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Prestito di denaro dalla società all’amministratore: rischi

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
6 min di lettura
In sintesi

I rischi legati alla possibilità di prevedere un finanziamento prestito di denaro dalla società all'amministratore.

La possibilità che una società di capitali (tipicamente una SRL) possa prevedere un prestito di denaro verso l’amministratore non è di per se vietato. Non esiste, infatti, una normativa che vieti questo tipo di operazione. Tuttavia, è necessario prestare attenzione ad una serie di aspetti che potrebbero compromettere l’operazione, qualora venga a mancare una valida ragione economica per la società.

Principi generali e assenza di divieto esplicito

In linea generale, ci si aspetta che sia il socio a finanziare la società, quando le esigenze lo richiedono. Nulla vieta, in assenza di disposizioni esplicite, che la società possa finanziare l’amministratore. Nelle società a ristretta base societaria, spesso, la figura del socio si confonde con quella dell’amministratore, il quale per esigenze personali potrebbe richiedere un finanziamento di denaro alla società. Come detto, ci troviamo di fronte ad un divieto non esplicito, e quindi un operazione che deve essere valutata con attenzione per individuare tutti i potenziali profili di rischio.

I principali che possono essere individuati sono i seguenti:

  • Il conflitto di interesse dell’amministratore, che si trova in conflitto tra l’esigenza della società di monetizzare al meglio il prestito ed il suo interesse personale nel riceverlo;
  • Il fatto che l’operazione potrebbe risultare come estranea all’oggetto sociale;
  • Possibilità di un mancato rimborso del prestito da parte dell’amministratore e possibili conseguenze per la società.

Inoltre, qualora la società sia dotata di Collegio sindacale, è tenuto a valutare l’operazione per il rispetto della legge e dello statuto al fine di tutela l’interesse della società. Nei casi più gravi l’operazione potrebbe essere sconsigliata da parte dell’organo.

Il conflitto di interesse dell’amministratore

L’operazione di prestito di denaro all’amministratore riveste indubbio interesse per quest’ultimo. Esso, infatti, nell’operazione ha un evidente conflitto di interesse. La disciplina per le SRL prevede che qualora la società contragga un contratto con il conflitto di interesse dell’amministratore i contratti stessi possono essere annullati su domanda della società. Questo, a condizione che si provi la situazione di conflitto nonché la conoscenza o la conoscibilità da parte del terzo del conflitto.

Responsabilità per amministratori e soci

L’assemblea dei soci può deliberare l’erogazione di un prestito agli amministratori non essendoci alcuna norma ostativa alla concessione di finanziamenti a favore dell’organo gestionale.

Pertanto, i proprietari della società sono legittimati ad autorizzare i gestori all’assegnazione del prestito attestando nel verbale di assemblea (soggetto ad imposta di registro in misura fissa) le condizioni che esulano dalla distrazione di fondi allorché trattasi di società in stato di dissesto. Questo verbale, redatto anche alla presenza del Collegio sindacale (ove previsto) deve contenere alcuni elementi, ovvero:

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Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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