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Manutenzione su macchinari industriali senza Reverse Charge

Manutenzione di macchinari senza reverse charge con applicazione dell'IVA ordinaria

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La classificazione ATECO distingue le apparecchiature industriali dagli impianti relativi ad edifici. Attenzione ai codici ATECO per gli interventi di manutenzione su macchinari industriali senza applicazione del Reverse Charge.

Qual’è il corretto trattamento IVA delle operazioni di installazione e manutenzione rese su impianti industriali?

In questo articolo voglio concentrarmi sui chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria in materia di IVA per quanto riguarda le operazioni di installazione e manutenzione rese su macchinari ed impianti industriali.

Manutenzione su macchinari industriali senza Reverse Charge
Manutenzione su macchinari industriali senza Reverse Charge

Ad una lettura approssimativa della norma di riferimento, ovvero l’art. 17, comma 6, lettera a-ter) del DPR n 633/72 si potrebbe concludere che qualsiasi intervento di installazione di impianti rientri nell’ambito di applicazione del Reverse Charge.

Infatti, se ci pensiamo bene è la stessa formulazione di questa disposizione a recitare che è prevista l’inversione contabile per le “prestazioni di servizi di installazione di impianti (…) relativi ad edifici“.

Sul punto, tuttavia, sono intervenuti i chiarimenti emanati dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n 14/E/2015. Vediamo, quindi, di seguito qual’è il corretto trattamento ai fini IVA per le operazioni di manutenzione su macchinari e su impianti industriali.

Cominciamo!

Installazione di impianti industriali su edifici con Reverse Charge

Come anticipato, una prima lettura dell’art. 17, comma 6, lettera a-ter) del DPR n 633/72 può portare a pensare che tutte le prestazioni di servizi di installazione di impianti e macchinari relativi ad edifici prevedano l’applicazione del Revese Charge.

Tuttavia, la richiamata Circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per individuare in modo oggetto le prestazioni interessate dalla disciplina del Reverse Charge si deve:

“fare riferimento unicamente ai codici attività della tabella ATECO 2007”

Da questa affermazione possiamo ricavare che nella speciale disciplina dell’inversione contabile si fa riferimento alla sola sezione degli impianti relativi ad edifici.

Il chiarimento fornito dalla Circolare n 14/E/2015 porta a concludere che sono soggetti a Reverse Charge i soli interventi di installazione e manutenzione di impianti riconducibili ai seguenti codici ATECO della sezione FCostruzioni“.

Nella tabella seguente i codici ATECO della sezione F interessati dal Reverse Charge.

Codice ATECODescrizione
“43.21.01”Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione
“43.21.02”Installazione di impianti elettronici
“43.22.01”Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria in edifici o in altre opere di costruzione
“43.22.02” Installazione di impianti per la distribuzione del gas
“43.22.03” Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati)
“43.29.01” Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
“43.29.09” Altri lavori di costruzione e installazione n. c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici)

Interventi di manutenzione su macchinari senza Reverse Charge

Dalla lettura della citata circolare è possibile andare ad escludere dall’applicazione dell’inversione contabile tutti gli interventi di manutenzione su macchinari contenuti nella sezione CAttività manifatturiere“, quali i seguenti:

Codice ATECODescrizione
“33.20.03” Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
“33.20.04” Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
“33.20.05” Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
“33.20.06” Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili
“33.20.09” Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali

Per gli interventi riconducibili a quest’ultima classificazione, quindi, non trova applicazione l’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR n 633/72. Quindi, sostanzialmente, gli interventi di manutenzione su macchinari scontano l’applicazione dell’IVA secondo le modalità ordinarie.

Installazione di impianti e manutenzione su macchinari: differenze ai fini IVA

La differenza tra le due categorie di intervento (installazione di impianti o macchinari) risiede nella natura del bene installato:

  • Per le prestazioni di cui alla sezione F si tratta di impianti di natura domestica, al servizio dell’edificio;
  • Per la sezione C, invece, di macchinari prettamente industriali, aventi in linea generale finalità produttiva.

La diversa classificazione è, peraltro, coerente con il disposto normativo dell’art. 17 comma 6 lett. a-ter), posto che gli interventi contenuti nella sezione F palesano un nesso funzionale con l’edificio oggetto dell’intervento. Mentre, al contrario, gli interventi descritti nella sezione C sembrano avere ad oggetto beni dotati di propria autonomia e non strettamente connessi ad un fabbricato.

È, infatti, condizione necessaria per l’applicazione della disciplina del Reverse Charge che l’intervento sull’impianto si qualifichi come “relativo ad edifici”. Al riguardo, valgono i criteri di cui all’art. 13-ter lettere c) e d) del Regolamento n. 282/2011, tale per cui (in sintesi) il bene deve formare “parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto” e deve essere installato “in modo permanente” così che “non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio”.

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