Entro il 30 settembre 2025 occorre effettuare il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 2° trimestre 2025.
I contribuenti che emettono fattura elettronica, il 30 settembre è prevista la scadenza per pagare l’imposta di bollo del secondo trimestre. Tuttavia, per ridurre gli adempimenti fiscali delle partite Iva, il “decreto Semplificazioni” (Dl 73 del 2022, convertito nella legge 122 del 2022) ha previsto delle modalità facilitate per il versamento dell’imposta di bollo, incrementando da 250 a 5 mila euro la soglia entro la quale si può cumulare il pagamento e rimandarlo alla scadenza del trimestre successivo.
In modo particolare, dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2023:
- Se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5 mila euro, l’imposta potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre;
- Se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera 5 mila euro, il pagamento può essere eseguito con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.
Quando e come versare l’imposta di bollo su fatture elettroniche?
Il 30 settembre scade il termine per procedere con il pagamento del totale delle imposte di bollo sulle fatture elettroniche emesse. La fattura elettronica prevede che l’applicazione dell’imposta di bollo, ove dovuta, avvenga attraverso apposita annotazione in fattura. Nella fattura elettronica l’applicazione del bollo avviene attraverso il flag da apporre sulla voce “bollo virtuale“. L’Agenzia delle Entrate elabora, ogni tre mesi, gli elenchi delle fatture elettroniche emesse e trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo. Gli elenchi vengono resi disponibili entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre, nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”. Ci sono due elenchi:
- Elenco A – imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse;
- Elenco B – imposta di bollo emergente dalle fatture che non recano indicazione dell’imposta di bollo, ma per le qualiè dovuta.
E’ possibile effettuare il versamento sul portale dell’Agenzia delle entrate, autenticandosi ed entrando nella sezione specifica. In particolare, entrando nella sezione «Fatture e corrispettivi» e, di seguito, in «Consultazione», «Fatture elettroniche e altri dati Iva» e in «Pagamento imposta di bollo».
Il pagamento potrà essere effettuato mediante un apposito servizio, presente sul portale, con addebito su conto corrente bancario o postale, o mediante modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
I codici tributo da utilizzare sono:
- 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre;
- 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre;
- 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre;
- 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre.
Qual è la scadenza per il pagamento?
Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre, in scadenza al 30 settembre 2025, segue le regole dei periodi precedenti.
In particolare, l’Agenzia delle entrate avvisa che la marca da bollo deve esser pagata con cadenza trimestrale, ma se l’importo del primo trimestre da versare entro il 31 maggio è di importo inferiore a 5 mila euro, il versamento può essere rimandato alla scadenza del secondo trimestre, quella del 30 settembre.
Se l’importo a debito dell’imposta di bollo dei primi due trimestri risulta inferiore a 5 mila euro, il contribuente può rimandare il pagamento alla scadenza del terzo trimestre, ovvero al 30 novembre. Il rinvio del pagamento non comporta l’applicazione di interessi e sanzioni.