Reddito agrario

    0
    279

    Il reddito agrario è costituito dalla parte di reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti delle potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso.

    Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l’attività agricola.

    Il reddito agrario è attribuito al soggetto che svolge attività agricole di cui all’art. 32 co. 2 del TUIR sul terreno posseduto (a titolo di proprietà, usufrutto, enfiteusi o altri diritti reali). Come precisato dalla circ. Min. Finanze 30.4.77 n. 7, dunque, titolare del reddito agrario è colui che esercita l’impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c.

    Lascia una Risposta