Lavoratori impatriati e ricercatori e docenti impatriati in Italia che operano professionalmente con partita IVA devono prestare attenzione alla compilazione del quadro RS per l'indicazione della quota di agevolazione fruita nel rispetto dei limiti de minimis.
Compilazione del quadro RS (rigo RS401), nella sezione aiuti di Stato per l'indicazione dell'importo dell'agevolazione fruita dagli impatriati e dai ricercatori e docenti per il rispetto della disciplina UE. Attenzione al superamento della soglia dei limiti "de minimis".
Le agevolazioni legate al rientro in Italia, per il periodo di imposta 2024 oggetto di dichiarazione nel 2025 il riferimento riguarda:
L'agevolazione impatriati, ex art. 16 del D.Lgs. n. 147/15,
L'agevolazione per ricercatori e docenti, ex art. 44 D.L. n. 78/10.
devono rispettare le condizioni ed i limiti previsti dalle norme UE sugli aiuti "de minimis". Infatti, nel caso di fruizione dell'agevolazione in relazione a redditi di lavoro autonomo, le istruzioni della dichiarazione dei redditi richiedono la compilazione del quadro RS. Questo, in relazione al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 8-bis, comma 2, del D.L. n. 148/17.
Le agevolazioni sul rientro in Italia dei lavoratori
Senza entrare nel dettaglio dei requisiti previsti da queste agevolazioni, già trattati in dettaglio in altri contributi, è possibile schematizzare quanto segue:
Lavoratori impatriati - per il 2024 sono agevolabili i redditi di lavoro dipendente e assimilati ed i redditi di lavoro autonomo, che derivano dall’esercizio di arti e professioni di cui all’articolo 53 del TUIR, svolte sia in forma individuale che associata (per esempio, nella forma dell’associazione professionale), prodotti nel territorio dello Stato. Il tutto nel rispetto delle condizioni di accesso la regime indicate nell'art. 5 del D.Lgs. n. 209/23;
Ricercatori e docenti - beneficiando dell’agevolazione in commento, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca. Il tutto nel rispetto delle condizioni di accesso al regime indicate nell'art. 44 del D.L. n. 78/10.
In entrambi i casi i redditi agevolati devono essere indicati in dichiarazione dei redditi e deve essere barrata l'apposita casella all'interno del quadro reddituale (RE, RF o RG) per l'esercizio del regime fiscale agevolato prescelto. In questo caso, il contribuente è chiamato anche alla compilazione del quadro RS, per l'indicazione delle informazioni nella sezione "aiuti di Stato".
Casella agevolazioni
Per il lavoratore autonomo l'esercizio dell'opzione per le agevolazioni sul rientro in Italia avviene barrando l'apposita casella relativa all'agevolazione prescelta in uno dei quadri previsti (RE o RF). La compilazione della casella rappresenta l'autocertificazione che il contribuente si dichiara idoneo al rispetto dei requisiti previsti dall'agevolazione prescelta (in attesa dei futuri controlli dell'Agenzia). Per chi s...
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