Con l’introduzione del D.l. n. 19 del 2024 e le successive chiarificazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) attraverso le note 1091/2024 e 1156/2024, il quadro normativo per contrastare il lavoro irregolare ha subito modifiche significative.
Vediamo nel dettaglio le sanzioni, le condizioni di applicazione, le implicazioni della recidiva, le aggravanti per lo sfruttamento di minori e altre novità introdotte dalle recenti normative.
Le sanzioni 2024 aggiornate
Dal 2 marzo 2024, in caso di appalto e distacco senza i requisiti di legittimità, sia l’utilizzatore che il somministratore sono soggetti a sanzioni severe. La normativa prevede l’ arresto fino a un mese o l’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore e per ogni giorno di lavoro. Tuttavia, la l. n. 145 del 2018 prevede un aumento del 20% di tale ammenda, portando l’importo a 72 euro per ogni lavoratore e giorno di lavoro.
Inoltre, il D. l. n. 19 del 2024 ha incrementato del 30% le sanzioni per il lavoro nero, mantenendo comunque l’aumento del 20% per le violazioni previste dall’articolo 18 del D. lgs. n. 276 del 2003.
Esempio di calcolo delle sanzioni
Consideriamo un caso di appalto illecito con 3 lavoratori per un periodo di 10 giorni. La sanzione base sarebbe di 60 euro per lavoratore per giorno, quindi 60 x 3 x 10 = 1.800 euro. Con l’aumento del 20% previsto dall’art. 1, co. 445 della l. n. 145 del 2018, l’importo totale diventa 1.800 euro + 20% = 2.160 euro. Questo aumento si applica anche alle nuove sanzioni previste dal D. l. n. 19 del 2024. In caso di appalto non genuino, che può essere punito con arresto o ammenda, il personale ispettivo ha la facoltà di imporre una prescrizione obbligatoria per sanare l’irregolarità, riducendo la sanzione a un quarto del massimo previsto, ovvero 18 euro anziché 72.
In ogni caso il legislatore ha previsto dei limiti di sanzione stabilendo che la sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro. Pertanto, se l’importo calcolato è inferiore a 5.000 euro, verrà applicata questa soglia minima. Tuttavia, in caso di ottemperanza alla prescrizione, l’importo può essere ridotto a un quarto della soglia minima, cioè 1.250 euro.
Sanzioni con recidiva e aggravanti per minori
La circolare INL 1091 del 18 giugno 2024 affronta anche il tema della recidiva e delle aggravanti in caso di sfruttamento dei minori. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha evidenziato come la recidiva riferita alle violazioni dell’art. 18 del D.Lgs. n. 276 del 2003 comporti un aumento delle sanzioni in caso di recidiva semplice o specifica.
- Recidiva semplice: Se nei tre anni precedenti il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per gli stessi illeciti, le sanzioni aumenteranno del 40%.
- Recidiva specifica: Se nei tre anni precedenti il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni penali per gli stessi illeciti, le sanzioni saranno incrementate del 20%. Questo incremento si somma all’aumento del 40% per recidiva semplice, portando l’incremento complessivo al 60% (20% + 40%).
Aggravanti per sfruttamento di minori
In caso di sfruttamento di minori, le nuove disposizioni prevedono pene più severe. La pena detentiva può arrivare fino a diciotto mesi e l’ammenda può essere aumentata fino al sestuplo della sanzione base. Pertanto, oltre all’aumento del 20% per le sanzioni previste dall’articolo 18 del D.lgs. n. 276 del 2003, l’ammenda può essere moltiplicata fino a sei volte.
Tabella delle Sanzioni
Violazione | Sanzione per ogni lavoratore e giorno di lavoro | Sanzione con aumento del 20% (art. 1, comma 445) |
---|---|---|
Appalto e distacco senza requisiti di legittimità | 60 euro | 72 euro |
Somministrazione non autorizzata | 60 euro | 72 euro |
Ammenda per sanare il reato in via amministrativa | 1/4 del massimo dell’ammenda (18 euro) | 1/4 del massimo dell’ammenda (18 euro) |
Sanzione minima non riducibile | 5.000 euro | 5.000 euro |
Sanzione massima non riducibile | 50.000 euro | 50.000 euro |
Recidiva semplice (aumento del 40%) | 60 euro | 84 euro |
Recidiva specifica (aumento del 60%) | 60 euro | 96 euro |
Nota Ispettorato 1156 del 29 giugno 2024
Con la nota 1156 del 26 giugno 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità di applicazione delle nuove sanzioni, aggiornando il compendio generale. È stato precisato che l’impiego di lavoratori subordinati senza la comunicazione preventiva dell’instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l’impiego configura un illecito omissivo istantaneo con effetti permanenti.
Principio del tempus regit actum
Secondo il principio del tempus regit actum, l’infrazione si verifica nel momento in cui il datore di lavoro non effettua la comunicazione di assunzione, e non alla cessazione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, si applica la normativa vigente al momento dell’inizio del rapporto di lavoro.
Questo principio è stato ribadito dall’Ispettorato del Lavoro, che ha rivisto l’orientamento fornito dal Ministero del Lavoro (nota 26/2015) alla luce delle più recenti sentenze della Cassazione (sent. n. 25037 del 2020; sent. n. 35978 del 2021; sent. n. 10746 del 2023). Pertanto, l’illecito è considerato istantaneo con effetti permanenti, realizzandosi nel momento in cui non viene effettuata la comunicazione di assunzione entro il termine previsto.
E’ importante sottolineare che la maggiorazione delle sanzioni prevista dal D. l. n. 19 del 2024 si applica solo ai rapporti di lavoro irregolari iniziati dal 2 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto. Questo significa che le sanzioni maggiorate non possono essere applicate retroattivamente ai rapporti di lavoro irregolari iniziati prima di questa data.
Lavoro sommerso: altre novità della nota 1156/2024
Oltre ai chiarimenti sulle nuove sanzioni, la nota 1156/2024 introduce altre modifiche normative rilevanti per il contrasto al lavoro sommerso. Queste modifiche riguardano la competenza territoriale, il lavoro occasionale agricolo a tempo determinato e altre questioni specifiche.
Competenza Territoriale
La competenza territoriale per adottare l’ordinanza ingiunzione nei casi di dissociazione tra sede legale e unità produttiva è stata chiarita. Il personale ispettivo deve trasmettere il rapporto all’Ispettorato territoriale nella cui area è ubicata la sede legale dell’azienda, che sarà responsabile per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione.
Lavoro occasionale agricolo a tempo determinato (LOAgri)
L’articolo 29, comma 6, del D.L. n. 19/2024 ha modificato l’articolo 1, comma 354, della legge n. 197/2022, chiarendo che, nelle ipotesi di omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, sarà applicabile la maxisanzione per lavoro sommerso.
Aggiornamenti al compendio
Il compendio è stato aggiornato per includere paragrafi riguardanti la regolarizzazione dei lavoratori ancora in forza al momento dell’accesso ispettivo, l’assorbimento di altre sanzioni contestuali alla maxisanzione, il settore marittimo, il contratto di prestazione occasionale ex art. 54 bis del D.l. n. 50/2017 e il tirocinio.
Conclusioni
Le nuove disposizioni normative introdotte dal D.l. n. 19/2024 e chiarite dalle note INL 1091 e 1156 del 2024 rappresentano un significativo inasprimento delle misure contro il lavoro irregolare. Le nuove sanzioni, che includono aumenti consistenti per recidiva e aggravanti specifiche per lo sfruttamento di minori, mirano a scoraggiare comportamenti illeciti e a promuovere la regolarizzazione dei rapporti di lavoro. La tabella di riepilogo delle sanzioni aggiornate e le precisazioni sulle modalità di applicazione forniscono un quadro chiaro e dettagliato delle conseguenze delle violazioni, rappresentando un importante strumento di contrasto al lavoro sommerso.
Tabella di riepilogo delle nuove sanzioni
1 | Appalto e distacco senza requisiti di legittimità | Sanzione di 72 euro per ogni lavoratore e giorno di lavoro. | – |
2 | Somministrazione non autorizzata | Sanzione di 72 euro per ogni lavoratore e giorno di lavoro. | – |
3 | Ammenda per sanare il reato in via amministrativa | Sanzione ridotta a 1/4 del massimo dell’ammenda (18 euro). | – |
4 | Sanzione minima non riducibile | Soglia minima di 5.000 euro. | – |
5 | Sanzione massima non riducibile | Soglia massima di 50.000 euro. | – |
6 | Recidiva semplice (aumento del 40%) | Sanzione aumentata a 84 euro per ogni lavoratore e giorno di lavoro. | – |
7 | Recidiva specifica (aumento del 60%) | Sanzione aumentata a 96 euro per ogni lavoratore e giorno di lavoro. | – |
8 | Aggravanti per Minori | Pena detentiva fino a diciotto mesi e ammenda aumentata fino al sestuplo della sanzione base. | – |
9 | Competenza territoriale ad adottare l’ordinanza ingiunzione | Trasmissione del rapporto all’Ispettorato territoriale del luogo della sede legale. | – |
10 | Lavoro occasionale agricolo a tempo determinato (LOAgri) | Applicazione della maxisanzione per lavoro sommerso in caso di omessa comunicazione di instaurazione. | – |
11 | Regolarizzazione dei lavoratori ancora in forza all’atto dell’accesso ispettivo | Assorbimento di altre sanzioni contestuali alla maxisanzione. | – |
12 | Contratto di prestazione occasionale ex art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 | Aggiornamenti normativi specifici per il settore marittimo e per il tirocinio. |