La L. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale), ha introdotto, a partire dal 21/12/2021, l’obbligo a carico dei committenti di comunicare l’avvio di rapporti di prestazioni di lavoro autonomo occasionale all’Ispettorato Territoriale del Lavoro al fine di prevenire e contrastare il ricorso a forme elusive di lavoro.
La normativa prevede che :“con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali […] l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica […]”.
In data 11/01/2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota congiunta n.29, hanno fornito i primi chiarimenti sulla corretta effettuazione della comunicazione preventiva a carico dei committenti.
Sia la norma di legge che la nota interpretativa lasciavano, però, alcuni dubbi in merito all’assoggettabilità del nuovo obbligo in capo agli enti non profit. Le disposizioni emanate, infatti, introducendo il nuovo adempimento a carico dei committenti, facevano riferimento a soggetti qualificati come “imprenditori”, qualifica che per definizione non può essere attribuita agli enti che svolgono attività non lucrative.
Per tale ragione si è reso necessario un nuovo intervento chiarificatore, che, sempre in modo congiunto da parte dell’Ispettorato Nazionale del lavoro e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è arrivato con nota n. 109 il 27/01/2022, disponendo, tra gli altri, importanti chiarimenti in riferimento agli enti non profit.
Lavoro autonomo occasionale
Il tema del lavoro autonomo occasionale e del nuovo obbligo della comunicazione preventiva è stato ampiamente trattato nell’articolo “Lavoro autonomo occasionale: cosa vuol dire?”. Qui ci limiteremo ad analizzarlo nell’ambito del settore non profit richiamandone solo alcuni tratti utili ai nostri fini.
La definizione generale del rapporto di lavoro autonomo è contenuta nell’art. 2222 e ss. del Codice Civile, dove viene inquadrato come prestazione di un’opera o di un servizio svolta con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Dalla definizione generale è possibile poi distinguere le due forme attraverso cui tale forma di lavoro si esplica:
lavoro autonomo professionale, quando la prestazione è resa in modo abituale;
lavoro autonomo occasionale, quando la prestazione è resa in modo saltuario.
Sul piano fiscale, l’occasionalità di un’attività di lavoro autonomo non fa sorgere l’obbligo per il prestatore dell’apertura di una posizione IVA, contrariamente a quanto accade per un’attività svolta in modo professionale. Quindi, il lavoratore dovrà richiedere l’attribuzione di un numero di partita Iva solo se esercita un’attività in modo abituale. L’art.67 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) stabilisce, inoltre, che se una...
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