta 2019, la struttura dell'incentivo ha subito un'importante stratificazione normativa nel tempo, passando da una durata fissa a una estensibile sotto precise condizioni di radicamento nel territorio. Dall'agevolazione ordinaria alla proroga del Decreto Crescita Originariamente, per i soggetti rientrati in Italia fino al 2019, l'agevolazione era limitata a un periodo di 4 anni (l'anno del trasferimento più i tre successivi). Con l'introduzione del Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) e della successiva Legge di Bilancio 2022, il legislatore ha permesso anche a questi contribuenti "ante 2020" di allinearsi alle durate più estese previste per i nuovi arrivati. L'estensione non è però automatica: richiede l'esercizio di un'opzione onerosa (la cosiddetta "fee" d'ingresso) e il possesso di requisiti specifici legati alla composizione del nucleo familiare o all'acquisto di un immobile residenziale. Nella nostra pratica professionale, abbiamo riscontrato che la criticità maggiore per i contribuenti risiede proprio nel "timing" di possesso di tali requisiti, specialmente quando la famiglia si allarga durante gli anni di fruizione del beneficio. Estensione progressiva: cosa succede se nasce un figlio dopo la prima opzione? La vera novità della Risposta n. 80/2026 riguarda la gestione della prole che aumenta nel tempo. L'Agenzia delle Entrate ha sposato una linea di "allungamento progressivo". Il caso analizzato riguarda un professore rientrato nel 2019 che aveva già pagato il 10% ad aprile 2023 avendo un solo figlio. Con la nascita di una seconda figlia ad agosto 2023, l'Istante temeva di aver perso l'occasione per la proroga più lunga. L'Agenzia ha invece chiarito che:
La prima opzione resta valida: Il versamento di aprile 2023 ha garantito la protezione fino all'ottavo periodo d'imposta (per il caso specifico, fino al 2026). È possibile una seconda opzione: Allo scadere degli 8 anni, il contribuente potrà versar...
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