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Interpelli fiscali a pagamento: ecco le nuove tariffe e chi dovrà pagare

Dott.ssa Elisa Migliorini
Dottore in Giurisprudenza | Consulente Legale
2 min di lettura

In arrivo le tariffe per gli interpelli fiscali complessi previste dal D.Lgs. 192/2025.Scopri quali restano gratuiti, i parametri di calcolo e i nodi sollevati dal Consiglio di Stato.

Il meccanismo degli interpelli fiscali a pagamento sta prendendo forma definitiva. Introdotto originariamente con la riforma dello Statuto del Contribuente e successivamente ridefinito dal D.Lgs. 192/2025, il nuovo sistema stabilisce che l’importo dovuto non sarà fisso, ma variabile. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha messo a punto lo schema di
regolamento attuativo, che ha già incassato un via libera di massima dal Consiglio di Stato, seppur con alcune importanti richieste di correzione.

Quali interpelli restano gratuiti?

Il nuovo regolamento distingue le istanze in base alla loro presunta complessità istruttoria. L’intento del legislatore non è far pagare tutto, ma solo le pratiche più onerose per l’Agenzia delle Entrate. Pertanto, resteranno completamente gratuiti:

  • Gli interpelli ordinari e interpretativi;
  • Gli interpelli qualificatori, considerati tendenzialmente meno gravosi sotto il profilo dell’analisi e dell’istruttoria.

Quali interpelli diventano a pagamento?

Diventeranno invece soggetti al versamento di un contributo gli interpelli che presuppongono l’esame di una documentazione corposa e la valutazione di elementi probatori specifici. Rientrano in questa categoria onerosa:

  • Gli interpelli antiabuso;
  • Gli interpelli disapplicativi.

Gli interpelli probatori, nei quali sono comprese anche le istanze sui nuovi investimenti e quelle collegate al regime dei neo-residenti. La normativa prevede tuttavia delle esenzioni di rilievo. Non saranno mai tenuti a pagare alcun contributo le pubbliche amministrazioni (per la loro natura pubblicistica) e i soggetti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance), premiati per il contesto di maggiore trasparenza fiscale.

Come si calcola l’importo: i tre parametri

La misura esatta del contributo sarà definita in una tabella allegata al regolamento e si baserà sull’incrocio di tre parametri fondamentali:

  • Tipologia di contribuente: la differenziazione parte dallo status del richiedente, distinguendo tra persone fisiche e giuridiche, e tra chi esercita o meno attività d’impresa o lavoro autonomo;
  • Dimensione economica: per le imprese e i professionisti, l’importo cresce in proporzione al valore più alto tra i ricavi/compensi dichiarati e il volume d’affari, dato che viene desunto automaticamente dall’ultima dichiarazione
  • presentata;
  • Tipologia di istanza: la specifica categoria dell’interpello presentato.

Il nodo del Consiglio di Stato: Attualmente, lo schema ministeriale prevede solamente due fasce dimensionali per i ricavi (fino a 100 milioni di euro e oltre i 100 milioni). Il Consiglio di Stato ha espresso perplessità su questo meccanismo, giudicandolo troppo rigido e invitando il Ministero a introdurre una maggiore e più equa
progressività degli scaglioni.

Casi particolari e tariffe fisse

Il regolamento disciplina nel dettaglio anche diverse casistiche specifiche per evitare vuoti normativi:

  • Privati e non titolari di partita IVA: chi non esercita attività d’impresa o lavoro autonomo, oppure presenta un’istanza non collegata alla propria attività economica, pagherà sempre la tariffa minima prevista per quella
  • tipologia di interpello;
  • Neo-residenti e nuovi investimenti: per queste specifiche istanze (art. 24-bis del Tuir) è prevista una tariffa determinata in misura fissa.
  • Nuove attività e dichiarazioni omesse: le società di recente costituzione che non hanno ancora avuto l’obbligo di presentare una dichiarazione pagheranno la tariffa minima. Al contrario, chi (colpevolmente) omette o ritarda la presentazione della dichiarazione si vedrà applicare automaticamente la tariffa massima in via sanzionatoria;
  • Soggetti non residenti: non avendo i loro dati a disposizione dell’Amministrazione italiana, questi soggetti dovranno allegare all’istanza le dichiarazioni dei redditi presentate all’estero;
  • Interpelli cumulativi e congiuntivi: se in una singola istanza vengono accorpati più quesiti eterogenei, il contributo si somma per ciascuna tipologia richiesta. Per le istanze presentate congiuntamente da più contribuenti, si applica invece l’importo più elevato tra quelli dovuti dai singoli richiedenti.

Modalità e tempistiche di versamento

Il pagamento del contributo rappresenta una condizione di ammissibilità: deve avvenire rigorosamente prima della presentazione dell’istanza e la ricevuta ne costituisce presupposto fondamentale. Senza versamento preventivo, non c’è interpello. Le modalità operative di versamento dovranno essere definite con appositi provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali entro 120 giorni (termine che il Consiglio di Stato ha suggerito di ridurre a 30 giorni per
velocizzare l’iter).

Un aspetto cruciale da tenere a mente è che il contributo non è né compensabile né rimborsabile, indipendentemente dall’esito dell’interpello (anche in caso di esito negativo). Qualora il versamento risulti mancante o insufficiente, oppure l’istanza presenti profili di incompletezza, l’Amministrazione invierà al contribuente un invito a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni. Nelle more del periodo concesso per la regolarizzazione, i termini per la risposta
dell’Agenzia restano sospesi. Attenzione: in caso di mancata regolarizzazione entro i termini, l’interpello non potrà essere esaminato.

Dott.ssa Elisa Migliorini

Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti

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