La donazione è definita dall’art. 769 c.c. come il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stressa un’obbligazione. Gli elementi costitutivi sono dunque lo spirito di liberalità e l’incontro di volontà delle due parti, occorre non soltanto la volontà del donante ma anche quella del donatario, che si esprime mediante accettazione.

Alla donazione, come a qualsiasi altro contratto, possono essere apposti elementi accidentali. La donazione modale presenta il modus, ossia quel peculiare elemento accidentale dei negozi a titolo gratuito. Questa è una tipologia di donazione, in cui colui che dona (donante) il bene impone a chi lo riceve (donatario) una particolare obbligazione od onere.

Secondo l’orientamento più accreditato, lo spirito di liberalità risulta essere compatibile con la previsione di un onere in capo al donatario. L’imposizione di un peso al beneficiario se tale peso non assume carattere di corrispettivo, è ammissibile ove costituisca una modalità del beneficio. Tale modus costituirebbe una vera e propria obbligazione in capo al donatario. In quanto tale esso risulta essere subordinato alla relativa disciplina.

Cos’è una donazione?

La donazione è definita dall’art. 769 c.c. come il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stressa un’obbligazione. Gli elementi costitutivi sono dunque:

  • lo spirito di liberalità;
  • l’incontro di volontà delle due parti, occorre non soltanto la volontà del donante ma anche quella del donatario, che si esprime mediante accettazione.

La disciplina della donazione trova delineata nella legge la sua causa che è elemento essenziale e va rintracciata nel depauperamento del donante accompagnato dall’arricchimento del donatario. La causa non può essere invece individuata nello spirito di liberalità, che configura un elemento soggettivo del contratto e non può identificare la funzione economica del contratto.

La causa o l’elemento funzionale risulta particolarmente indebolita dalla presenza dell’elemento soggettivo. Proprio per questa ragione che la debolezza funzionale trova un’adeguata compensazione nel rigore che la legge prescrive in punto di elemento formale.

Lo spirito di liberalità

La donazione è tale laddove sia possibile individuare lo spirito di liberalità. Quest’ultimo è incompatibile con l’esistenza di una coazione del donante alla donazione. Dunque, risulta non configurabile una donazione quando l’agente ponga in essere il contratto per adempiere ad un dovere, anche se morale, o ad un obbligo che poi si riveli insussistente.

Altrettanto inammissibile ci sembra un contratto di donazione in esecuzione di un contratto preliminare. La donazione secondo l’impostazione interpretativa dominante, non tollera vincoli preliminari. Il preliminare di donazione, infatti, generando un obbligo di donare, dovrebbe ritenersi incompatibile con il tratto della spontaneità e, quindi, risultare nullo.

L’arricchimento del destinatario

La donazione si connota per un ulteriore elemento di identificazione, ossia l’arricchimento del donatario, cioè del destinatario dell’atto di donazione.

Nonostante un orientamento lo intenda nella sua accezione puramente economica pare decisivo il rilievo che in tal modo si finirebbe per creare un’insormontabile antinomia tra la nozione di donazione e l’ipotesi di una donazione modale, in cui l’onere può assorbire l’intero incremento patrimoniale del donatario.

Pare però più corretto considerare l’arricchimento non quale effetto economico, ma come necessario risultato giuridico del contratto di donazione. Il donante, disponendo di un proprio diritto o assumendo un’obbligazione arricchisce la controparte, indipendentemente dall’ulteriore risultato puramente economico che il patrimonio del donatario ne risulti incrementato.

Effetti

La donazione, come emerge dalla stessa definizione normativa, può produrre o l’effetto di trasferire un diritto, reale o di credito, o l’assunzione di un’obbligazione. Sono, allora, possibile oggetto di donazione anche le quote sociali o i titoli di credito, il cui trasferimento deve essere realizzato in forma solenne, come prescritto dalla legge.

La forma

Nel contratto di donazione, anche ove si tratti di donazione modale, la forma riveste particolare rilevanza, come anzidetto. Salvo che per le donazione di modico valore, infatti, è richiesta a pena di nullità la forma dell’atto pubblico. Il contratto di donazione, quindi, deve essere redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale legittimato ad attribuire al documento pubblica fede.

La donazione, dunque, dovrà essere provata per iscritto, mentre la prova per testi o per presunzione è ammissibile solo ove sia smarrito incolpevolmente il documento.

Se l’atto, poi, riguarda cose mobile, è necessario che siano specificate e ne sia indicato il valore, a pena di invalidità, con limitato riferimento ai beni non specificati adeguatamente.

La previsione dell’onere della forma scritta non trova applicazione con riferimento alle pertinenze, in quanto l’art. 818 c.c. dispone che: ” gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto“.

Per quanto attiene, invece, all’accettazione della donazione, essa può essere compiuta nell’atto stesso o con atto pubblico successivo. In questo caso la donazione si perfezione nel momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante.

La donazione di modico valore, invece, risulta valida anche se non effettuata con la forma dell’atto pubblico.

La donazione modale

Alla donazione, come a qualsiasi altro contratto, possono essere apposti elementi accidentali. Essa presenta il modus, ossia quel peculiare elemento accidentale dei negozi a titolo gratuito.

Elementi accidentali della donazione

Per comprendere di cosa sia la donazione modale, dobbiamo analizzare brevemente la categoria degli elementi accidentali.

A differenza di quanto previsto in tema di successioni, per le donazione il legislatore non ha previsto una disciplina particolare rispetto alle condizioni impossibili o illecite. Ne consegue che, essendo la donazione un contratto, troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 1354 c.c.:” è nullo il contratto al quale e’ apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. La condizione impossibile rende nullo il contratto se e’ sospensiva; se e’ risolutiva, si ha come non apposta. Se la condizione illecita o impossibile e’ apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all’efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto e’ disposto dall’art. 1419“.

Disciplina

Come poc’anzi affermato, lo spirito di liberalità risulta essere compatibile con la previsione di un onere in capo al donatario L’imposizione di un peso al beneficiario se tale peso non assume carattere di corrispettivo, è ammissibile ove costituisca una modalità del beneficio. Il modus deve dunque sostanziarsi in una mera limitazione del beneficio mediante riduzione del valore attribuito al destinatario della liberalità.

Alle donazioni modali, il codice dedica due norme, gli artt. 793 e 794 c.c.. Le disposizioni, invero, non prescrivono indicazioni sull’oggetto dell’onere e sui soggetti a vantaggio dei quali può essere imposto. In mancanza di ,limiti, si deve ritenere che l’onere possa avere ad oggetto sia un dare sia un fare, sia un non fare e che possa essere posto a vantaggio non solo del donante o di terzi ma anche dell’onerato.

Pertanto, l’onere dovrà presentare i requisiti che l’art. 1174 c.c. richiede per la configurabilità di un’obbligazione:

  • essere suscettibile di valutazione economica;
  • corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del donante.

Si deve inoltre ritenere che l’nere si concreta nella costituzione di un rapporto obbligatorio in senso tecnico, come tale giuridicamente coercibile. Il donatario della donazione modale è tenuto all’esecuzione della prestazione dedotta in contratto. Dunque, la disposizione modale risulta soggetta alla disciplina delle obbligazioni.

Il beneficiario

Nelle donazioni modali, il modus potrebbe avere anche un terzo beneficiario. In tal caso la donazione modale si atteggia a contratto a favore di terzo. Se il modo è rivolto a realizzare una liberalità nei confronti di un terzo dà luogo ad una donazione indiretta ed è assoggettato alla disciplina propria della stessa.

La configurazione come contratto a favore di terzo ha per effetto che acquisendo il terzo un diritto autonomo alla prestazione, la risoluzione della donazione per inadempimento all’onere da parte del donatario potrà incidere sul diritto del beneficiario, solo se lo stesso non abbia ancora dichiarato di voler profittare. Se non lo ha ancora fatto, la domanda di risoluzione avrà valenza di revoca del beneficio.

Inadempimento all’onere

Il donatario è tenuto all’adempimento all’onere, entro i limiti del valore della cosa donata. Il donante può sempre agire per l’adempimento dell’onere, il quale può comunque essere richiesto, ai sensi del terzo comma dell’articolo 793 c.c., anche da qualsiasi altro soggetto che vi abbia interesse, pure quando il donante è ancora in vita. Chiaramente deve trattarsi di soggetto che dall’adempimento riceverebbe un vantaggio, pur se indiretto.

Mentre, la domanda di risoluzione per inadempimento dell’onere può essere richiesta esclusivamente su proposta del donante o dei suoi eredi e soltanto nel caso che essa sia stata espressamente prevista dall’atto di donazione. E’ esclusiva la legittimazione di qualsiasi altro titolare del diritto e anche del cessionario, in quanto si è inteso attribuire la valutazione dell’opportunità di richiedere la risoluzione soltanto al donante.

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