Sanzioni per ritardato o omesso versamento imposte

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Disciplina sanzionatoria legato al ritardato o omesso versamento imposte, post D.Lsg. n. 87/24 (in vigore dal 1° settembre 2024). Sanzione base ridotta al 25% e modifiche che riguardano anche il ravvedimento operoso. Tabelle di confronto pre e post modifica.

Il D.Lgs. n. 87/24 (art. 13, co. 1) è intervenuto per modificare la disciplina sanzionatoria prevista per il ritardato o omesso versamento delle imposte. La normativa, in linea generale, prevede un ambito applicativo ampio, potendo riguardare qualsiasi tributo con l’eccezione delle somme iscritte a ruolo. Di seguito, vediamo la disciplina in vigore fino al 31 agosto 2024 e quella modificata in vigore da quel momento.
La sanzione per gli omessi versamenti delle imposte
Disciplina fino al 31 agosto 2024
Il riferimento è all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, il quale prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30%. Per i versamenti di imposte effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è del 15%. Vi è, inoltre, un'ulteriore ipotesi di riduzione ad 1/15 per ogni giorni di ritardo (nel pagamento) se questo non supera i 14 giorni.
La riduzione della sanzione al 15% (in luogo dell'ordinario 30%) è applicabile esclusivamente nel caso in cui la violazione riguardi le fattispecie per le quali il debito d'imposta sia liquidabile attraverso la dichiarazione dei redditi presentata e non riguardi a rettifiche dell'imponibile o dell'imposta a seguito di accertamento.
In questo caso, infatti, la sanzione prevista dal sistema tributario è quella per infedele dichiarazione e non di omesso versamento. L'articolo 2 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97 ribadisce che la riduzione della sanzione si applica nel caso in cui la maggiore imposta dovuta sia rilevata dall'attività di verifica sulla liquidazione delle imposte, ai sensi dell'articolo 36-bis del DPR n. 633/72 e dall'articolo 54-bis del DPR n. 633/72, ovvero dalla maggiore imposta che emerge dal controllo formale di cui all'articolo 36-ter del DPR n. 600/1973.
Inoltre, la sanzione per omessi versamenti si renderà sempre applicabile nell'ipotesi di omesso versamento riconducibile ad un debito di imposta emergente da una dichiarazione "tardiva", presentata nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario. Essendo infatti valida la dichiarazione presentata entro detto lasso temporale, non potrà mai verificarsi, nella fattispecie in questione, la violazione di dichiarazione infedele.
Disciplina dal 1° settembre 2024
L'art. 2, co. 1, lett. l) n. 1) del D.Lgs. n. 87/14 prevede la riduzione della sanzione per ritardato o omesso versamento di imposta (dal 30%) al 25%. Per la violazione è possibile l'utilizzo del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/97).
In caso di ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione è ridotta alla metà, quindi del 12,5%. Inoltre, se il ritardo nel pagamento non supera i 14 giorni, la sanzione (del 12,5%) è ridotta a 1/15 per giorno di ritardo.
Inoltre, la disposizione prevede che la sanzione applicata per le imposte emergenti da liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72) e da controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter&...

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