La cessione a titolo oneroso di immobilizzazioni materiali genera sia a livello civilistico che fiscale, la rilevazione di una plusvalenza o di una minusvalenza che può assumere natura ordinaria o straordinaria.
Le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole destinati a concorrere all'attività produttiva dell’impresa per un periodo superiore ad un esercizio. Le immobilizzazioni materiali rappresentano, quindi, costi comuni a più esercizi, che concorrono ad un processo produttivo pluriennale. Per questo motivo l’imputazione a conto economico dei costi relativi alle immobilizzazioni materiali avviene gradualmente tramite le quote di ammortamento.
Quando le immobilizzazioni immateriali cessano la loro utilità per l'azienda possono essere dismesse, oppure, nel caso in cui esse riservino ancora un certo grado di utilità, possono essere cedute. Questa operazione determina una serie di conseguenze per l'azienda, sia di natura civilistica che fiscale. Vediamo insieme come trattare la cessione delle immobilizzazioni materiali.
La disciplina civilistica della cessione di immobilizzazioni materiali
La cessione o l’alienazione delle immobilizzazioni materiali, secondo quanto previsto dall'OIC 16, origina plusvalenze o minusvalenze. A seguito dell’alienazione, secondo i principi contabili, è necessario effettuare le seguenti operazioni:
Accreditare il conto immobilizzazioni per il valore di iscrizione del bene alienato;
Addebitare al corrispondente fondo ammortamento il valore ammortizzato riferito al bene ceduto;
Addebitare il conto finanziario per il prezzo del bene ceduto;
Imputare a Conto Economico l’eventuale differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore residuo del bene che costituisce plusvalenza nel caso di differenza positiva o minusvalenza in caso di differenza negativa.
L'alienazione dell'immobilizzazione comporta l'eliminazione dallo Stato patrimoniale del costo storico del cespite e del correlato fondo ammortamento. Il valore netto contabile del cespite che è alienato "deve tener conto anche della quota di ammortamento relativa alla frazione dell'ultimo esercizio in cui è stato utilizzato" (§ 81).
Le eventuali plusvalenze e minusvalenze sono iscritte rispettivamente nella voce "A.5 - Altri ricavi e proventi" e "B.14 - Oneri diversi di gestione".
DETERMINAZIONE PLU/MINUS VALORE
INDIVIDUAZIONE
CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO
Plusvalenza
Valore di cessione > Valore contabile residuo del cespite
A.5 - Altri ricavi e proventi
Minusvalenza
Valore di cessione < Valore contabile residuo del cespite
B.14 - Oneri diversi di gestione
Il valore contabile residuo è determinato sottraendo dal costo storico (eventualmente rivalutato) il fondo ammortamento accumulato fino alla data di cessione (gli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione di anno) dell’ultimo esercizio in cui è stato utilizzato.
Aspetti IVA
Secondo quanto previsto da...
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