Il contribuente impatriato che, teoricamente, verifica contemporaneamente i requisiti del regime forfettario e dell’agevolazione impatriati, qualora scelga di usufruire del regime forfettario si inibisce la possibilità di poter successivamente (in caso di fuoriuscita da questo regime) di poter applicare l’agevolazione impatriati. A chiarire definitivamente il punto la risposta ad interpello n. 460/E/2022 e la successiva risposta n. 190/E/23.
Una delle principali valutazioni che effettuano i soggetti che stanno pianificando un rientro in Italia riguarda la scelta tra regime dei lavoratori impatriati (ex art. 16 D.Lgs. n. 147/15 e ss.mm.) ed il regime forfettario (ex art. 1 co. da 54 a 89, Legge n. 190/14 e ss.mm.). Ho affrontato le valutazioni di convenienza tra questi due regimi in uno specifico articolo: “Lavoratori impatriati vs Regime forfettario“. Di fatto, non esiste una scelta migliore dell’altra, a fare la differenza è la situazione personale del contribuente.
Tuttavia, un aspetto importante nelle valutazioni di convenienza da fare riguarda le preclusioni poste dall’Agenzia delle Entrate per chi sceglie il regime forfettario che, di fatto, si esclude la possibilità di poter successivamente scegliere (in ipotesi di mancata verifica dei requisiti di permanenza in questo regime) di applicare il regime dei lavoratori impatriati.
I chiarimenti di prassi sul tema sono arrivati nel tempo e vanno tutti nella stessa direzione: il regime dei lavoratori impatriati ed il regime forfettario sono due regimi agevolativi che seguono binari diversi e la scelta del forfettario condiziona negativamente la possibilità di poter successivamente optare per il regime dei lavoratori impatriati. Di seguito vediamo tutti i chiarimenti su questo aspetto arrivati nel tempo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Un lavoratore autonomo che decide di pianificare il proprio rientro in Italia è chiamato a valutare i due regimi potenzialmente applicabili, ovvero il regime forfettario ed il regime dei lavoratori impatriati. Quando il lavoratore, teoricamente, va a verificare entrambi i requisiti previsti per i due regimi si trova di fronte alla scelta del regime da applicare. Questo tipo di valutazione deve essere svolta tenendo presenti i chiarimenti forniti nel tempo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Indice degli Argomenti
Mancato collegamento con il territorio dello Stato per il forfettario
Con la risposta ad interpello n. 81/E/2021 (pubblicata il 3 marzo) l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alle cause ostative all’applicazione del regime forfettario per i lavoratori autonomi che rientrano in Italia. In particolare, il caso affrontato dall’Agenzia è quello di un lavoratore rientrato in Italia dopo essersi trasferito all’estero nei due anni precedenti. Questo lavoratore si è recato in un paese estero per iniziare un’attività lavorativa di lavoro dipendente, con iscrizione AIRE. Il lavoratore intende rientrare in Italia, come autonomo presso la medesima impresa estera, e sta valutando l’adottabilità del regime forfettario.
L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito innanzitutto che, il parere viene reso nel presupposto, che il contribuente, iscritto all’AIRE, sia effettivamente residente all’estero e che, secondo le intenzioni manifestate, trasferisca in fatto la residenza in Italia e vi svolga la sua attività di lavoro autonomo. Il tutto tenendo presente che la risposta non ha ad oggetto il regime speciale per lavoratori impatriati. In merito al regime forfettario è stato precisato che occorre tenere a riferimento quanto indicato dalla lettera d-bis) del co. 57 dell’art. 1 della Legge n. 190/14, in base alla quale non possono avvalersi del regime forfetario:
“le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni“. |
In relazione a questo l’Amministrazione finanziaria osserva che per potersi escludere nel caso concreto il collegamento col territorio dello Stato italiano, che renderebbe, operativa la causa ostativa di cui alla citata lettera d-bis), può farsi ricorso alle tie breaker rules di cui alla Convenzione in vigore con il paese estero per superare il mancato rispetto del requisito formale dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.
Regime impatriati inibito se l’impatriato sceglie il regime forfettario
Risposta ad interpello n. 460/E/22
Un secondo chiarimento importante sul tema è arrivato con la risposta ad interpello n. 460/E/2022 dove l’Agenzia delle Entrate afferma che la scelta del regime forfettario inibisce una successiva possibilità di applicare il regime dei lavoratori impatriati. Il caso analizzato è quello di un soggetto che chiede chiarimenti sulla possibilità di applicare il regime forfettario, potendo successivamente optare per il regime dei lavoratori impatriati nelle eventuali annualità dove non rispetti i limiti di permanenza nel regime (di fatto il superamento dei limiti di fatturato permessi).
La posizione dell’Amministrazione finanziaria sul punto è netta ed in linea con quanto era già stato anticipato con la precedente Circolare n. 33/E/2020, sulla disciplina generale del regime impatriati. I due regimi in commento devono essere considerati come alternativi tra di loro, in quanto presentano diversi criteri per la determinazione del reddito imponibile. Di fatto, quindi, qualora il contribuente scelga di applicare il regime forfettario si preclude la possibilità di poter successivamente applicare il regime impatriati. Questo significa che se il contribuente negli anni successivi perde il rispetto dei requisiti di permanenza nel forfettario non potrà optare in quel momento per l’applicazione del regime impatriati.
La ratio di questa posizione dell’Amministrazione finanziaria è sempre la stessa: le agevolazioni per il rientro in Italia sono state istituite per incentivare i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgere la propria attività lavorativa. Infatti, l’Agenzia stessa precisa che: “il regime speciale per lavoratori impatriati – risulta applicabile ai soli redditi (di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo) che, prodotti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente secondo le ordinarie disposizioni del TUIR)”. Il regime forfettario, invece, è un regime fiscale sostitutivo dell’IRPEF, determinato con criteri forfettari ed una diversa imposta. Pertanto, il contribuente che sceglie il regime forfettario si preclude la possibilità di avvalersi di quello per lavoratori impatriati.
Risposta ad interpello n. 190/E/23
Dello stesso tenore anche la risposta ad interpello n. 190/E/23 con cui l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un soggetto rientrato in Italia dopo un periodo all’estero, il quale ha scelto di applicare il regime forfettario. Successivamente gli si è palesata l’opportunità di essere nominato membro del consiglio di amministrazione di una società residente. La questione posta all’Amministrazione finanziari riguarda la possibilità di percepire tali compensi beneficiando del regime dei lavoratori impatriati. L’Agenzia delle Entrate, confermando i precedenti documenti di prassi ritiene che il contribuente abbia ormai preclusa la possibilità di aderire a tale regime in quanto al momento del rientro in Italia non ha optato per tale regime avendone (teoricamente) la possibilità.
Conclusioni
Stante quanto detto sino a questo momento diventa ancora più importante pianificare al meglio la scelta del regime fiscale da applicare per il lavoratore autonomo che rientra in Italia. Secondo l’Agenzia delle Entrate, quindi, “Resta ferma la possibilità per il contribuente di rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale previsto per gli impatriati, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell’applicazione di detto regime rispetto a quello naturale forfetario”.
Di fatto, quindi, scegliere al momento del rientro in Italia il regime forfettario preclude la possibilità futura di optare per il regime impatriati. Per questo è opportuno che ogni soggetto valuti attentamente la propria situazione anche in relazione a possibili sviluppi futuri della propria attività. Il tutto tenendo sempre presenti i rischi connessi alla scelta di un regime opzionale, come quello per gli impatriati, in cui il contribuente è chiamato ad autocertificare dei requisiti che saranno oggetto di controllo solo in anni successivi (con rischio di contestazioni ed applicazione di sanzioni, come abbiamo già avuto modo di indicarvi nei diversi articoli dedicati a questo regime presenti sul sito).
Se desideri aiuto nella pianificazione delle tue scelte in relazione al regime fiscale da applicare in caso di rientro in Italia per l’esercizio di attività di lavoro autonomo contattaci per una consulenza personalizzata. Ti aiuteremo ad effettuare una simulazione reddituale per capire il regime fiscale più conveniente ed una valutazione tra aspetti positivi e negativi di ciascuno dei regimi applicabili. In questo modo potrai avere un quadro completo per effettuare le tue scelte al meglio.
Salve, Sarebbe possible applicare il regime impatriati sul reddito di lavoro dipendente e parallelamente aprire il regime forfettario per una attività totalmente diversa ?
Se non erro il regime impatriati non può cumularsi con il regime forfettario ma in riferimento ai soli redditi di lavoratore autonomo, giusto? Quindi ipoteticamente un lavoratore impatriato, che chiede l’applicazione del regime impatriati e che svolge una attività da lavoratore dipendente full time, se il suo reddito imponibile non è superiore a 30.000 può aprire una attività d’impresa con il regime forfettario? Beneficierebbe anche dell’esenzione contributi commercianti e artigiani?
Grazie
Non ci sono chiarimenti ufficiali da parte delle Entrate su questo aspetto.