I permessi allattamento sono destinati ai genitori lavoratori dipendenti e coprono i riposi necessari per la cura del bambino durante il suo primo anno di vita o il primo anno dall’ingresso nella famiglia tramite adozione o affidamento. È importante notare come il ruolo del padre stia guadagnando sempre maggiore rilevanza, consentendo anche al neo papà di richiedere i permessi allattamento. Scopriamo quando.
I permessi allattamento sono stati istituiti con l’obiettivo di sostenere le neomamme nell’allattamento e garantire il loro benessere.
Come indicato nella sezione dedicata del sito dell’INPS, l’indennità per i riposi giornalieri è comunemente nota come “riposi per allattamento”. Questo beneficio è garantito ai genitori lavoratori dipendenti per coprire i permessi orari concessi per la cura del proprio bambino durante il suo primo anno di vita, o durante il primo anno dalla sua entrata nella famiglia in caso di adozione o affidamento.
È importante notare come il ruolo del neo papà abbia subito un significativo cambiamento, aprendo finalmente la possibilità anche per i padri di usufruire dei permessi allattamento, a condizione di adempiere a specifici requisiti.
Il Testo Unico delle disposizioni legislative sulla tutela e il sostegno della maternità e della paternità, sancito dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, costituisce la principale fonte di riferimento. In questo articolo, ci immergeremo nel dettaglio delle caratteristiche dei permessi allattamento, esaminando il funzionamento e i diritti correlati.
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Permessi allattamento: durata e corrispettivo
La lavoratrice e il lavoratore dipendenti hanno il diritto a un periodo di riposo in base alle ore lavoratore. Ecco le due fattispecie:
- Due ore di riposo al giorno se l’orario di lavoro è di almeno sei ore al giorno;
- Un’ora di riposo se l’orario di lavoro è inferiore a sei ore.
I periodi di riposo si raddoppiano in caso di parto gemellare o plurimo, così come nell’adozione o nell’affidamento di almeno due bambini, anche se non sono fratelli e sono entrati eventualmente in famiglia in date diverse.
L’indennità per i permessi allattamento è uguale all’entità della retribuzione che il lavoratore o la lavoratrice avrebbe ricevuto se fosse stato in servizio durante il periodo di permesso. Questo significa che la madre o il padre, che usufruisce dei permessi allattamento, riceverà una compensazione finanziaria corrispondente allo stipendio normale, garantendo così un sostentamento adeguato durante il periodo di cura del bambino.
Beneficiari: i requisiti da rispettare
I beneficiari dei permessi per l’allattamento sono le madri e i padri lavoratori dipendenti, inclusi coloro che sono assicurati presso l’ex IPSEMA. È possibile usufruirne entro l’anno di età del bambino e per quanto riguarda l’adozione o l’affidamento, si fa riferimento alla data di ingresso del minore nella famiglia.
Nello specifico, la madre o il padre devono avere un valido rapporto di lavoro dipendente in corso e il minore deve essere vivente.
Possono essere richiesti sia dalla madre che dal padre, tuttavia non possono essere fruiti contemporaneamente da entrambi.
- La madre ha diritto ai permessi per allattamento dopo aver terminato il periodo di congedo obbligatorio per maternità e fino al primo anno di vita del bambino. Se la madre non fruisce dei permessi per allattamento, il padre può richiederli al suo posto;
- Il padre ha diritto ai permessi per allattamento anche se la madre è lavoratrice autonoma, disoccupata o casalinga.
I permessi per allattamento trovano applicazione in qualsiasi modalità di lavoro, sia essa in ufficio, ibrida, o in smart-working.
Permessi allattamento: il ruolo del papà
Il lavoratore padre ha il diritto di richiedere il riposo giornaliero in alternativa alla madre lavoratrice dipendente in due casi:
- Se la mamma rinuncia espressamente ai suoi permessi;
- Se la mamma appartiene a una di quelle categorie che non hanno diritto a questi riposi (ovvero se si tratta di una lavoratrice parasubordinata, autonoma, libera professionista, a domicilio, domestica).
I motivi non si esauriscono qui. Il padre ha accesso ai riposi allattamento anche nelle seguenti circostanze:
- Morte o grave infermità della madre;
- Abbandono del figlio da parte della madre;
- Affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente;
- Madre casalinga.
Tuttavia, il padre lavoratore non può richiedere questi permessi se la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa. Non può accedere ai permessi allattamento anche se la mamma non si avvale dei permessi a causa di:
- assenze dal lavoro dovute a sospensione da aspettativa;
- permessi non retribuiti;
- pause lavorative per part-time verticale.
Nello specifico, è importante notare che la madre non ha il diritto di usufruire dei permessi orari per l’allattamento durante il periodo in cui il padre è in congedo parentale, e viceversa. Questo principio si applica quando entrambi i genitori richiedono i permessi per lo stesso figlio. Tuttavia, è consentito al padre richiedere i permessi per l’allattamento per un figlio diverso da quello per cui la madre è in congedo parentale.
In caso di parto plurimo, i riposi sono raddoppiati e le modalità di utilizzo cambiano. Le ore aggiuntive possono essere assegnate al padre anche durante i periodi di congedo di maternità o nel periodo teorico di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto, e durante il congedo parentale della madre.
Come fare domanda
La richiesta per i permessi di riposo giornaliero deve essere presentata prima dell’inizio del periodo per il quale si richiede il congedo. Le modalità di presentazione variano a seconda che si tratti di una neomamma o di un neopapà.
Nel caso di lavoratrici, è sufficiente presentare la richiesta al proprio datore di lavoro. Tuttavia, vi sono alcune eccezioni per alcune categorie di lavoratrici aventi diritto al pagamento diretto da parte dell’INPS, come ad esempio le lavoratrici agricole e dello spettacolo con contratti a termine o saltuari. In questi casi, la richiesta deve essere presentata anche presso la sede dell’INPS di competenza.
I neo papà, invece, devono presentare la richiesta sia al loro datore di lavoro che all’INPS in modalità esclusivamente telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- Servizio online dedicato;
- Contact Center INPS;
- Patronati.
Il termine per la definizione del provvedimento si aggira intorno a 55 giorni, come stabilito dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS.
Conclusioni
I permessi allattamento sono un importante sostegno per le neomamme e neopapà lavoratori dipendenti, che garantiscono loro il tempo necessario per la cura del bambino durante il suo primo anno di vita o il primo anno dalla sua entrata nella famiglia attraverso adozione o affidamento. Questo beneficio, noto anche come “riposi per allattamento” è fondamentale per garantire il benessere dei genitori e dei loro bambini.
È cruciale notare come il ruolo del neopapà stia diventando sempre più rilevante, consentendo anche ai padri di richiedere i permessi allattamento, a condizione di soddisfare requisiti specifici. Questo rappresenta un passo significativo verso l’uguaglianza di genere e il coinvolgimento dei padri nella cura dei propri figli.
È importante essere consapevoli delle procedure e dei requisiti per la richiesta di questi permessi, sia per le lavoratrici che per i lavoratori. La tempestività nella presentazione delle domande è essenziale per garantire una gestione efficace e tempestiva dei permessi.
Domande frequenti
Sì, i riposi allattamento si riducono della metà:
– Un’ora, in caso di orario giornaliero di lavoro pari o superiore a sei ore;
– Mezz’ora, in caso di orario giornaliero di lavoro inferiore a sei ore.
Il padre ha il diritto a richiedere le ore di riposo per allattamento nei seguenti casi:
– Madre che appartiene a una categoria di lavoratrici che non ha diritto ai permessi allattamento;
– Madre non utilizza i suoi permessi con espressa denuncia;
– Morte o grave infermità della madre;
– Abbandono del figlio da parte della madre;
– Affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente;
– Madre casalinga.
Il padre non può richiedere i permessi allattamento nelle seguenti circostanze:
– Se la madre lavoratrice si trova in astensione obbligatoria o facoltativa.
– Se la madre non utilizza i suoi permessi perché è assente dal lavoro a causa di sospensione da aspettativa o per pause lavorative relative a un contratto di part-time verticale.
Sì, è riconosciuto il diritto del padre ai riposi giornalieri per allattamento anche in presenza di madre casalinga. In base al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il padre può beneficiare dei periodi di riposo durante il primo anno di vita del bambino a patto di rispettare solamente due requisiti chiave: essere un lavoratore dipendente e che la madre non lo sia. La legge non introduce ulteriori restrizioni o interpretazioni, pertanto, qualsiasi interpretazione che escluda i casi in cui la madre sia una casalinga risulterebbe in contrasto con il testo stesso della legge.