Dall'azione revocatoria internazionale all'Ordinanza Europea di Sequestro: guida pratica agli strumenti normativi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per aggredire il patrimonio donato fuori dai confini italiani.
Il pignoramento di beni all'estero da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è una procedura attivabile attraverso accordi di mutua assistenza, come la Direttiva 2010/24/UE. Quando un debitore trasferisce immobili o capitali oltreconfine tramite donazione per sottrarsi al Fisco, l'ente della riscossione può esercitare l'azione revocatoria (art. 2901 c.c.) per rendere inefficace l'atto e procedere all'esecuzione forzata direttamente nel Paese estero.
Azione revocatoria su immobili e capitali donati all'estero Individuato il bene oltreconfine tramite i protocolli di scambio informativo, l'Agenzia delle Entrate deve superare l'ostacolo giuridico del trasferimento di proprietà. La donazione di un immobile in Francia o il conferimento di un portafoglio titoli in un trust non bloccano automaticamente l'esecuzione forzata internazionale. L'Amministrazione Finanziaria utilizza specifici strumenti conservativi per dichiarare inefficace l'atto dispositivo, permettendo all'AdER di aggredire il bene come se non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore originario. I presupposti dell'art. 2901 c.c. (eventus damni e consilium fraudis) L'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall'art. 2901 del Codice Civile, è l'arma principale a tutela del credito erariale. Per neutralizzare una donazione estera, l'Agenzia delle Entrate deve dimostrare in giudizio la sussistenza di requisiti stringenti. Il primo è l'eventus damni, ovvero l'oggettivo pregiudizio arrecato alle ragioni del Fisco. Il trasferimento all'estero deve aver ridotto o modificato qualitativamente il patrimonio del contribuente a un livello tale da rendere incerta, o sensibilmente più difficile, la riscossione coattiva. Il secondo requisito è il consilium fraudis, la consapevolezza del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica. In caso di atti a titolo gratuito come le donazioni a familiari di immobili esteri, l'Agenzia delle Entrate gode di un forte vantaggio processuale. Il Fisco non è tenuto a provare la "partecipatio fraudis" (la malafede) del terzo che riceve il bene. È sufficiente dimostrare che il debito tributario, o anche solo i presupposti per l'accertamento, fossero antecedenti all'atto di donazione. Il rischio dell'espropriazione diretta (art. 2929-bis c.c.) oltre confine Il legislatore ha recentemente rafforzato le tutele per i creditori, introducendo uno strumento estremamente insidioso per chi pianifica trasferimenti patrimoniali frettolosi. L'art. 2929-bis c.c. permette all'AdER, munita di titolo esecutivo (come una cartella di pagamento o un avviso di accertamento esecutivo), di procedere direttamente all'esecuzione forzata sui beni immobili o mobili registrati donati, senza dover prima intraprendere e vincere la lunga causa per l'azione revocatori...
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