Il Trattamento di fine rapporto (o TFR) rappresenta la prestazione economica spettante al lavoratore dipendente nel momento in cui cessa il
Il Trattamento di fine rapporto (o TFR) rappresenta la prestazione economica spettante al lavoratore dipendente nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro. È una forma di retribuzione differita che matura progressivamente durante il periodo in cui è in essere il rapporto di lavoro e che viene annualmente accantonata in uno specifico fondo. La disciplina del TFR è contenuta nel codice civile nell’art. 2120, che detta i criteri per la sua determinazione e le condizioni affinché possa essere concessa al lavoratore, prima della conclusione del rapporto di lavoro, un’anticipazione sulle quote già maturate e accantonate. Norme di dettaglio sono poi contenute nel principio contabile OIC 31 (edizione dicembre 2016), che disciplina gli aspetti legati alla rilevazione contabile del TFR e alle informazioni necessarie da riportare nella Nota Integrativa.
La disciplina è stata oggetto di importanti modifiche ad opera della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha introdotto nuove regole sulla gestione aziendale del fondo e sulla previdenza complementare, stabilendo, in particolare, che a partire dal 2007, i lavoratori del settore privato sono tenuti ad effettuare la scelta sulla destinazione del proprio TFR, potendo optare se mantenerlo in azienda oppure destinarlo ad un fondo di previdenza complementare.
Regole parzialmente diverse sulla gestione del TFR valgono, invece, per le società che hanno un numero di dipendenti uguale o superiore a 50, per le quali è previsto, sempre a partire dal 2007, l’obbligo di versare periodicamente le quote di TFR presso il Fondo Tesoreria gestito dall’INPS o a fondi pensione scelti dal dipendente.
Trattamento di fine rapporto (TFR)
La remunerazione spettante per legge ai lavoratori dipendenti viene corrisposta, oltre che periodicamente (in genere ogni mese) nell’arco dell’anno solare (retribuzione periodica), anche nel momento in cui s’interrompe, per qualsivoglia ragione, il rapporto di lavoro (retribuzione differita). Questa seconda forma di retribuzione è rappresentata dal Trattamento di fine rapporto (o TFR), ovvero la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro, che matura progressivamente durante il periodo in cui è in essere il rapporto di lavoro e che viene annualmente accantonata in uno specifico fondo.
Ai sensi dell’art. 2424 cod. civ., il TFR costituisce, a livello contabile, l’unico fondo compreso nella classe C) della sezione del passivo dello Stato Patrimoniale, la cui specifica disciplina è contenuta nell’art. 2120 cod. civ. e nel principio contabile OIC 31 (edizione dicembre 2016), che interpreta ed integra quanto disposto dal legislatore, indicando le regole da seguire per la sua rilevazione contabile e per le informazioni necessarie da riportare nella Nota Integrativa.
Disciplina civilistica
Secondo l’art. 2120, la quota da accantonare annualmente per il TFR deve essere “pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5”, in quanto, generalmente, al lavoratore vengono corrisposte da 13 a 14 mensilità durante il periodo di lavoro in cui è in forza. Inoltre, la quota deve essere “ proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni”. Quindi:
- se il lavoratore ha lavorato per un periodo non inferiore ad un anno, la quota maturata da accantonare annualmente sarà determinata nel modo seguente:
RETRIBUZIONE ANNUA / 13,5
- se il lavoratore ha lavorato per un periodo inferiore ad un anno, la quota maturata da accantonare sarà calcolata in proporzione ai mesi di effettivo servizio lavorativo prestato, considerando, in accordo con il dettato legislativo, le frazioni di mese come mese intero se pari o superiori a 15 giorni. Pertanto, il calcolo sarà effettuato seconda la formula seguente:
(RETRIBUZIONE ANNUA / 13,5) x (n / 12)
n = mesi di prestazione lavorativa
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua da prendere a base del calcolo della quota da accantonare comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
La rivalutazione del fondo
Alle quote maturate così determinate dovrà poi essere aggiunta la rivalutazione del fondo già esistente ad inizio esercizio, mediante l’applicazione congiunta di due coefficienti: uno stabilito dalla legge in misura fissa pari a 1,5%; l’altro commisurato al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, e calcolato rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
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