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Nuovo TUIR in Gazzetta Ufficiale: cosa cambia dal 2027 per IRPEF, IRES, Bonus Edilizi e Forfettari

Dott.ssa Elisa Migliorini
Dottore in Giurisprudenza | Consulente Legale
2 min di lettura
In sintesi

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi). Scopri le ultime novità fiscali e cosa cambia per i

Il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) ha tagliato ufficialmente il traguardo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 è stato infatti pubblicato nel Supplemento ordinario n. 26/L alla G.U. Serie Generale n. 152 del 3 luglio 2026.

Il nuovo provvedimento riordina e attualizza in un unico quadro normativo la disciplina di IRPEF e IRES, con l’obiettivo di superare decenni di frammentazioni e stratificazioni legislative. L’entrata in vigore del nuovo Testo Unico è fissata per il 1° gennaio 2027.

La struttura del nuovo Testo Unico

Il provvedimento normativo si articola in 377 articoli e comprende nove allegati tecnici. Per la sua stesura, sono state fatte confluire in un unico testo oltre 1200 modifiche provenienti da 127 diversi atti legislativi.

Il legislatore ha adottato un approccio prevalentemente compilativo: le regole sostanziali del precedente DPR 917/86 sono state trasfuse senza generare effetti finanziari negativi, come confermato dalla relazione tecnica.

Il nuovo TUIR si divide in diverse macro-aree:

  • Parte I (Regime ordinario): Raccoglie le norme principali su IRPEF e IRES. Sul fronte dell’IRES, una novità di rilievo è il coordinamento terminologico con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che ha portato a sostituire la parola “fallimento” con “liquidazione giudiziale” in tutte le norme relative a operazioni straordinarie e procedure concorsuali.
  • Parte II (Regime speciale): Stabilizza e raccoglie istituti agevolati molto diffusi, come il regime forfettario, la cedolare secca sulle locazioni abitative e il regime delle locazioni brevi.
  • Parte III (Imposizione minima globale): Recepisce organicamente la disciplina della Global Minimum Tax per i grandi gruppi multinazionali e nazionali.
  • Parte IV (Disposizioni varie, transitorie e finali): Include la disciplina transitoria per la tenuta del sistema fiscale e le norme di interpretazione autentica.

Per quanto riguarda l’IRPEF, sono stati confermati il presupposto d’imposta, i soggetti passivi e le categorie reddituali. Tuttavia, sono confluite nel testo norme precedentemente extra-codicistiche relative agli onorari per i componenti degli uffici elettorali e alla deducibilità parziale degli assegni al coniuge.

Nel Titolo II, riguardante l’IRES, è stato effettuato un aggiornamento della base imponibile e delle addizionali per gli intermediari finanziari. Una rilevante novità è il coordinamento con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che ha portato alla sostituzione del termine «fallimento» con quello di «liquidazione giudiziale» in tutte le disposizioni relative a procedure concorsuali e operazioni straordinarie.

Il Titolo IV introduce la disciplina dell’imposizione minima globale (Global Minimum Tax), recependo le disposizioni del D.Lgs. 209/2023.

Le principali novità rispetto alla bozza iniziale (Schema AG 398)

Rispetto allo schema originario trasmesso alle Camere per i pareri, il testo definitivo approvato in Gazzetta Ufficiale ha introdotto alcuni correttivi, migliorando la tecnica normativa, soprattutto per quanto riguarda detrazioni edilizie e reddito d’impresa.

Ecco le modifiche di maggiore impatto:

  • Bonus Edilizi separati: La disciplina permanente relativa alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (art. 17) è stata separata in modo netto dalle disposizioni temporanee (art. 373).
  • Aliquote Bonus Edilizi: Per la disciplina temporanea, è prevista una detrazione del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026. Questa percentuale scenderà al 30% per l’anno 2027.
  • Tassazione dei Dividendi: L’utile risulta imponibile al 58,14% per gli imprenditori e per le società in nome collettivo (snc) o in accomandita semplice (sas).
  • Ritorno del regime PEX: Per i soggetti IRES, l’articolo 96 prevede che le plusvalenze siano esenti nella misura del 95%. Parallelamente, l’articolo 98 sancisce l’esclusione dalla formazione del reddito per il 95% degli utili percepiti. Questo impianto recepisce in modo coordinato il ripristino del regime operato dall’art. 11 del D.L. 38/2026.

Le prossime tappe della Riforma Fiscale

L’approvazione del nuovo TUIR rappresenta un pilastro dell’architettura della riforma, ponendosi come infrastruttura normativa su cui si innesteranno tutti i futuri provvedimenti.

Come riassunto di seguito, i lavori del Governo sul fisco proseguiranno nei prossimi mesi e anni:

Fasi della riforma fiscaleLe date in calendario
Approvazione decreti legislativi di modificaEntro il 29 agosto 2026
Approvazione decreti legislativi integrativi e correttiviEntro il 29 agosto 2028
Approvazione del Codice Tributario12 mesi dall’approvazione dell’ultimo decreto correttivo o integrativo (entro il 29 agosto 2028)

Dott.ssa Elisa Migliorini

Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti

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