Indennità degenza ospedaliera iscritti alla Gestione Separata 

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L’indennità per degenza ospedaliera, è una somma di denaro che viene erogata a determinati soggetti previsti dalla legge, si tratta di quelle categorie di lavoratori che in caso di malattia o patologia determinano una temporanea incapacità lavorativa e/o una degenza ospedaliera. 

L’indennità per degenza è strettamente correlata all’indennità per malattia per la quale l’INPS, una volta riconosciuta la malattia, attraverso i certificati medici che vengono rilasciati al paziente, eroga la somma spettante. 

La nostra normativa è ben chiara su quelli che sono i requisiti di accesso per l’indennità di degenza, innanzitutto partiamo con un requisito soggettivo, ovvero i soggetti beneficiari sono quelli iscritti alla Gestione Separata di cui all‘art. 2, co. 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. 

A chi spetta? 

L’indennità di degenza ospedaliera è un contributo economico per gli iscritti alla Gestione Separata, in caso di un evento di malattia che determini una temporanea incapacità lavorativa o di una degenza ospedaliera.  

Dal primo requisito soggettivo possiamo indicare che i beneficiari del trattamento sono i lavoratori iscritti alla Gestione separata, che non sono titolari di pensione e non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. In tal caso spieghiamo meglio cosa si intende per iscrizione alla Gestione Separata. 

La Gestione separata è un fondo pensionistico istituito presso l’INPS nel 1995, per assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino a quel momento escluse. Sono iscritti alla Gestione separata i professionisti privi di cassa, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ulteriori categorie di lavoratori che sono state aggiunte con leggi successive alla L. n. 335/1995. 

Versando i contributi alla Gestione Separata il lavoratore, al termine della sua carriera lavorativa, si vedrà corrisposta la pensione sui contributi ivi versati. 

Che differenza c’è tra indennità di malattia e indennità per degenza ospedaliera? 

In entrambi i casi il lavoratore versa in una situazione tale da sospendere l’attività lavorativa. Mentre per l’indennità di malattia, i giorni previsti dalla sospensione lavorativi sono inferiori, e minore è anche la gravità della malattia stessa, per la degenza ospedaliera, il lavoratore si trova a dover restare per un periodo più o meno lungo in ospedale a seconda della gravità della malattia stessa.

I certificati necessari 

La degenza ospedaliera è considerata tale sia quando vi è il ricovero notturno, sia quando il soggetto permane l’intera giornata, ma senza passare la notte nelle strutture ospedaliere. 

Sarà necessario in questi casi richiedere un certificato diverso a seconda della situazione. Se c’è ospitalità notturna del malato questa viene equiparata ad un ricovero, in questo caso il lavoratore dovrà farsi rilasciare, da parte della struttura, apposito certificato di ricovero. 

Se invece ci saranno le dimissioni del malato senza permanenza notturna, il lavoratore dovrà farsi rilasciare un certificato di malattia. 

Ai sensi del decreto del Ministro della salute 18 aprile 2012, le strutture sanitarie ospedaliere sono tenute alla trasmissione telematica della certificazione di ricovero e di malattia. Può accadere però che ci siano dei mancati invii, in tal caso, il lavoratore deve farsi rilasciare dalla struttura sanitaria il certificato attestante il periodo di ricovero in modalità cartacea che deve essere consegnato anche al datore di lavoro. 

Come abbiamo esposto nei paragrafi precedenti il certificato è strumento necessario ai fini di provare l’effettiva malattia e provvedere alla richiesta di indennizzo. 

Per il riconoscimento dell’indennità di malattia conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative, malattie lavorative che comportino il 100% di inabilità al lavoro, il lavoratore, oltre a farsi rilasciare dal medico curante il certificato telematico di malattia, deve provvedere ad avanzare specifica richiesta utilizzando il modello cartaceo di domanda di prestazione e di trasmissione della documentazione medica attraverso il modello SR06.

Dal portale INPS è possibile accedere alla sezione relativa al modello SR06

Riportiamo di seguito i documenti richiesti per presentare domanda di degenza ospedaliera, l’elenco è consultabile anche nel documento pdf scaricabile dal sito INPS:

Documenti necessari (art. 1 comma 783, legge 296/2006) 

  • Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
  • Certificato di degenza ospedaliera, e in caso di ricovero all’estero, copia della preventiva autorizzazione o del rimborso effettuato da parte del servizio sanitario nazionale. 

Modalità di pagamento

La prestazione può essere accreditata mediante:

  • Bonifico domiciliato presso ufficio postale;
  • Accredito su conto corrente bancario o postale – libretto postale;
  • Nel caso di accredito su iban area SEPA, il beneficiario deve trasmettere il modello MV70 “Identificazione finanziaria area SEPA” disponibile sul sito INPS.

I requisiti per richiedere l’indennità di degenza ospedaliera e/o malattia 

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto quali sono i requisiti soggettivi per poter far richiesta di indennità per malattia o degenza ospedaliera, adesso andremo a vedere quali sono i requisiti oggettivi

Le indennità di malattia, di degenza ospedaliera e di malattia di cui all’art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017 spettano solo se risulta accreditato, nei 12 mesi che precedono l’inizio dell’evento o del ricovero, almeno un mese di contribuzione piena alla Gestione Separata

Prima, per gli eventi insorti in un periodo antecedente al 5 settembre 2019,il requisito contributivo minimo richiesto era di tre mensilità nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, le indennità di malattia e di degenza ospedaliera spettano solo se risulta accreditato, nei 12 mesi che precedono l’inizio dell’evento o del ricovero, almeno un mese di contribuzione piena alla Gestione Separata. 

Il reddito individuale assoggettato a contributo alla Gestione Separata non deve risultare superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno, nell’anno solare che precede quello dell’evento. 

Modalità di richiesta

Per ricevere il pagamento dell’indennità i lavoratori iscritti alla Gestione Separata devono presentare alla struttura INPS di appartenenza una domanda di prestazione. 

La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato (circolare INPS 6 aprile 2012, n. 52); altrimenti tramite il contact center al numero 803 164 (gratuito darete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile, oppure enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. 

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. 

Perdita dell’indennità: quali i casi 

E’ possibile perdere l’indennità di malattia o degenza ospedaliera qualora il lavoratore non segua determinate regole preventive previste dalla legge. 

E’ necessario per gli enti controllare e verificare la veridicità dei fatti pur esistendo un certificato medico, per evitare che alcuni lavoratori si possano approfittare del periodo di malattia, per assentarsi dal posto di lavoro e svolgere altre attività legate alla sfera privata e personale. 

L’assenza ingiustificata a seguito di un controllo comporta l’applicazione di sanzioni con la perdita parziale o totale dell’indennizzo a seconda dei casi, la perdita parziale si ha: 

  • Per un massimo di dieci giorni di calendario, dall’inizio dell’evento, in caso di prima assenza alla visita di controllo non giustificata; 
  • Per il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza alla visita di controllo non giustificata; 

Quella totale invece: 

  • dalla data della terza assenza alla visita di controllo non giustificata. 

Durante il periodo di prognosi del certificato, se effettivamente necessario, il lavoratore può cambiare l’indirizzo di reperibilità comunicandolo anche all’INPS. 

Come si calcola? 

L’indennità per degenza ospedaliera, è corrisposta nella misura del 16%, 24% o 32% dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell’anno di inizio della degenza, sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero (da uno a quattro mesi il 16%, da cinque a otto mesi il 24% e da nove a 12 mesi il 32%). 

La durata dell’indennità è diversa a seconda che si tratti di quella per malattia o per degenza ospedaliera: la prima è riconosciuta, nell’anno solare, per massimo di un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque per almeno 20 giorni. Il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni (circolare INPS 16 aprile 2007, n. 76). L’indennità per degenza ospedaliera spetta invece per tutte le giornate di ricovero (compresi i giorni di day hospital) fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare. 

Per entrambe le indennità per gli iscritti in Gestione Separata, prevede la possibilità di ricevere una somma a titolo di indennizzo per la malattia sopravvenuta, ricordiamo che ci sono da rispettare dei requisiti oggettivi e soggettivi, e che l’indennizzo è oggetto di una durata prestabilita a seconda della natura. 

Dal sito INPS sarà possibile visionare e provvedere alla compilazione ed invio dell’apposita domanda.

Domande frequenti

Cos’è l’indennità di degenza ospedaliera?

Si tratta di un contributo economico previsto per gli iscritti alla Gestione Separata, in caso di un evento di malattia che determini una temporanea incapacità lavorativa o di una degenza ospedaliera.  

A chi spetta?

Ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Come si calcola?

È corrisposta nella misura del 16%, 24% o 32% dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell’anno di inizio della degenza, sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero (da uno a quattro mesi il 16%, da cinque a otto mesi il 24% e da nove a 12 mesi il 32%). 

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Andrea Baldini
Andrea Baldinihttps://fiscomania.com/
Laurea in Economia Aziendale nel 2014 presso l'Università degli Studi di Firenze. Collabora stabilmente nella redazione di Fiscomania nel ambito fiscale. Appassionato da sempre di Start-up, ha il sogno di diventare business angel per il momento opera come consulente azienda nel mondo delle Start up. [email protected]
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