HomeFisco NazionaleRiscossione dei tributiOmesso versamento imposte: sanzioni e ravvedimento

Omesso versamento imposte: sanzioni e ravvedimento

In caso di omesso o tardivo versamento delle imposte sui redditi: sanzione amministrativa del 15% se il pagamento viene effettuato nei 90 giorni successivi alla scadenza originaria, sanzione del 30% in caso di versamento successivo.

La sanzione per gli omessi versamenti delle imposte

La normativa riguardante le sanzioni applicabili per gli omessi versamenti è contenuta nel comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97, che prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30%, riducibile poi attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.

Il successivo comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 prevede che per i versamenti di imposte effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione base del 30% è ridotta della metà. Vi è, inoltre, un’ulteriore ipotesi di riduzione della sanzione, qualora il ravvedimento operoso, sia effettuato dal contribuente entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine. In questo caso, la sanzione è ridotta ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

La riduzione della sanzione amministrativa al 15% (in luogo dell’ordinario 30%) è applicabile esclusivamente nel caso in cui la sanzione di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97 riguardi le fattispecie per le quali il debito d’imposta sia liquidabile attraverso la dichiarazione dei redditi presentata e non riguardi a rettifiche dell’imponibile o dell’imposta a seguito di accertamento.

In questo caso, infatti, la sanzione prevista dal sistema tributario è quella per infedele dichiarazione e non di omesso versamento. L’articolo 2 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97 ribadisce che la riduzione della sanzione si applica nel caso in cui la maggiore imposta dovuta sia rilevata dall’attività di verifica sulla liquidazione delle imposte, ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR n. 633/72 e dall’articolo 54-bis del DPR n. 633/72, ovvero dalla maggiore imposta che emerge dal controllo formale di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973.

Inoltre, la sanzione per omessi versamenti si renderà sempre applicabile nell’ipotesi di omesso versamento riconducibile ad un debito di imposta emergente da una dichiarazione “tardiva“, presentata nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario. Essendo infatti valida la dichiarazione presentata entro detto lasso temporale, non potrà mai verificarsi, nella fattispecie in questione, la violazione di dichiarazione infedele.

Coordinamento con il ravvedimento operoso

La novità normativa in commento, deve essere coordinata con il sistema del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, il quale permette la riduzione delle sanzioni amministrative in ragione del momento entro il quale il contribuente decide di provvedere, spontaneamente, alla regolarizzazione della propria posizione contributiva. Dall’entrata in vigore del Decreto, la situazione legata alle violazioni di specie può essere così sintetizzata:

  • Identificazione di una sanzione base per la violazione ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97 pari al 30% dell’importo non versato;
  • Riduzione della sanzione base alla metà laddove il versamento venga effettuato nei 90 giorni successivi. Laddove, inoltre, il versamento in questione venga effettuato entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine, si ritiene che operino congiuntamente la riduzione della sanzione base alla metà e la riduzione prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97. Quindi, la sanzione da ravvedimento è  pari, in questo caso, all’1,5%. Fermo restando che, laddove il versamento venga effettuato entro il termine più ravvicinato dei 15 giorni, si avrà diritto alla ulteriore riduzione prima menzionata;
  • Laddove il versamento sia effettuato tra il trentunesimo ed il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine, la riduzione ad un nono della sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a-bis) del D.Lgs. n. 472/97 sarà parametrata alla sanzione del 15% e sarà dunque pari all’1,66%;
  • Oltre il novantesimo giorno e sino al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta nel corso del quale è stata commessa la violazione, torneranno applicabili le ordinarie disposizioni in materia di ravvedimento operoso tenendo conto della sanzione base pari al 30% e dunque con la riduzione al 3,75% della sanzione secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 472/97;
  • Analogamente, si applicheranno le riduzioni ordinarie della sanzione base in virtù delle previsioni contenute nell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97 con riferimento alle successive lettere b-bis) e b-ter) del comma 1.

Le nuove previsioni sanzionatorie si renderanno applicabili a far data dal primo gennaio 2016 laddove la Legge di stabilità 2016 per tale anno dovesse contenere la previsione ora disciplinata nel disegno di legge in merito alla decorrenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 158/2015.

Ravvedimento Operoso Per Ritardato Versamento delle Imposte

Gli omessi, tardivi e insufficienti versamenti (inclusi quelli eseguiti in acconto) possono sempre essere oggetto di ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, così come modificato dalla Legge n. 190/2014, e, tra l’altro, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento non è più inibito dall’inizio di un controllo, ma dalla notifica dell’accertamento o dell’avviso bonario emesso a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione.

Inoltre, la legge ha postergato i termini entro cui esso può avvenire, prevedendo che la riduzione delle sanzioni decresce con l’aumentare del tempo in cui interviene. Quindi, in merito alle violazioni sugli omessi/tardivi versamenti dovrebbero operare le lettere da a) a b-ter) dell’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/97, per cui, a seconda di quando avviene la sanatoria, la riduzione della sanzione può essere da 1/10 del minimo a 1/6 del minimo.

 Una puntualizzazione va operata per la lettera b-quater), secondo cui qualora il ravvedimento avvenga in un momento in cui la violazione è stata constatata mediante verbale ex articolo della Legge n. 4/29, la riduzione è a 1/5 del minimo. Premesso ciò, la sanzione del 30% ex articolo 13 del D.Lgs. 471/97 da corrispondere per effetto del ravvedimento operoso è ridotta in base al tempo, secondo le percentuali previste nella seguente tabella:

RITARDATO O OMESSO VERSAMENTO DI IMPOSTERIDUZIONE DELLA SANZIONESANZIONE RIDOTTA
Sino a 14 giorni1/15 per giorno di ritardo0,1% – 1,4%
Da 15 a 30 giorni1/10 del 15%1,5%
Da 31 a 90 giorni1/9 del 15%1,67%
Dal 91° giorno 1 anno dal termine previsto per il versamento o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione1/8 del 30%3,75%
Entro 2 anni dal termine previsto per il versamento o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione1/7 del 30%4,29%
Oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento o oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione1/6 del 30%5%
Se il ravvedimento avviene dopo la constatazione della violazione nel “PVC”1/5 del 30%6%

Per approfondire: “Ravvedimento operoso: omessi o insufficienti versamenti“.

Ravvedimento “Sprint

Ai sensi dell’articolo 13, del D.Lgs. n. 471/97 così come modificato dal D.L. n. 98/2011, in caso di tardivo versamento con ritardo non superiore ai quindici giorni, le sanzioni sono ridotte per un importo pari ad un quindicesimo per giorno di ritardo. Questo beneficio si cumula con le riduzioni previste per il ravvedimento operoso.

Quindi, se il pagamento delle somme relative ai versamenti derivanti dalle imposte risultanti dalla dichiarazione avviene, per ipotesi, con un solo giorno di ritardo, il contribuente può beneficiare, cumulativamente, delle riduzioni delle sanzioni previste dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/97 e dal ravvedimento operoso.La sanzione contemplata dall’articolo 13 del D.Lgs. n.  471/97, pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo, è ridotta quindi a un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, perciò nella misura del 2% giornaliero.

Esempio –  se un pagamento di €. 1.000,00 viene eseguito con due giorni di ritardo e il ravvedimento viene posto in essere entro i 30 giorni dalla scadenza, la sanzione sarà pari a €. 4,00, in quanto per effetto dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97, si ha una riduzione ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, per cui la sanzione da corrispondere diviene di €. 40,00 (300 2/15), per effetto del ravvedimento operoso, si ha una sanzione di €. 4,00 (40/10).

In pratica, per i versamenti tardivi che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge:

  • Le sanzioni ordinarie variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo (1/15 del 30%) al 28% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 30%);
  • Se entro i suddetti 30 giorni si effettua il ravvedimento operoso, tali sanzioni sono ulteriormente ridotte ad un decimo, diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo (1/15 del 30% : 10) e del 2,8% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 30% : 10).

Ricalcolo degli acconti imposte – Anche in caso si effettui il ricalcolo dell’acconto, in base a normative di Legge, o in base all’utilizzo del c.d. “metodo previsionale“, l’acconto complessivamente versato deve essere comunque pari almeno al:

  • 100% dell’Irpef e dell’imposta sostitutiva per i contribuenti minimi, o per il regime forfettario;
  • 100% della “cedolare secca” sulle locazioni;
  • 100% dell’Ivie e dell’Ivafe, relative al valore degli immobili e delle attività finanziarie all’estero per le persone fisiche;
  • 101,5% dell’Ires per le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali;
  • 100% dell’Irap per le persone fisiche e le società di persone;
  • 101,5% dell’IRAP per le società di capitali e gli enti (commerciali e non).

Il mancato rispetto di tale soglia comporta, secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’applicazione delle previste sanzioni, anche se, letteralmente, l’articolo 2, comma 4 lett. b) della Legge n. 97/1977 stabilisce la non applicazione delle sanzioni se l’acconto versato è almeno il 75% dell’imposta dovuta per l’anno di versamento dell’acconto, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto.

Sanzioni per indebita compensazione

La modifica dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97 riguarda oltre alla disciplina della violazione di omessi versamenti anche la più generale previsione dell’utilizzo in compensazione di una eccedenza o di un credito. In particolare, sono stati introdotti due nuovi commi 4 e 5 in base ai quali:

  • Laddove si verifichi l’utilizzo di una eccedenza o di un credito spettante ed esistente ma in misura superiore a quella massima ammessa od in violazione delle modalità di utilizzo previste dalla legge, la sanzione applicabile è pari al 30% del credito utilizzato. Questa previsione, in concreto, riguarda il caso del contribuente che, avendo ad esempio €. 900 mila di credito spendibile in compensazione, utilizza un importo superiore ai €. 700 mila, massima misura prevista dalla legge. Ovvero, ricade nella medesima ipotesi, la fattispecie di utilizzo di credito in misura percentuale superiore a quella prevista dalla legge in relazione ad una specifica scadenza;
  • Nel caso in cui, invece, si utilizzino in compensazione crediti inesistenti, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’importo del credito stesso.

Sul punto, dunque, il legislatore, pur abrogando la disposizione di cui all’articolo 27, comma 18, del D.L. n. 185/08, ha voluto mantenere un forte presidio nel sistema laddove il credito utilizzato manchi in assoluto dei presupposti di utilizzo, distinguendo dunque la casistica tra credito spettante ed utilizzato erroneamente e credito indebitamente utilizzato.

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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