Il D.L. n. 84/2025 ha previsto nuove regole sui pagamenti tracciabili per i liberi professionisti e lavoratori autonomi. Per pagamento tracciabile si intende le transazioni effettuate con bonifico bancario o postale oppure utilizzando un qualsiasi altro sistema di pagamento che sia previsto espressamente dall’articolo 23 del Dlgs n. 241/1997. Il denaro contante è una tipologia di pagamento non tracciabile.
Con le modifiche previste dal D.L. n. 84/2025, i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi devono tenerne conto nella gestione di alcune tipologie di spesa, distinguendo tra quelle che restano deducibili e quelle che non potranno più esserlo.
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Rimborsi e anticipazioni
Il professionista che ha aderito al regime ordinario, il rimborso spese documentato analiticamente per nome e conto del cliente non concorre alla formazione del reddito, come previsto dall’art. 54 TUIR. Questo meccanismo trova applicazione per le spese di viaggio, vitto e alloggio che il professionista deve sostenere.
La novità riguarda la modalità di pagamento, in quanto dal periodo d’imposta 2025, se tali spese vengono saldate in Italia senza utilizzare strumenti tracciabili, il rimborso diventa reddito tassabile. Resta invariato il regime per le spese all’estero, dove non sussiste obbligo di tracciabilità.
Infatti, il nuovo comma 2-bis dell’art. 54 TUIR introduce una deroga alla regola generale, ovvero, che nel caso in cui il pagamento delle spese sostenute in Italia non sia effettuato con mezzi tracciabili, il rimborso concorre a formare il reddito imponibile.
Spese riaddebitate, ma non rimborsate
Per quanto riguarda le spese che il professionista inserisce in fattura che non vengono mai rimborsate dal cliente insolvente o sottoposto a procedure concorsuali, l’art. 54 ter TUIR già consente la deducibilità di questi costi a fronte di insolvenza.
Con le modifiche di cui al D.L. n. 84/2025 viene previsto un requisito ulteriore, ovvero per i costi sostenuti in Italia, è deducibile solo ciò che è stato pagato tramite mezzi tracciabili. All’estero resta la piena deducibilità delle spese.
Spese di rappresentanza
Le spese di rappresentanza sono deducibili fino a un limite massimo dell’1% dei compensi che sono percepiti durante i periodo d’imposta. Per tali spese sussiste un obbligo di tracciabilità generalizzato, non sono previste delle distinzioni geografiche. Pertanto, occorre pagare utilizzando dei mezzi di pagamento tracciabili a prescindere dal luogo nel quale si effettua la spesa.
La disposizione si applica per tutte le spese che i contribuenti sostengono a partire dal scorso 18 giugno 2025.
Spese di vitto, alloggio e trasporto non riaddebitate
Le spese legate a trasporti, pasti e pernottamenti sostenuti dal professionista per la propria attività, se non vengono riaddebitate al cliente, il nuovo art. 54 septies del T.U.I.R., comma 6-bis, stabilisce che, dal 18 giugno 2025, la deducibilità di tali spese è subordinata al pagamento tracciabile, se sostenute in Italia.
Buoni pasto
Il professionista può utilizzare dei buoni pasto. La fattura dell’azienda che li fornisce è deducibile al 75% dell’importo, entro il limite del 2% dei compensi annui. L’IVA, invece, è interamente detraibile.