Con la Circolare n. 90 del 4.10.2024, l’INPS ha fornito dei chiarimenti circa le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 19/2024, convertito in Legge n. 56/2024, recante ”Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, al regime delle sanzioni applicabili in caso di omissione o di evasione contributiva.
Dal 1° settembre 2024 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di accertamenti e sanzioni contributive. Tali novità, disciplinate dall’art. 30 del Decreto Legge n. 19/2024, hanno l’obiettivo di incentivare la regolarizzazione volontaria dei contributi da parte delle imprese, semplificare la comunicazione con l’INPS.
Le nuove sanzioni dal 1 settembre
Prima di entrare nel merito della Circolare INPS, vediamo quali sono le novità introdotte dal Decreto Legge n. 19/2024 che, con le modifiche intervenute, resta la fonte del regime sanzionatorio per coloro che non versano i contributi previdenziali dovuti.
In particolare, l’art. 116, comma 8/ lett.a, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi (omissione contributiva), il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, prevede una sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. Il Decreto Legge ha previsto che se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione. La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Circa l’evasione contributiva (art.116. comma 8/lett.b), viene previsto:
- E’ integrata quando sono omesse o definite in modi non conformi al vero registrazioni, denunce o dichiarazioni con l’intenzione specifica di non versare i contributi o i premi occultando rapporti di lavoro, retribuzioni erogate o redditi prodotti ”ovvero … fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo”;
- In caso di evasione, le sanzioni civili ammontano al 30% dei contributi evasi e comunque non possono superare il 60% dell’importo dovuto. Trova applicazione anche il ravvedimento operoso anche in caso di evasione: “Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia”. Anche in questo caso di ravvedimento, le sanzioni civili non possono superare il 40% dell’importo dovuto. Il ravvedimento operoso può essere effettuato anche con versamenti in forma rateale.
Inoltre, all’art. 116, comma 8, viene aggiunta una nuova lett. b-bis. Riguardante il caso in cui gli enti impositori effettuano accertamenti della irregolarità contributiva prima che ci sia un ravvedimento. Si può beneficiare di una riduzione del 50% delle sanzioni civili ordinarie se, accertata la situazione debitoria dall’ente impositore d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive, il contribuente provveda al pagamento dei contributi e premi in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione oppure in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro lo stesso termine di 30 giorni e subordinatamente al versamento della prima rata.
Chiarimenti INPS
Con la Circolare n. 90 del 4.10.2024, l’INPS ha fornito dei chiarimenti circa le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 19/2024, convertito in Legge n. 56/2024. In particolare, chiarisce l’INPS che, per quanto riguarda il pagamento effettuato “… in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori …” in caso di omissione contributiva (considerato prima sub a), la circolare chiarisce come:
Le sanzioni civili hanno dei limiti massimi. Nei casi in cui i limiti sono raggiunti senza che ci sia stato l’integrale pagamento del dovuto, l’art. 11 della Legge n.388/2000 prevede che sul debito contributivo rimasto insoddisfatto si applicano gli interessi moratori.
La circolare, chiarisce che, dato che il nuovo regime sanzionatorio decorre dal 1° settembre 2024, i regimi sanzionatori agevolati trovano applicazione anche riguardo agli interessi moratori in caso di raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste.
Circa il regime transitorio, la circolare chiarisce che il nuovo regime delle sanzioni civili:
- Nei casi di omissione contributiva, trova applicazione per gli inadempimenti dal 1° settembre 2024 e, quindi, per i mancati pagamenti di contributi correlati ad obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024;
- Per i casi di evasione contributiva, trova applicazione per inadempimenti verificatisi dal 1° settembre 2024 e, quindi, per tutte le denunce/dichiarazioni effettuate dal 1° settembre 2024;
- Per i casi di accertamenti degli enti impositori, trova applicazione per gli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre 2024 e, quindi, per i mancati pagamenti, correlati anche a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza antecedenti alla predetta data e oggetto di accertamenti notificati successivamente alla stessa.