A partire dal 9 novembre è cambiato il modello della dichiarazione di successione a seguito delle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. Arriva dunque l’adeguamento formale all’orientamento giurisprudenziale.


La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità e dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che, dal punto di vista giuridico, coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente interessato avvalendosi dei servizi telematici dedicati, oppure tramite un intermediario abilitato o, ancora, presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate. Cosa cambia quindi ora a seguito delle ultime modifiche avvenute lo scorso 8 novembre?

Il modello di dichiarazione di successione cambia essendosi reso necessario l’adeguamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, all’orientamento giurisprudenziale dominante. Viene così abrogato il coacervo successorio, con effetti sulla base imponibile dell’imposta di successione. L’atto con cui è stato disposto questo intervento è stata la circolare 29/E del 19 ottobre 2023, e con il provvedimento dell’ 8 novembre 2023 l’Agenzia ha quindi provveduto ad adeguare i modelli alle nuove norme.

Vediamo dunque nel dettaglio quale novità interessa la dichiarazione di successione.

Cos’è il coacervo successorio

Il coacervo successorio consiste nella riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius agli eredi e legatari (c.d. donatum) con il valore dell’asse ereditario. Sul valore determinato da tale riunione fittizia si deve quindi applicare l’aliquota dell’imposta di successione tenendo conto delle franchigie.

L’imposta di successione prevede delle franchigie determinate in base al grado di parentela con il de cuius, e in base al grado di parentela cambiano inoltre le aliquote. Oltre ciò va anche detto che un modo diverso di determinare la base imponibile, con o senza coacervo, o riunione fittizia, cambia anche notevolmente l’ammontare delle imposte di successione da versare.

Dal punto di vista normativo il coacervo “successorio” del donatum con il relictum è disciplinato dall’articolo 8, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS), approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 pur avendo modificato la struttura dell’imposta non è intervenuto sull’istituto del coacervo. Ad essere invece intervenuta più volte in merito è stata la giurisprudenza, la quale ha più volte ribadito che il coacervo era di fatto abrogato dalle norme aggiornate, sebbene espressamente non fosse stato eliminato. L’abrogazione implicita è dovuta, come si legge dagli orientamenti giurisprudenziali, alla “ incompatibilità applicativa con il nuovo sistema delle aliquote proporzionali introdotto dall’articolo 69 della legge n. 342/2000, che ha sostituito il sistema delle aliquote progressive per scaglioni, per cui tale istituto non può più essere applicato né per determinare le aliquote né ai fini del calcolo delle franchigie.” Ciò è stato affermato dalla Corte di cassazione con le più recenti ordinanze n. 22738/2020 e n. 10255/2020, a conferma dell’orientamento espresso per la prima volta con le sentenze n. 24940/2016 e n. 26050/2016.

Prima della circolare del 19 ottobre l’Agenzia non si era mai conformata alla giurisprudenza, dando vita a una serie di contenziosi in materia.

Risvolti pratici sul modello di dichiarazione di successione

L’Agenzia delle Entrate in seguito alla pubblicazione della circolare 29/2023 ha emanato il provvedimento Prot. n. 396213/2023 contenente l’aggiornamento del modello di dichiarazione di successione che potrà essere utilizzato già a partire dal 9 novembre 2023.

Per agevolare i contribuenti e gli operatori, fino al 9 gennaio 2024 è ancora possibile trasmettere le dichiarazioni di successione già predisposte e controllate utilizzando la precedente versione dei rispettivi prodotti software, che necessitano del solo invio all’Agenzia delle entrate. Dal punto di vista pratico, rispetto al vecchio modello messo a disposizione dall’Ade è stato eliminato il Quadro ES denominato Donazioni e atti a titolo gratuito”. Naturalmente chi utilizza il vecchio modello non compila il Quadro ES pur essendo presente.

Differenze rispetto al coacervo donativo

Gli interventi posti in essere dall’Agenzia delle Entrate non riguardano invece il coacervo donativo di cui all’articolo 57, comma 1, del TUS, che dunque resta in vigore. In questo caso si tratta della riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni in favore di un unico soggetto ai fini della determinazione dell’imposta di donazione, sono però escluse dalla disciplina del coacervo donativo gli atti di liberalità posti in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata.

Tassa di successione, cambia qualcosa?

Alla luce delle modifiche occorse al modello di dichiarazione di successione una nota a margine va fatta sulla tassa di successione. Nessuna modifica infatti interesserà le varie tasse ipotecarie, catastali, di bollo e i tributi speciali che conseguono all’invio della dichiarazione di successione. Le aliquote applicate sono rimaste invariate, nonostante si vociferasse un aumento per il 2024, e variano da caso a caso:

  • Per i parenti in linea retta o i coniugi, si applica l’aliquota del 4% per il valore che eccede 1 milione di euro;
  • Per i fratelli e le sorelle, l’aliquota applicata è pari al 6%, per il valore netto che eccede i 100. 000 euro;
    Per gli altri parenti l’aliquota è pari a 6%, senza alcuna franchigia;
  • Per tutti gli altri soggetti l’aliquota è pari all’8%, sul valore complessivo senza alcuna franchigia.

Nel caso poi in cui gli importi dovessero superare i 1.000 euro è possibile richiedere la rateizzazione.

Conclusioni

L’Agenzia delle Entrate ha deciso di conformarsi all’orientamento giurisprudenziale consolidatasi nel tempo in merito al coacervo successorio, abrogandolo formalmente a partire dal provvedimento posto in essere l’8 novembre 2023. A seguito di ciò cambia il modello di dichiarazione di successione. La nuova versione è già online dal 9 novembre a disposizione dei contribuenti, che però fino al 9 gennaio 2024 potranno ancora usufruire del vecchio modello se hanno già avviato le pratiche.

Il cambiamento riguarda sostanzialmente la sparizione del Quadro ES riguardante le donazioni e gli atti a titolo gratuito. Resta in vigore invece il coacervo donativo e nessuna modifica è stata apportata nemmeno alla tassa di successione che scaturisce una volta inoltrato il modello di dichiarazione di successione.

Lascia una Risposta