PEC obbligatoria per amministratori società 2025: istruzioni MIMIT

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Dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo PEC personale anche per gli amministratori di società, (società di persone o di capitali).

L’obbligo riguarda tutti gli amministratori di società, indipendentemente dalla forma giuridica, quindi:

  • Amministratori di società di capitali (SPA, SRL, SRLS, etc.)
  • Amministratori di società di persone (SNC, SAS, etc.)
  • Titolari di cariche equivalenti in altre tipologie societarie.

L’indirizzo PEC dell’amministratore deve essere personale e non deve coincidere con quello della società.

Il MIMIT con la nota n 43836 del 12 marzo ha fornito i primi chiarimenti, tra cui il fatto che le imprese già costituite al 1° gennaio potranno provvedere all’adeguamento al nuovo adempimento entro il 30 giugno 2025.  

PEC Amministratori di società obbligatoria: normativa

L’obbligo di PEC per gli amministratori di società è stato introdotto con l’articolo 1, comma 860 della legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) con la finalità di creare un canale di comunicazione ufficiale, tracciabile e sicuro tra aziende e Pubblica Amministrazione.

L’obbligo di comunicare l’indirizzo PEC al Registro delle Imprese è già in vigore per le società di nuova costituzione, mentre per le società già costituite al 1 gennaio avranno tempo fino al 30 giugno 2025.

Nella nota del 12 marzo, il MIMIT ha chiarito che l’obbligo riguarda i singoli amministratori e non l’organo di amministrazione. Pertanto, per le società con due o più amministratori occorre l’indirizzo di ognuno di essi.

Se, invece, un professionista ricopre il ruolo di amministratore in due o più aziende, il MIMIT ha chiarito che in questo caso è possibile utilizzare lo stesso indirizzo di Posta Elettronica Certificata per tutte le imprese.

Chi sono i destinatari della misura?

L’obbligo di comunicazione al Registro dell Imprese dell’Indirizzo di Posta Elettronica Certificata sono:

  • Società di persone e di capitali;
  • Reti d’impresa, se iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese e con soggettività giuridica;
  • Società semplici con attività agricola.

Restano escluse:

  • Società semplici;
  • Società di mutuo soccorso;
  • Consorzi anche con attività esterna e società consortili;
  • Enti giuridici non costituiti in forma societaria o non rivolti allo svolgimento di un’attività imprenditoriale.

Anche i liquidatori di società dovranno comunicare la loro PEC contestualmente all’assunzione della carica.

Termini adeguamento

  • Contestuale alla domanda di iscrizione al Registro delle Imprese per le società costituite dopo il 1° gennaio 2025 o per quelle che, pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente, presentino la richiesta dopo il 1° gennaio 2025;
  • Entro il 30 giugno 2025 per tutte le altre imprese.

Sanzioni

Nella nota del Ministero delle Imprese vengono riportate le sanzioni per gli amministratori che non regolarizzeranno la loro posizione entro il 30 giugno 2025.

In caso di inadempienza, tutte le pratiche della società presso la Camera di Commercio saranno bloccate sino alla regolarizzazione.

Inoltre, in caso di mancata comunicazione della PEC al Registro delle Imprese la sanzione per gli amministratori di società va da 103 a 1.032 euro(ridotta a un terzo nel caso in cui la comunicazione avvenga entro 30 giorni dalla notifica).

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Dott.ssa Elisa Migliorini
Dott.ssa Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti
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