L’imposta di soggiorno è un’imposta che i turisti, e coloro che pernottano in una struttura ricettiva, devono versare a quest’ultima in determinati Comuni italiani. Si tratta principalmente di città turistiche, e va tenuto in considerazione che non in tutti i Comuni questa tassa è presente. I gestori dell’attività turistica provvedono a raccogliere queste somme, a dichiararle e versarle ogni anno al Comune.

Entro il 30 settembre 2022 tutti i soggetti obbligati, ovvero strutture ricettive, devono presentare la dichiarazione dell’imposta, per poi provvedere al versamento, come obbligo di legge. Il MEF interviene per chiarire diversi aspetti sulla compilazione del modulo, sui soggetti obbligati e sugli intermediari. Risulta che gli intermediari, come i portali online, devono provvedere alla dichiarazione se ad essi vengono versate queste tasse dai clienti.

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Cos’è l’imposta di soggiorno?

L’imposta di soggiorno è una piccola imposta che le strutture ricettive applicano ai propri clienti per ogni pernottamento presso la propria attività turistica. Queste tasse vengono poi raccolte e pagate dal gestore della struttura al fisco, annualmente, secondo le date di scadenza.

Questa imposta quindi è a carico del cliente finale, ovvero del turista che usufruisce dei servizi della struttura ricettiva, tuttavia il versamento al fisco è una responsabilità del gestore o proprietario della struttura. Questa tassa ammonta generalmente a qualche euro per ogni notte, tuttavia non è sempre presente.

In Italia questa imposta è presente soprattutto nelle principali città turistiche, come Roma, Venezia e Firenze, ma non tutti i Comuni ne determinano l’imposizione. Risulta possibile infatti non dover affatto provvedere a questo pagamento, in molti Comuni di Italia, perché questa imposta non è prevista.

A cosa servono i fondi di questa imposta? Sono indirizzati al Comune specifico, e vengono reintrodotti in iniziative territoriali per la valorizzazione del turismo. Per i gestori, chiedere il pagamento di queste somme ai clienti e versare le cifre al fisco è un obbligo di legge, per cui l’omesso versamento può comportare anche delle sanzioni.

Scadenza del 30 settembre 2022

Si avvicina in questo mese la scadenza dell’imposta di soggiorno, ovvero i gestori delle attività ricettive devono provvedere a inviare correttamente la dichiarazione dell’imposta di soggiorno entro il 30 settembre 2022.

Sono obbligati a inviare questa comunicazione tutti i proprietari o gestori di imprese ricettive e soggetti che incassano questo canone, o corrispettivo, tramite locazioni brevi di durata non superiore a 30 giorni, anche per immobili gestiti fuori dall’attività di impresa.

Il giorno 19 settembre 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato una serie di risposte alle domande e ai dubbi più frequenti dei contribuenti intorno a questa comunicazione obbligatoria. Va tenuto presente che questa comunicazione doveva avvenire quest’anno entro il 30 giugno, tuttavia l’obbligo è stato posticipato al 30 settembre dal Decreto Milleproroghe.

Entro questa data vanno quindi inviate dai soggetti obbligati tutte le informazioni sulle somme ricevute l’anno 2020 e del 2021, e si devono presentare secondo i chiarimenti del MEF in due comunicazioni distinte, una per ogni anno dichiarato. Vediamo quali sono i principali dubbi a cui il MEF ha risposto.

La dichiarazione è cumulativa?

Il MEF risponde quindi prima di tutto ad un dubbio che riguarda la possibilità di presentare una dichiarazione cumulativa. I contribuenti, data l’eccezionalità della presentazione di quest’anno, si chiedono se è necessario inviare le due comunicazioni, relative al 2020 e al 2021, in modo separato.

Il MEF chiarisce che non è necessario che la dichiarazione sia cumulativa, anzi, è obbligatorio inviare due dichiarazioni distinte, una per l’anno 2020 e una per il 2021. Possono fare cumulo solamente i dati che riguardano un preciso anno.

Il versamento agli intermediari

Può accadere nel settore del turismo, che ci siano degli intermediari che operano da tramite tra clienti e strutture turistiche. Un esempio sono le locazioni brevi (meno di 30 giorni) e i portali online che gestiscono le prenotazioni. Cosa fare in questi casi, se la quota è stata versata all’intermediario dal turista?

Il MEF chiarisce anche questi aspetti. Il gestore in quanto tale è responsabile del versamento e della dichiarazione dell’imposta di soggiorno, nel momento in cui riceve tali somme dal turista. Il documento ufficiale del MEF spiega chi è obbligato a dichiarare e versare queste somme:

“Pertanto, ai fini dichiarativi, occorre avere presente la fattispecie in cui ci si trova. Se ad esempio ci si trova nell’ambito delle locazioni brevi e l’intermediario incassa il canone, quest’ultimo è responsabile del versamento dell’imposta e, come previsto dalla legge, anche della presentazione della dichiarazione. Tali dati non devono essere dichiarati dal gestore della struttura neppure nel campo esenti.”

Le regole che riguardano le locazioni brevi, con durata non superiore a 30 giorni, stabiliscono che gli intermediari possono incassare il canone o i corrispettivi dell’imposta di soggiorno, e sono questi soggetti ad essere responsabili di presentare la dichiarazione e di versare le somme, i gestori che non incassano questa tassa non devono dichiarare altro.

Come funziona la dichiarazione multipla?

Nel caso di soggetti intermediari, potrebbe essere necessario l’invio di una dichiarazione multipla, contrassegnata con una lettera M nella presentazione. Questa scelta è limitata alle dichiarazioni costituite da più invii di modelli.

Questa scelta deve essere utilizzata solamente se non è possibile rappresentare in modo integrale la propria posizione su un unico modello, perché vanno dichiarate più strutture ricettive di quelle che possono rientrare in un solo modello. 

Questo è il caso ad esempio degli intermediari che fanno da tramite tra diversi clienti e diverse strutture ricettive, anche per periodi di locazione breve, e anche tramite piattaforme online dedicate. Il dichiarante deve compilare più modelli tramite dichiarazione multipla, e l’importo deve essere cumulativo in riferimento all’anno intero, indicato nella dichiarazione, e a tutte le strutture dichiarate.

Le agenzie immobiliari devono inserire tutti gli appartamenti?

Un altro chiarimento viene disposto dal MEF in modo specifico per le agenzie immobiliari, che secondo le indicazioni devono indicare tutti gli immobili che hanno in gestione, tuttavia le agenzie devono effettuare una diversa dichiarazione al Comune dove sono situati gli immobili che ha in gestione.

Qual è il ruolo del gestore dell’immobile?

Il MEF chiarisce anche in modo specifico qual è il ruolo del gestore nel caso in cui siano presenti intermediari. Di fatto sui contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata inferiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria o servizi di pulizia dei locali, anche al di fuori dell’attività di impresa, e soggetti che gestiscono portali telematici, sono tenuti al pagamento dell’imposta di soggiorno al Comune gli intermediari, che incassano le somme.

Il gestore della singola unità immobiliare incassa solamente la propria parte di corrispettivo, per cui non incassa anche i corrispettivi dell’imposta, è esonerato da qualsiasi dichiarazione, che è invece a carico degli intermediari che incassano la tassa di soggiorno dai turisti.

Se invece il gestore dell’immobile ha incassato direttamente le somme versate dai clienti per l’imposta di soggiorno, anche questo soggetto è tenuto alla dichiarazione della tassa e al pagamento al Comune, per la parte che gli compete.

Obbligo di presentazione 2020-2021

Per ciò che riguarda gli obblighi di presentazione delle comunicazioni per gli anni 2020 e 2021, il MEF chiarisce alcuni aspetti. Uno di questi riguarda chi ha già provveduto alla dichiarazione per l’imposta relativa all’anno 2020. 

In questo caso i soggetti non devono provvedere ad inviare una nuova dichiarazione, se è già stata inviata correttamente e completa in tutte le sue parti negli anni precedenti al 2022. Nel caso in cui invece sussista l’obbligo di dichiarazione, il contribuente deve utilizzare il nuovo modello ministeriale per la comunicazione. 

L’importo annuale da indicare sulla dichiarazione, come specificato dal MEF, riguarda tutte le strutture gestite, per cui non è necessario, per un soggetto che gestisce più strutture, dividere i versamenti effettuati alloggio per alloggio.

Come compilare la dichiarazione?

Come anticipato, i gestori di più alloggi nel campo relativo agli importi non sono tenuti a dividere i versamenti di ciascun alloggio, inoltre è sufficiente inserire il codice identificativo delle strutture, mentre nelle Annotazioni Generali si possono indicare anche il protocollo della SCIA o della CIA per individuare inequivocabilmente gli immobili.

Può accadere che il gestore sia autorizzato dal Comune a provvedere al versamento tramite rateizzazione degli importi dovuti. In questo caso, nel campo dei versamenti si va ad inserire l’importo effettivamente versato, aggiungendo nelle Annotazioni Generali l’indicazione della rateizzazione in corso.

Anche nel caso di SCIA multiple, che contengono più unità immobiliari, bisogna dichiarare i versamenti in modo aggregato. Se invece il Comune specifico ha operato delle esenzioni da Covid-19 al pagamento dell’imposta, la dichiarazione non va presentata. Se gli esoneri invece riguardavano i soggiornanti in un dato periodo, bisogna indicarlo nell’apposito campo nella dichiarazione. Lo stesso accade se la sospensione riguarda solamente alcuni mesi dell’anno.

Il MEF ricorda che indipendentemente dal momento effettivo del pagamento, si devono considerare i pernottamenti dei turisti, e il versamento è cumulativo. Per ciò che riguarda le strutture, quante se ne possono inserire nella dichiarazione?

Il documento con le FAQ ufficiale spiega che è possibile inserire fino a 1.500 valori, con limite massimo di 3MB per le dichiarazioni inviate tramite Fisconline e Entratel.

Come si calcolano le presenze dei pernottamenti?

Il documento indica anche la modalità per calcolare le presenze durante i pernottamenti. In particolare, con il numero di presenze si intende il numero dei soggetti, considerando anche il numero di pernottamenti. Per fare un esempio, se due adulti pernottano per due notti in una struttura, le presenze da segnare sono 4, numero da cui dipende l’applicazione dell’imposta di soggiorno.

Chiarimenti sui dichiaranti

Il testo ufficiale conclude con alcune indicazioni che riguardano i dichiaranti dell’imposta. In particolare, si specifica che i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni, o Comuni presenti negli elenchi regionali di città turistiche o d’arte, possono decidere di applicare una imposta di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive, tuttavia l’individuazione di quali strutture è competenza della Regione.

Se un contratto di locazione annuale rientra tra questi immobili, il locatore è tenuto a versare l’imposta di soggiorno e procedere con la dichiarazione al pari di una struttura ricettiva. Nel caso in cui ci siano due o più comproprietari della struttura, a provvedere alla dichiarazione e al versamento è il soggetto che è già conosciuto al Comune come responsabile dell’imposta.

La dichiarazione deve invece essere presentata anche nel caso in cui il gestore non abbia avuto presenze, a fini di controllo. Infine, viene analizzato il caso per cui lo stesso soggetto è titolare di diverse strutture, nello stesso Comune, ma per cui svolge attività di impresa solamente per alcune come ditta individuale.

In questo caso si prevede l’invio di due dichiarazioni distinte, ovvero una relativa all’impresa e una al soggetto come persona fisica. La prima è una “nuova” dichiarazione, la seconda una “multipla” in cui va indicato l’ID della prima dichiarazione.

Sanzioni in caso di omissione

La dichiarazione dell’imposta di soggiorno può essere inviata telematicamente tramite Entratel o Fisconline, oppure tramite area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Questa comunicazione è un obbligo per i soggetti visti prima, per cui l’omessa dichiarazione può comportare l’applicazione di diverse sanzioni.

Si parla di sanzioni che possono variare tra il 100% e il 200%, rispetto all’importo dovuto. I dati contenuti nelle dichiarazioni vengono acquisiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e poi messi a disposizione dei Comuni in cui è prevista l’imposta.

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Valeria Oggero
Classe 1992, laureata in Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Torino, da sempre sono appassionata di scrittura. Dopo alcune esperienze all'estero, ho deciso di approfondire tematiche inerenti la fiscalità nazionale relativa alle persone fisiche ed alle partite Iva. Collaboro con Fiscomania.com per la pubblicazione di articoli di news a carattere fiscale. Un settore complesso quello fiscale ma dove non si finisce mai di imparare.

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