Deduzione contributi versati all’estero: Cass. n. 17747/24

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I contributi previdenziali versati all’estero da parte di un lavoratore che ha operato stabilmente all’estero tassato con retribuzioni convenzionali, sono comunque deducibili dal reddito ex art. 10 co. 1 lett. e) del TUIR.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17747 del 2024, si è espressa in merito alla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali versati all’estero da parte di un lavoratore italiano. Secondo quanto stabilito dagli Ermellini, questi contributi possono essere dedotti dal reddito complessivo italiano, anche se non sono deducibili quando si determina il reddito da lavoro dipendente con le retribuzioni convenzionali. Tale sentenza offre spunti significativi per i lavoratori italiani all’estero, in particolare in termini di fiscalità e di deducibilità dei contributi.

Ma procediamo per gradi. 

La situazione del lavoratore all’estero

La fattispecie concreta esaminata dalla Corte di Cassazione riguarda un lavoratore italiano, R.G., che nell’anno d’imposta 2012 lavorava in Svizzera. Nella dichiarazione dei redditi in Italia, R.G. ha indicato i contributi previdenziali versati in Svizzera per un totale di 36.163 euro. Tuttavia, durante un controllo, l’Agenzia delle Entrate richiedeva al lavoratore di fornire la documentazione sui contributi versati. Le certificazioni svizzere mostravano che tali contributi erano stati inclusi nella base imponibile su cui erano state calcolate le imposte svizzere. L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i contributi avessero comportato un risparmio fiscale non dovuto e ha provveduto a emettere una cartella di pagamento per recuperare l’imposta. Il lavoratore ha impugnato la cartella di pagamento dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Bologna. La CTP inizialmente ha rideterminato l’imposta dovuta. In sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale (CTR) dell’Emilia-Romagna stabiliva che i contributi versati in Svizzera dovevano essere integralmente dedotti dal reddito imponibile in Italia.

Le norme sulla deducibilità

Secondo l’Agenzia delle Entrate, i redditi da lavoro dipendente all’estero devono essere determinati con retribuzioni convenzionali, definite annualmente dal Ministero, che non permettono la deducibilità dei contributi obbligatori. Ciò in virtù dell’art. 51 co. 8-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che disciplina la determinazione del reddito da lavoro dipendente per i lavoratori italiani che prestano la loro attività lavorativa all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. Questo metodo di calcolo mira a semplificare la determinazione del reddito per i lavoratori all’estero, utilizzando parametri standardizzati invece di considerare ogni singola voce di reddito e di spesa. Di conseguenza, secondo l’Agenzia delle Entrate, i contributi non potevano essere dedotti dal reddito complessivo. 

D’altro canto, il lavoratore R.G. sosteneva che in virtù dell’art. 10 co. 1 lett. e) del TUIR, i contributi previdenziali e assistenziali devono essere dedotti dal reddito complessivo, anche se non deducibili per la determinazione dei singoli redditi. Tale interpretazione punta a una lettura più sistematica e inclusiva delle norme fiscali, oltre a riflettere il principio di equità fiscale, secondo cui le spese obbligatorie per la previdenza e l’assistenza devono essere sottratte dal reddito tassabile, in quanto rappresentano costi necessari sostenuti dal contribuente. 

La decisione della Corte

La Corte di Cassazione, nella sentenza n.17747 del 2024  ha optato per un’interpretazione sistematica delle norme, stabilendo che, in assenza di una norma che escluda esplicitamente la deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito complessivo, questi devono essere dedotti dal reddito complessivo del contribuente. La Corte ha spiegato che le norme sulla determinazione del reddito complessivo fungono come “norme di chiusura” del sistema fiscale, permettendo di arrivare al calcolo finale dell’imposta dovuta. Questo principio assicura che tutti gli elementi che contribuiscono alla determinazione del reddito complessivo siano considerati, garantendo una corretta e completa valutazione fiscale.

In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che, anche se i contributi previdenziali non sono deducibili nella determinazione del reddito di lavoro dipendente con le retribuzioni convenzionali, essi devono essere dedotti dal reddito complessivo secondo l’art. 10 co. 1 lett. e) del TUIR. Tale principio assicura che i lavoratori italiani all’estero possano beneficiare di una corretta deducibilità dei contributi previdenziali, indipendentemente dal metodo di calcolo del reddito da lavoro dipendente.

La portata della sentenza negli accertamenti

Per la nostra esperienza l’Agenzia delle Entrate tende ad evidenziare l’impossibilità di dedurre i contributi previdenziali esteri quando si applicano le retribuzioni convenzionali. L’applicazione dell’art. 51, co. 8-bis del TUIR, infatti, riporta che non è possibile applicare il commi precedenti, tra cui quello connesso alla deducibilità dei contributi previdenziali esteri. Da questo, le principali contestazioni ai contribuenti che, invece, hanno applicato nel calcolo della retribuzione convenzionale l’importo dei contributi versati all’estero.

La sentenza in commento apre ad una possibile soluzione, ovvero, la possibilità di sfruttare la deducibilità dei contributi nel quadro degli “oneri deducibili e detraibili” della dichiarazione dei redditi (quadro RP del modello Redditi PF o P del modello 730) sfruttando l’art. art. 10 co. 1 lett. e) del TUIR. Questa “soluzione“, rappresenta una via conciliativa per il contribuente che ha effettivamente sostenuto l’onere contributivo all’estero e che ha titolo per poterlo dedurre in Italia (assieme al reddito percepito).

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Domande frequenti

In quali casi i contributi previdenziali versati all’estero non possono essere dedotti?

Secondo l’art. 51, co. 8-bis del TUIR, i redditi da lavoro dipendente all’estero determinati con retribuzioni convenzionali non permettono la deducibilità dei contributi obbligatori. Tuttavia, la Corte ha stabilito che questi contributi devono comunque essere dedotti dal reddito complessivo.

Qual è la differenza tra deducibilità dal reddito complessivo e deducibilità per la determinazione dei redditi specifici?

La deducibilità dal reddito complessivo riguarda l’insieme dei redditi di una persona e permette di sottrarre determinate spese dal totale del reddito imponibile. La deducibilità per la determinazione dei redditi specifici si applica invece solo a specifiche categorie di reddito, come il reddito da lavoro dipendente, e segue regole particolari.

Cosa devono fare i lavoratori italiani all’estero per usufruire della deducibilità dei contributi previdenziali?

I lavoratori devono indicare i contributi previdenziali versati all’estero nella loro dichiarazione dei redditi in Italia e fornire la documentazione necessaria per dimostrare l’avvenuto pagamento. È consigliabile consultare un consulente fiscale per assicurarsi di seguire correttamente le procedure e le normative vigenti.

Questa sentenza si applica retroattivamente?

La sentenza si riferisce specificamente al caso esaminato, ma stabilisce un principio giuridico che può essere applicato ad altri casi simili. Tuttavia, per casi specifici riguardanti anni fiscali passati, è consigliabile consultare un consulente fiscale per valutare l’applicabilità della sentenza.

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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