L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è un ente che dipende dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in Italia. Ha il compito di esercitare e coordinare la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e sicurezza sociale su tutto il territorio nazionale. L’Ispettorato del Lavoro effettua ispezioni per controllare il rispetto delle normative sul lavoro e sulla sicurezza sul lavoro. I funzionari hanno il titolo di poliziotti giudiziari e sono autorizzati a effettuare controlli e a denunciare eventuali violazioni.
Secondo quanto disposto dal decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è un’Agenzia che ha personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa e contabile posta sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
L’ente è dotato di un proprio Statuto e divenuto operativo dal 1° gennaio 2017, l’Ispettorato svolge le funzioni ispettive già esercitate dal MLPS, dall’INPS e dall’INAIL coordinando a livello centrale e territoriale la vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, ma anche in materia contributiva e assicurativa.
Con Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, di conversione del Decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021, le competenze, sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, originariamente limitate al solo settore edile, sono state estese a tutti i settori produttivi.
Cos’è e quali sono le funzioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro?
L’ente ha il compito di esercitare e coordinare la vigilanza in materia di lavoro, svolge le attività ispettive già esercitate dal MLPS, dall’INPS e dall’INAIL, programmando e coordinando a livello centrale e territoriale la vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, ma anche in materia contributiva e assicurativa.
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 149/2015, dal 14 settembre 2015, è stata istituita l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato Nazionale del Lavoro”.
L’Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’INPS e dall’INAIL. Ha una propria autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui spetta il monitoraggio periodico degli obiettivi e sulla corretta gestione delle risorse finanziarie sotto il controllo della Corte dei Conti.
Le sue funzioni sono disciplinate dall’art. 2 del Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149. Le principali funzioni sono:
- l’esercizio e il coordinamento sul territorio nazionale della vigilanza in materia di lavoro;
- contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, compreso il controllo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- accertamento in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- emanazione di circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, nonché di direttive operative per il personale ispettivo;
- proporre e definire gli obiettivi qualitativi e quantitativi delle verifiche;
- curare la formazione e l’aggiornamento del personale ispettivo;
L’Ispettorato ha il compito di controllare l’applicazione delle leggi in ambito lavorativo. Inoltre, ha il compito di verificare il rispetto delle normative sul lavoro e sulla sicurezza sul lavoro.
Gli Ispettorati Interregionali
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è composto da quattro Ispettorati Interregionali del lavoro. Gli IIL raggruppano le seguenti macroaree territoriali:
- IIL Nord-Est, con sede a Venezia;
- IIL Nord-Ovest, con sede a Milano;
- IIL Centro, con sede a Roma;
- IIL Sud, con sede a Napoli.
Gli Ispettorati Interregionali attuano le direttive operative formulate a livello centrale, consistenti nel coordinamento degli Uffici della propria competenza territoriale. In particolare essi hanno il compito di effettuare il monitoraggio delle attività degli Uffici, degli adempimenti degli obblighi in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e di protezione dati.
Gli Ispettorati Territoriali
Sono istituiti settantaquattro Ispettorati Territoriali del Lavoro.
Gli Ispettorati Territoriali del Lavoro svolgono funzioni volte a realizzare a livello locale le attività istituzionali, assicurando un adeguato standard qualitativo dei servizi erogati, la tutela dei lavoratori sul territorio di riferimento e l’attuazione delle disposizioni in materia di pari opportunità, trasparenza e prevenzione della corruzione.
Nelle regioni a statuto speciale del Trentino-Alto Adige e della Sicilia non sono presenti Ispettorati.
Come si svolge l’ispezione?
L’attività di vigilanza può essere attivata di iniziativa dell’ufficio ispettivo oppure a seguito di una richiesta d’intervento.
Nel secondo caso, la richiesta d’intervento e la conseguente ispezione vengono attivate su istanza di un lavoratore. In tale ipotesi gli organi ispettivi tentano, preliminarmente, di giungere ad una soluzione conciliativa mediante un procedimento di conciliazione preventiva.
Non devono essere considerate le richieste anonime e quelle non riconducibili ad uno specifico soggetto interessato, a meno che non emerga la particolare gravità e attendibilità dei fatti denunciati.
L’Ispettorato procede direttamente in casi di denuncia di irregolarità particolarmente gravi, ovvero:
- presentano rilevanza penale;
- interessano diversi lavoratori, oltre al denunciante;
- hanno ad oggetto fenomeni di elusione diffusi sul territorio nazionale;
- riguardano profili di natura contributiva, previdenziale o assicurativa.
La fase di predisposizione dell’attività ispettiva è finalizzata a raccogliere le informazioni necessarie e la documentazione utile per l’avvio dell’accertamento.
Il primo accesso deve svolgersi in modo da arrecare il minore pregiudizio possibile all’attività lavorativa e vengono acquisiti tutti gli elementi utili per l’esame obiettivo della situazione aziendale mediante l’analisi della documentazione e l’acquisizione di informazioni.
La verifica ispettiva si suddivide in:
- Identificazione dei presenti, con l’acquisizione delle informazioni;
- Analisi della documentazione;
- Redazione del verbale.
Identificazione dei presenti e acquisizione delle informazioni
La verifica ispettiva prevede l’identificazione delle persone presenti sul luogo di lavoro. Il personale ispettivo, può anche acquisire dal datore di lavoro le informazioni riguardanti:
- L’effettiva esistenza di un rapporto di lavoro;
- Retribuzioni percepite;
- Adempimenti INPS e INAIL;
- Erogazione delle prestazioni INPS e INAIL.
Il personale ispettivo può anche acquisire dichiarazioni dei lavoratori dovranno essere effettuate mediante domande chiare senza che il datore o il professionista siano presenti. Nel verbale unico di accertamento e notificazione le dichiarazioni dei lavoratori devono essere coperte da anonimato.
Analisi della documentazione
Il personale ispettivo può esaminare tutta la documentazione utile della situazione aziendale. E’ ammesso anche l’esame del libro unico del lavoro. In particolare il libro unico dev’essere esibito:
- dal datore di lavoro (che lo conserva presso la sede legale) il quale deve portarlo tempestivamente nella sede di lavoro in cui si svolge l’ispezione (è tempestiva la consegna se avviene entro la redazione del verbale di primo accesso ispettivo);
- dal datore, in caso di attività mobili o itineranti, entro il termine assegnato e riportato nel verbale ispettivo;
- consulente del lavoro, professionista abilitato o centro di assistenza che lo detiene, entro 15 giorni dalla richiesta formulata nel verbale ispettivo.
Redazione del verbale
Possiamo distinguere tra:
- Verbale di primo accesso ispettivo, rilasciato al termine della verifica in cui sono raccolti i dati dei soggetti presenti sul luogo di lavoro, le attività svolte, le eventuali dichiarazioni rese dal datore;
- Verbale interlocutorio, redatto quando la documentazione prodotta in sede di primo accesso non è sufficiente e sono pertanto necessarie ulteriori verifiche;
- Verbale di definizione degli accertamenti, rilasciato quando non si ravvisa alcuna violazione sanzionabile;
- Verbale unico di accertamento e notificazione, con cui vengono contestate le violazioni amministrative emerse in fase di ispezioni sul lavoro e le relative sanzioni.
Esiti dell’accertamento ispettivo
Nel caso in cui vengano riscontrati crediti patrimoniali, violazioni penali o inosservanze in materia di lavoro e legislazione sociale, gli ispettori dispongono dei poteri di diffida, disposizione, prescrizione obbligatoria e confisca.
- Diffida per crediti patrimoniali: può essere accertativa nel caso di violazioni che abbiano comportato il mancato pagamento di elementi della retribuzione, oppure obbligatoria che viene adottata per le violazioni di carattere amministrativo;
- Disposizione e prescrizione obbligatoria: con la c.d. disposizione il personale ispettivo può imporre al datore di lavoro un obbligo nuovo che specifica quello genericamente già previsto dalla legge. La prescrizione obbligatoria è un provvedimento che consegue all’accertamento di violazioni che costituiscono reato;
- Confisca: in caso di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non viene emessa l’ordinanza ingiunzione di pagamento.
- Maxisanzione e sospensione dell’attività imprenditoriale: La maxisanzione è la sanzione per il datore di lavoro che impiega personale in nero ossia lavoratori subordinati impiegati senza preventiva comunicazione di assunzione. In caso di personale in nero in misura pari o superiore al 10% o di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Il datore di lavoro può contestare e difendersi dalle risultanze degli accertamenti presentando:
- scritti difensivi come memorie, che devono essere trasmesse all’Istituto competente entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.
- richiesta di audizione, al fine di replicare personalmente alle irregolarità riscontrate.
- opposizione con la finalità di dichiarare all’autorità giudiziaria le proprie eccezioni circa la regolarità della procedura di ispezione, la sussistenza dei presupposti per l’accesso in azienda oppure ancora le modalità di svolgimento delle indagini.