Le prestazioni di servizi consistenti nell'intermediazione della fornitura di alloggio nel settore alberghiero sono soggetti a Iva italiana secondo due criteri di collegamento:
Il luogo di stabilimento del committente, quando questi è un soggetto passivo di imposta (servizi "B2B");
Il luogo di effettuazione del servizio oggetto di intermediazione, quando il committente è un soggetto privato (servizi "B2C").
In questo contributo analizziamo come deve essere applicata concretamente l'Iva nelle prestazioni legate alle intermediazioni sui servizi alberghieri. Classico caso è quello dei portali di intermediazione alberghiera che operano online. Come devono applicare l'IVA questi portali?
Cosa si intende per intermediazioni alberghiere?
Le intermediazioni alberghiere sono quei servizi resi da soggetti intermediari che si occupano di raccogliere le prenotazioni, prevalentemente sul web, tramite appositi portali. L'attività viene svolta per conto di soggetti committenti che di solito sono costituiti da hotel o strutture turistico ricettive che offrono posti letto e servizi complementari ai propri clienti.
Classico caso può essere quello di un tour operator di un agenzia di viaggi, oppure ancora quello dei tantissimi portali di intermediazione immobiliare online. I più famosi sono sicuramente Booking.com e Airbnb. Aspetto particolare su tale disciplina riguarda il trattamento Iva da applicare. Questo qualora, come sovente accade, l’agenzia di intermediazione sia un soggetto passivo intracomunitario. Vediamo come cambia la territorialità Iva a seconda del fatto che il cliente finale sia o meno un soggetto privato o titolare di partita Iva.
Vediamo, di seguito, le varie casistiche.
Territorialità Iva intermediazioni alberghiere con cliente soggetto passivo Iva
In questo caso, la regola generale da applicare è quella che prevede l’imponibilità Iva della prestazione di intermediazione nello Stato ove è situato il committente e non dove è ubicato l'hotel.
Esempio:
L’intermediazione fornita da società Francese per la prenotazione per un hotel italiano, a cliente soggetto passivo tedesco, sarà imponibile Iva in Germania. Il criterio di territorialità è nello Stato di residenza del committente.
Per questa fattispecie, infatti, si rendono applicabili le ordinarie regole delle prestazioni di servizi “generici” dell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72. Infatti, il servizio di prenotazione di hotel sul territorio nazionale, per conto di soggetti Iva esteri, non sconta l'IVA italiana. L'imposta è dovuta nello Stato del committente secondo la regola prevista per la territorialità dei servizi “generici” di cui all'articolo 7-ter del DPR n. 633/72.
Per giungere a tale conclusione, tuttavia, è legittimo interrogarsi sull'applicabilità o meno dell’articolo 7-quater del DPR n. 633/72. Questo articolo, in deroga all'articolo 7-ter definisce quale luogo impositivo, per le prestazioni di servizi relative a beni immobili, lo Stato di ubicazione del bene stes...
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