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Lavoratore che si ammala all’estero: cosa fare?

Fisco NazionaleFiscalità del lavoroLavoratore che si ammala all’estero: cosa fare?

Guida completa su obblighi, certificazioni e diritti per lavoratori che si ammalano durante un soggiorno all'estero.

Quando un lavoratore dipendente si ammala durante un soggiorno all’estero, è fondamentale seguire specifiche procedure per garantire il diritto all’indennità di malattia e rispettare gli obblighi previsti dalla normativa italiana. Di seguito, una guida dettagliata su come comportarsi in tali situazioni.

Malattia del lavoratore dipendente che si trova all’estero

Può accadere che un lavoratore dipendente italiano si trovi all’estero per trascorrere un periodo di soggiorno, e può accadere che ivi si ammali. I dubbi sorgono relativamente a come comportarsi con il datore di lavoro: è necessario rivolgersi all’INPS, oppure avvertire il datore di lavoro?

Il lavoratore dipendente che si ammala all’estero deve tenere presente che esistono fasce di reperibilità, ovvero orari precisi in cui è necessario essere reperibili, come accade normalmente nel momento in cui si svolge attività lavorativa in Italia.

Per il lavoratore che si ammala all’estero può accadere di essere impossibilitato a rientrare per ricominciare la normale attività lavorativa, a seguito del soggiorno fuori dal confine italiano. In questo caso come deve comportarsi il datore di lavoro? Rispondiamo qui a queste domande, tenendo conto del fatto che esistono delle tutele per il lavoratore italiano che si è ammalato durante un soggiorno all’estero, in egual misura di quelle previste durante il normale svolgimento del lavoro in Italia.

Nel caso di dichiarazione di falsa malattia, in Italia come all’estero, il lavoratore che risiede in Italia e si trova in soggiorno all’estero può rischiare ugualmente di essere accusato di assenteismo, nel caso in cui non sussiste la malattia. In questa eventualità, l’azienda può anche decidere li licenziare il dipendente per giusta causa.

Lavoratore che si ammala all’estero: cosa prevede l’INPS

Nel caso in cui il lavoratore lavori regolarmente in Italia, ma si trovi per un breve periodo a soggiornare all’estero, può accadere che si ammali, e che gli siano necessarie cure e un periodo di tempo a riposo per la guarigione. Può accadere quindi che il lavoratore si trovi in una situazione per cui è impossibilitato a tornare a lavorare secondo gli orari consueti e le modalità consuete in Italia.

In questo caso comunque sono previste delle forme di tutela, per i lavoratori che ammalandosi all’estero non possono ricominciare subito a svolgere il lavoro normalmente. Quando la malattia avviene in Italia, interviene l’INPS garantendo l’indennità di malattia al lavoratore.

Il certificato di malattia

L’azienda per cui lavora può richiedere il certificato di malattia del medico curante, e può accadere che il malato riceva una visita durante il giorno a controllo dello stato di malattia. Per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, esistono delle precise fasce orarie di reperibilità a casa, in caso di controlli.

Il certificato deve contenere:

  • Intestazione del medico o della struttura sanitaria;
  • Dati anagrafici completi del lavoratore;
  • Diagnosi e prognosi dettagliate;
  • Indirizzo di reperibilità durante la malattia;
  • Data di redazione del certificato;
  • Timbro e firma del medico.

Per quest’anno, applicate sette giorni su sette, sono previste fasce di reperibilità dalle 9 alle 13 del mattino e dalle 15 alle 18 del pomeriggio. Il lavoratore che si trova in stato di malattia è obbligato a rendersi reperibile presso la propria abitazione, e confermare così lo stato di malattia. Per il lavoratore che si ammala all’estero esiste la stessa procedura.

Il lavoratore deve inviare il certificato medico:

  • All’INPS: entro due giorni dal rilascio, alla sede competente in base alla residenza in Italia.
  • Al datore di lavoro: entro lo stesso termine, fornendo l’attestato di malattia privo dei dati diagnostici.

Lavoratore che si ammala all’estero: cosa deve fare

Il lavoratore che si ammala all’estero può procedere allo stesso modo, secondo le indicazioni fornite dall’INPS, perché ha le stesse tutele del lavoratore che si ammala entro i confini nazionali. L’assenza dal lavoro deve però essere certificata dal medico anche nel caso in cui il lavoratore si trovi all’estero.

Il lavoratore che si ammala all’estero deve quindi compiere la stessa procedura di un lavoratore che si ammala in Italia. Come spiega l’INPS è indispensabile che la certificazione riporti tutte le informazioni salienti:

“Per ricevere la prestazione economica è necessaria la certificazione medica contenente tutti i dati ritenuti essenziali dalla normativa italiana (intestazione, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, indirizzo di reperibilità, data di redazione, timbro e firma del medico).”

Allo stesso modo quindi il lavoratore che si trova in stato di malattia all’estero deve rendersi reperibile, e la certificazione medica deve essere compatibile con le regole del paese in cui il soggetto si trova. Bisogna però fare una distinzione nel caso in cui il lavoratore si trovi in un paese dell’Unione Europea, oppure che si trovi in un paese che ha stretto accordi con l’Italia oppure in un paese che non ha stretto accordi con l’Italia.

Malattia all’estero: il caso di paese dell’Unione Europea

L’INPS ha proposto una guida esplicativa che mostra come comportarsi nel caso di malattia all’estero in diversi paesi, facendo una distinzione tra quelli appartenenti all’Unione Europea e quelli non appartenenti.

Nel caso in cui il lavoratore si trova in un paese dell’Unione Europea, le normative a cui si fa riferimento in caso di malattia sono quelle del paese dove il lavoratore è assicurato. La certificazione medica in questo caso va richiesta ad un medico curante nel paese estero, facente parte dell’Unione Europea, in cui ci si trova. Entro due giorni questo certificato deve essere inviato all’INPS in Italia, e al datore di lavoro.

In conclusione, non è necessario provvedere alla traduzione del documento medico, il soggetto che si ammala all’estero deve però provvedere a informare datore di lavoro e INPS dell’avvenuta malattia all’estero e dell’incapacità di svolgere il lavoro come di consueto.

Malattia all’estero: paese extra UE con accordi con l’Italia

Nel caso di malattia all’estero, in un paese che non fa parte dell’Unione Europea, ma per cui sono in essere accordi sociali con l’Italia, le regole sono pressoché le stesse rispetto ad uno stato membro dell’Unione Europea, però non è necessario in alcuni casi che la certificazione di malattia venga legalizzata nel paese in cui ci si trova.

Questo è il caso di paesi come Argentina, Brasile, Macedonia, Montenegro, Principato di Monaco, Tunisia, Repubblica di San Marino. In questi casi la certificazione può essere valida per il paese di provenienza, cioè l’Italia, ma può non essere necessario che venga legalizzata anche nel paese in cui ci si trova.

In questo caso l’INPS erogherà l’indennità di malattia allo stesso modo rispetto a quando la malattia si presenta entro i confini nazionali, oppure in stati facenti parte dell’Unione Europea.

Malattia all’estero: paese extra UE senza accordi con l’Italia

Esiste anche l’eventualità che il soggetto che lavora regolarmente in Italia abbia contratto malattia in uno stato che non fa parte dell’Unione Europea, e non ha accordi con l’Italia in merito. In questo caso, come spiega l’INPS, l’indennità di malattia deve essere presentata da una rappresentanza italiana all’estero:

“La corresponsione dell’indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all’estero.”

La regolarizzazione della certificazione può avvenire in questo caso anche dopo il rientro in Italia del lavoratore, entro la prescrizione annuale. Va ricordato infine che alcuni paesi, aderenti alla Convenzione dell’Aja, non sono obbligati alla legalizzazione del documento. Si tratta ad esempio di Albania, Andorra, Australia, Bielorussia, Estonia, Marocco, Nuova Zelanda, Sudafrica.

Risulta infine possibile che il soggetto malato che si trova in Italia chieda di trasferirsi all’estero per ricevere cure, in questo caso il medico legale deve verificare che il malato non incorra in rischi alla salute dovuti allo spostamento.

Falsa malattia all’INPS: le sanzioni

Nel caso in cui si dichiari una falsa malattia, sia che la dichiarazione avvenga entro i confini nazionali, sia extra nazionali, si può incorrere in conseguenze di diversa natura. Il datore di lavoro, nel caso di incongruenze dichiarate dal lavoratore, o a seguito di controlli fiscali eseguiti dall’INPS durante i quali il soggetto è risultato non reperibile, può procedere anche a esporre denuncia o al licenziamento.

In questi casi si può arrivare infatti anche a sanzionare il medico che ha comunicato un falso, e il lavoratore può perdere il posto di lavoro. Il fenomeno di cui si parla spesso in questi casi è l’assenteismo: ovvero può accadere che i lavoratori si assentino senza motivo apparente, o con falsi stati di malattia.

In questi casi l’azienda può intervenire perché il lavoratore sta mettendo in atto una pratica scorretta, e possono arrivare anche sanzioni al medico che acconsente a tali fenomeni di assenteismo senza che sussista una reale malattia.

I controlli dell’INPS invece vengono svolti in modo randomico negli orari prestabiliti per cui il lavoratore deve trovarsi necessariamente a casa.

Tabella riassuntiva

SituazioneAzione richiesta
Malattia in Paese UEOttenere certificato medico locale; inviare all’INPS e al datore entro 2 giorni; rispettare fasce di reperibilità.
Malattia in Paese extra UE con accordi bilateraliOttenere certificato medico locale; inviare all’INPS e al datore entro 2 giorni; verificare necessità di legalizzazione.
Malattia in Paese extra UE senza accordiOttenere certificato medico locale; legalizzare presso rappresentanza italiana; inviare all’INPS e al datore entro 2 giorni.
Trasferimento all’estero durante malattiaComunicare preventivamente all’INPS e al datore; attendere valutazione e autorizzazione; comunicare indirizzo estero.
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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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